<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 19 novembre 2019 n. 30010</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO</em></strong><em>: </em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>poiché il regolamento preventivo di giurisdizione di cui agli artt. 41 e 37 cod. proc. civ. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o di quello straniero, ove, in una controversia tra privati, relativa a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario; e tanto pure quando si tratti di valutare gli effetti del diniego di autorizzazione alla proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di determinati convenuti, poiché i relativi effetti attengono alla proponibilità di questa e non alla giurisdizione, non modificando quindi l'oggetto di quella, né incidendo sui fatti costitutivi della pretesa.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Può prescindersi dalla questione dell'integrità del contraddittorio in questa sede (alla stregua dei principi generali affermati fin da Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826, in vista della pronuncia a rendersi) e dalla verifica dell'ammissibilità del regolamento di giurisdizione in relazione ad un'ordinanza che è stata emessa a definizione della questione su cui è prospettata la controversia sulla giurisdizione del giudice ordinario e dopo l'invito alla precisazione delle conclusioni sul punto (tale precisazione costituendo di norma il primo dei presupposti indefettibili per la qualificazione di una statuizione in punto di giurisdizione quale preclusiva del relativo regolamento: argum. a contrario ex Cass. Sez. U. ord. 17/02/2017, n. 4219, ovvero ex Cass. Sez. U. 10/12/2009, n. 25798)</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Invero, quale ragione più liquida (sulla cui nozione, per tutte, v. Cass. Sez. U. 23/10/2017, n. 24969, punti 8 a 10 delle ragioni della decisione) ed anch'essa di inammissibilità del ricorso, si prospetta quella della pendenza della controversia esclusivamente tra privati. Infatti, a base del regolamento nel caso di specie è la prospettata carenza di giurisdizione del GO per avere questi qualificato ammissibile la domanda risarcitoria dispiegata nei confronti dei Commissari della Banca delle Marche nonostante il diniego dell'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma nono dell'art. 72 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385: al riguardo dolendosi gli odierni ricorrenti dell'ordinanza 13/11/2018 (n. 7280/18 cron.), resa oggetto pure di separato gravame alla corte di appello, con cui il Collegio dell'adito tribunale, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio all'esito della precisazione delle conclusioni sulle eccezioni preliminari, ha disatteso la contestazione dei chiamati in causa, disapplicando il diniego di autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ritenuto sindacabile in analogia con quello previsto dall'art. 72, comma quinto, del medesimo d.lgs.; si tratta, con ogni evidenza, di una controversia risarcitoria tra privati, quali sono la Fondazione attrice ed i convenuti Commissari per condotte prospettate come dannose e tenute nell'esercizio della loro funzione, azione della cui ritualità si discute in relazione al diniego formale di autorizzazione da parte della Banca d'Italia.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Eppure, a conferma dell'orientamento già segnalato dal P.G. nella sua requisitoria scritta (di cui a Cass. Sez. U. ordd. nn. 13639/11, 5407/11, 7800/05, 2560/05, 22494/04; ed a mente del quale il regolamento preventivo di giurisdizione di cui agli artt. 41 e 37 cod. proc. civ. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o stranieri), ancor più di recente (Cass. Sez. U. 08/03/2019, n. 6883) le Sezioni Unite hanno ribadito che, «</em>allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E<em>)»; né ricorrono gli estremi, pure elaborati dalla Corte, per l'eccezionale ammissibilità del regolamento in questione in controversie tra privati, individuati in un primo tempo ed a lungo nei soli casi in cui dalla qualificazione del soggetto quale pubblico o privato dipenda la definizione della domanda (per tutte: Cass. Sez. U.Ric. 2019 n. 01870; ord. 08/03/2011, n. 5407, a mente della quale «</em>quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che ne sia parte, si configura come presupposto indispensabile per decidere sulla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, perché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del soggetto medesimo<em>»), oppure, più di recente (Cass. Sez. U. ord. 21/02/2018, n. 4235), nell'ipotesi in cui il </em>petitum<em> e la </em>causa petendi<em>, così come prospettati in giudizio, possano effettivamente ed in concreto indurre un dubbio sulla giurisdizione, ma pur sempre sulla domanda; è invero evidente che il diniego dell'autorizzazione non priva l'adito giudice ordinario della sua potestà giurisdizionale di esaminare la domanda, che resta risarcitoria e fondata esclusivamente su condotte tenute dai convenuti nella qualità di soggetti estranei alla pubblica amministrazione che l'autorizzazione ha negato: pertanto, la questione dei poteri del giudice ordinario dinanzi al diniego di autorizzazione alla citazione in giudizio dei convenuti attiene, anche nella presente fattispecie, alla proponibilità della domanda e non alla giurisdizione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va fatta quindi applicazione del seguente principio di diritto: «poiché il regolamento preventivo di giurisdizione di cui agli artt. 41 e 37 cod. proc. civ. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o di quello straniero, ove, in una controversia tra privati, relativa a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario; e tanto pure quando si tratti di valutare gli effetti del diniego di autorizzazione alla proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di determinati convenuti, poiché i relativi effetti attengono alla proponibilità di questa e non alla giurisdizione, non modificando quindi l'oggetto di quella, né incidendo sui fatti costitutivi della pretesa».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il ricorso va così dichiarato inammissibile.</em></p>