<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 30 luglio 2020 n. 16457</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il regolamento proposto d’ufficio è fondato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico (Cass. n. 24064 del 2019; n. 3166 del 2019; n. 18241 del 2018).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nel caso di specie la revoca dell’agevolazione è stata disposta per in modo controverso.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Peraltro, come si evidenzia nell’ordinanza instauratrice del presente regolamento, sul punto richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza o declinatoria della giurisdizione (Cons. Stato sez. III, n. 1755 del 2019), l’originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge, ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge (art. 103 della legge n. 388 del 2000), di riconoscere l’agevolazione all’esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un’apposita graduatoria tra possibili beneficiari.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Rispetto all’erogazione dell’agevolazione il soggetto finanziato vantava quindi una posizione di interesse legittimo e tale posizione conserva laddove l’agevolazione venga revocata per un vizio originario afferente al provvedimento di erogazione, afferente cioè ad una fase in cui la sua posizione era di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, come sarebbe stato invece nel caso di erogazione prevista espressamente dalla legge, con compiti della pubblica amministrazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti legali).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione di parti al presente regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio.</em></p>