<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 28 maggio 2020 n. 10082</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="10"> <li style="font-weight: 400;"><em> Va preliminarmente osservato che la materia delle dismissioni immobiliari non rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Queste Sezioni Unite hanno infatti già chiarito che la “cartolarizzazione” degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410, è compresa nel più vasto ambito delle “procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici”, indicato come possibile oggetto dei “giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa” dall’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l’ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio (Cass. SSUU nn. 20322/06, 5593/07, 24417/10).</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Nella materia in questione, quindi, il riparto della giurisdizione deve ancorarsi al tradizionale criterio della situazione soggettiva dedotta in giudizio, alla cui stregua, come queste Sezioni Unite hanno già chiarito (cfr. ord. 20902/11) rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Nella specie la causa della domanda attorea è il diritto soggettivo all’acquisizione della proprietà del bene oggetto di asta di cui il dottor Gasbarri assume essere titolare per effetto del verbale di aggiudicazione. Donde la giurisdizione del giudice ordinario, essendo appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’articolo 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Né può attribuirsi rilievo, per radicare la giurisdizione nel giudice amministrativo, alla nota dell’1.3.2016 con cui l’Inail ha dichiarato il dott. Gasbarri decaduto dall’aggiudicazione, giacché tale declaratoria di decadenza non esplica l’esercizio di un potere amministrativo di apprezzamento discrezionale dell’interesse pubblico, ma trova causa nel ritenuto inadempimento del dott. Gasbarri all’obbligazione di stipulare il contratto definitivo su di lui gravante per effetto dell’aggiudicazione dell’immobile oggetto dell’asta (si veda lo stralcio di detta nota riportato a pag. 9 della citazione introduttiva: «essendo ormai scaduti i termini dilatori a Lei concessi per la stipula … ed essendo acciarata, dai contatti intercorsi, la Sua volontà di non procedere all’acquisto al prezzo di aggiudicazione d’asta, l’Istituto La dichiara decaduto dall’aggiudicazione e, di conseguenza, procederà all’incamerare le cauzioni costituite»). Si tratta quindi di una dichiarazione negoziale qualificabile come atto paritetico e non come atto di esercizio di potere amministrativo.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Né l’attribuzione della presente controversia alla giurisdizione amministrativa potrebbe giustificarsi con l’argomento che la vicenda dedotta in giudizio si colloca in una fase anteriore alla stipula del contratto traslativo, il Collegio intende infatti dare seguito al principio che, nelle procedure di dismissione degli immobili degli enti previdenziali, la fase pubblicistica – e, quindi, la giurisdizione generale di legittimità – riguardano la fase dell’asta, fino all’aggiudicazione; cfr. SSUU 3238/10, pag. 8, ove si legge: «ritenuto che, quindi, a fronte di una procedura d’asta ad evidenza pubblica, in cui le parti non agiscono su un piano di parità di diritti e doveri, ma nella quale una di esse per il conseguimento di un pubblico interesse è posta in posizione di supremazia, la posizione del privato partecipante si pone, fino al conseguimento dell’aggiudicazione del bene, in una posizione di interesse legittimo».</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si vedano altresì, nella materia limitrofa della domanda di sentenza traslativa ex 2932 c.c. del conduttore che ha accettato l’offerta di vendita dell’Ente, le pronunce di queste Sezioni Unite nn. 6023/16, 13386/18 e 19281/18, nelle quali è stato affermato il principio che l’azione ex art. 2932 c.c. intentata dal conduttore nei confronti dell’ente pubblico proprietario dell’immobile locato, a seguito della conclusione di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di detto cespite, quale conseguenza dell’esercizio del diritto di opzione riconosciuto dall’ente in favore del conduttore medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo volta a far valere il diritto soggettivo alla stipula coattiva del contratto di vendita, in forza dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del contratto preliminare.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nello stesso senso questa Corte si è altresì pronunciata con la sentenza n. 15816/16, in tema di dismissione di immobili del patrimonio disponibile comunale avvenuta, all’esito infruttuoso dell’asta pubblica, con le modalità della trattativa privata; in tale sentenza, è stato infatti affermato che la facoltà dell’ente di recedere, in ogni momento, dalle operazioni di vendita, riconosciuta nell’offerta irrevocabile di acquisto del bene dal medesimo accettata, non è predicabile in termini di determinazione autoritativa, a fronte della quale l’aggiudicatario è titolare di un mero interesse legittimo, perché l’ambito dello ius poenitendi così pattiziamente circoscritto riguarda la fase già esecutiva del rapporto.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Da ultimo, infine, in SSUU 3887/19 si è ulteriormente ribadito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda del privato di accertamento giudiziale dell’obbligo dell’ente di stipulare in suo favore la vendita dell’immobile, dal medesimo privato precedentemente condotto in locazione, rientrante tra quelli acquisiti al patrimonio comunale a seguito dello scioglimento di un ente comunale di assistenza, in relazione ai quali l’Amministrazione municipale abbia deliberato la vendita in favore degli affittuari.</em></p> <ol start="15"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Deve quindi, conclusivamente, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, giacché l’oggetto della causa consiste nell’accertamento del diritto soggettivo all’acquisto della proprietà dell’immobile che l’attore deduce essere entrato nel proprio patrimonio per effetto dell’aggiudicazione.</em></li> </ol>