<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 14 gennaio 2020 n. 416</strong><strong> </strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata <strong>sulla base della domanda</strong>, e ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il </em><strong>petitum<em> sostanziale</em></strong><em>, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice quanto bensì in funzione della </em><strong>causa petendi</strong><em>, ossia dell'intrinseca <strong>natura della posizione dedotta in giudizio</strong> ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ( v. Cass., Sez. Un., 12/9/2019, n. 22768; Cass., Sez. Un., 13/5/2019, n. 12635; Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732; Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6/2010 n. 15323).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si è altresì precisato che, anche nelle ipotesi in cui risulta in particolari materie normativamente attribuita al <strong>giudice amministrativo</strong>, la giurisdizione deve ritenersi non estesa ad "ogni controversia" in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della <strong>mera attinenza</strong> ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano in concreto ad oggetto la <strong>valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi</strong>, espressione di <strong>pubblici poteri</strong> (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si è ulteriormente posto in rilievo che all'esito della sentenza <strong>Corte Cost. n. 204 del 2004</strong> emerge la giustiziabilità avanti al <strong>GO</strong> delle controversie in cui si denunzino <strong>comportamenti</strong> configurati come illeciti ex art. 2043 c.c., a fronte dei quali la posizione del privato è di diritto soggettivo, per non avere la P.A. osservato <strong>condotte doverose</strong>, restando viceversa escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta valere in causa <strong>unicamente l'illiceità della condotta dell'ente pubblico</strong> suscettibile di incidere sulla <strong>incolumità</strong> e i <strong>diritti patrimoniali</strong> del terzo ( cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario <strong>può condannare</strong> l'amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un </em><strong>facere<em> specifico</em></strong><em>, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni ), giacché la domanda non investe in tal caso <strong>scelte ed atti autoritativi</strong> dell'amministrazione ma solo <strong>un'attività da espletarsi secondo le normali regole di diligenza e prudenza</strong> ( cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036 ), nel rispetto del <strong>principio del </strong></em><strong>neminem laedere</strong><em> ( cfr. Cass., Sez. Un., 14/7/2017, n. 17547; Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521 ).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si è per altro verso sottolineato che la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da colui che deduca la <strong>lesione dell'affidamento ingenerato</strong> dal <strong>comportamento della P.A.</strong> rientra nella giurisdizione del <strong>GO</strong> ( cfr. Cass., Sez. Un., 22/6/2017, n. 15640 ), la tutela risarcitoria potendo essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia <strong>conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato</strong> ( cfr. Cass., Sez. Un., 23/1/2018, n. 1654 ).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Orbene, la vicenda attiene a domanda dall'odierno ricorrente proposta nei confronti del Ministero odierno controricorrente di risarcimento di lamentati danni asseritamente subiti in conseguenza di comportamento della Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta e Benevento. In particolare la prospettazione del medesimo è che, dopo aver espresso parere favorevole (nulla osta) relativamente a realizzandi lavori di ampliamento e ristrutturazione di «fabbricato e aree pertinenziali adiacenti ad un reperto archeologico dell'antica Capua denominato Catabalum» nel Comune di Santa Maria Capua Vetere» per i quali era stato richiesto il «permesso a costruire», la Soprintendenza per i beni archeologici di Caserta e Benevento già «il giorno successivo» ha richiesto «la delimitazione, con idonea barriera, del monumento, in uno con i dettagli delle modalità esecutive, mezzi d'opera e tutto quanto necessario alla realizzazione dell'edificio».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Opere che, pur se contraddittorie con l'«originario nulla-osta senza alcuna prescrizione», si appalesavano invero come «espressione di una procedura meramente esecutiva» che «lasciava implicitamente intendere che non venivano richieste attività di ricerca archeologica e, quindi, saggi in sottosuolo, essendo infatti mirate unicamente al controllo nei riguardi del bene tutelato».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Successivamente, nel ravvisare la prevista ristrutturazione «lesiva per la percettibilità del monumento» e «la riduzione delle aree libere condizione di rischio di danneggiamento delle strutture antiche», la Soprintendenza ha invero disposto un'estensione degli scavi, opere e prescrizioni tali da comportare una «radicale trasformazione» ovvero uno «stravolgimento» dell'originario progetto e del «nulla osta n. 2546 del 20/10/2009, in forza del quale erano stati iniziati i lavori di cui al permesso a costruire de 13/02/2010».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L'originario istante e odierno ricorrente lamenta pertanto danni che prospetta non già derivanti da <strong>scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione</strong> bensì da una <strong>condotta materiale</strong> della medesima <strong>lesiva del proprio affidamento</strong>, il cui ristoro alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto trova fondamento nella prospettata <strong>violazione del </strong></em><strong>neminem laedere</strong><em> ex <strong>art. 2043 c.c.</strong></em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va pertanto affermata la giurisdizione nel caso del giudice ordinario.</em></p>