<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI </strong><strong>CASSAZIONE</strong><strong>, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 22 agosto 2019 n. 21606</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Conformemente alle conclusioni scritte del sostituto Procuratore generale, l'ordinanza del Tribunale amministrativo per la Puglia- sezione distaccata di Lecce, merita di essere condivisa ed il conflitto negativo risolto con la dichiarazione della giurisdizione del GO; la giurisprudenza della Corte è infatti ormai da tempo attestata sul seguente principio di diritto: «</em>In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro<em> </em>familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale<em>» (Cass. Sez.Un. 16/11/2016,n. 23300, seguito da Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982); a siffatto principio la Corte intende dare continuità; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del GO.</em></p>