<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 11 luglio 2019 n. 18666</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 14956 del 2011; n. 3623 del 2012; n. 20589 del 2013, n. 9694 del 2013; n 24148 del 2017), nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, ed anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), va tenuta distinta la prima fase antecedente all'assegnazione, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e correlativamente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario. E' stato, in particolare, condivisibilmente, precisato che, al di fuori di un ipotetico procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante partecipi (non in quanto detentore di quel dato alloggio, ma) come titolare d'un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella graduatoria di assegnazione, si radica la giurisdizione del GO. E la sola postulazione d'un tale interesse in chiave difensiva ed oppositiva per paralizzare la pretesa di rilascio, non costituisce </em>ex se<em> alcun rapporto di diritto pubblico con l'ente proprietario (Cass. SU n. 24148 del 2017).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nella specie, la S. si è opposta all'ordine di rilascio, sostenendo sussistere i requisiti previsti dalla Legge regionale siciliana n. 11 del 2002 per l'assegnazione in suo favore dell'immobile, in precedenza mai assegnato, quale soggetto che lo occupava alla data del 31 dicembre 2001, in possesso dei requisiti per l'assegnazione di cui all'articolo 2 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni. E' ben evidente che la domanda della ricorrente di regolarizzazione della relativa posizione e le conseguenti statuizioni richieste prescindono del tutto dalla formazione di una graduatoria tra più aspiranti all'assegnazione dell'alloggio e si fondano sul proprio, supposto diritto all'assegnazione stessa ed alla stipula del contratto di locazione derivante direttamente dal dettato della legge: al lume del </em>discrimen<em> sopra precisato la giurisdizione del GA resta pertanto esclusa. A tanto, va aggiunto che l'ordinanza di sgombero, diversamente da quanto mostra di ritenere la Corte catanese, non costituisce un atto autoritativo, ma un titolo esecutivo apprestato unilateralmente dalla pubblica amministrazione, e, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la controversia avente ad oggetto la contestazione circa la pretesa di rilascio di un bene da altri detenuto senza titolo rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria, in quanto attiene pur sempre al diritto di agire esecutivamente nella specifica situazione (cfr. S.U. 24148 del 2017 cit.; n. 9694 del 2013; n. 3623 del 2012; n. 14956 del 2011; n. 24764 del 2009). Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, conclusione che non è preclusa dalla richiesta di condanna all'assegnazione ed alla stipula del contratto di locazione, pure formulata dalla ricorrente, le cui statuizioni potranno esser soggette - ove, beninteso, ne sussistessero i presupposti- all'osservanza dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del GO in tema di condanna della pubblica amministrazione (o un concessionario di un pubblico servizio) a un </em>facere<em>. </em></p> <table> <tbody> <tr> <td></td> <td>Mail priva di virus. <a href="https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.avast.com/sig-email?utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&source=gmail&ust=1563271504509000&usg=AFQjCNFcs7BTFHSLQH5X_9g1yypsIQHwrw">www.avast.com</a></td> </tr> </tbody> </table>