CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 5 novembre 2019 n.. 28331
GUIDA ALLA LETTURA
Le SSUU si pronunciano su regolamento preventivo di giurisdizione attivato dal ricorrente nel giudizio a quo, in primo luogo confermando proprio la piena ammissibilità di tale ricorso ogni qual volta il ricorrente innanzi al GA si ponga un ragionevole dubbio in ordine alla giurisdizione del GA medesimo (o, mutatis mutandis, del GO) ed invochi, a fini di certezza giuridica, una immediata e definitiva presa di posizione del “giudice della giurisdizione” (le SSUU, per l’appunto).
Venendo al “merito” del riparto di potestas iudicandi di cui al caso di specie, quando un’ordinanza contingibile ed urgente viene emanata da un Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato, l’eventuale impugnazione dà l’abbrivio ad una controversia che è appannaggio del GA in sede di giurisdizione esclusiva ex art.133, primo comma, lettera q) c.p.a.; onde, se lo stesso GA può normalmente conoscere (senza effetti giudicato) questioni pregiudiziali o incidentali inerenti a diritti soggettivi quando è munito di “mera” giurisdizione di legittimità, ai sensi dell’art.8 del c.p.a., a fortiori può conoscere delle ridette questioni quando sia titolare di giurisdizione esclusiva e, dunque, della cognizione tanto di diritti soggettivi che di interessi legittimi, limitatamente ad una data materia, come appunto nella fattispecie oggetto di scandaglio, laddove questioni concernenti il diritto soggettivo di proprietà dei beni in relazione ai quali il Sindaco ha emesso l’ordinanza non possono che appartenere alla medesima giurisdizione esclusiva del GA, afferendo ad un presupposto di validità dell’ordinanza contingibile e urgente medesima.
(gb)
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ancorché introdotto dalla stessa parte che ha adito il giudice amministrativo, e dunque da parte del ricorrente. La Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall’attore nel giudizio di merito, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio (a valle di eventuali impugnazioni del relativo capo), così ritardando la definizione della causa e frustando l’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (ex plurimis, SSUU n. 20504/06, SSUU n. 15237/11, SSUU n. 32727/18). La contraria opinione del Procuratore Generale si fonda su precedenti di questa Corte (SSUU 3557/17, 27990/13 e 24155/13) relativi al caso in cui non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito; nella specie, tuttavia, il collegamento tra l’impugnativa dell’ordinanza municipale e l’accertamento del diritto di proprietà dell’opera muraria su cui il Sindaco ha ordinato l’esecuzione di lavori manutentivi potrebbe, almeno astrattamente, generare un dubbio sulla giurisdizione (tanto che il T.A.R. Molise ha sospeso il giudizio ai sensi dell’articolo 10 c.p.a. e 367 c.p.c.); donde l’interesse dei ricorrenti a provocare una statuizione immodificabile sulla giurisdizione.
Il giudizio di merito di cui alla fattispecie non ha ad oggetto l’accertamento negativo – non domandato dagli odierni ricorrenti al GA – della loro proprietà sull’opera muraria di cui si discute, bensì l’annullamento di una ordinanza comunale (ed il risarcimento del danno consequenziale); poiché l’ordinanza di cui si chiede l’annullamento imponeva agli odierni ricorrenti di «provvedere alla immediata esecuzione degli interventi finalizzati alla rimozione delle parti pericolanti» ed alla messa in sicurezza dell’immobile onde «prevenire crolli su cose e persone transitanti sulla pubblica via re piazza e nelle immediate vicinanze», la causa rientra nella giurisdizione esclusiva del GA ai sensi dell’articolo 133, primo comma, lettera q) c.p.a, che concerne «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato».
La conclusione che precede non può essere revocata in dubbio sul rilievo, dedotto dagli odierni ricorrenti, che la decisione sulla domanda di annullamento dell’ordinanza del Sindaco di X dipende dall’accertamento della proprietà dell’immobile a cui si riferiscono i lavori nella stessa prescritti. Tale accertamento, infatti, incide su un presupposto di validità della suddetta ordinanza e, pertanto, costituisce questione pregiudiziale che il T.A.R. potrà conoscere incidenter tantum, ai soli fini della pronuncia sulla suddetta domanda di annullamento, secondo il disposto dell’articolo 8 c.p.a.. Al riguardo è opportuno precisare che l’articolo 8 c.p.a., là dove prevede il potere del giudice amministrativo di conoscere, senza efficacia di giudicato, le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, fa espresso riferimento alle materie in cui tale giudice «non ha giurisdizione esclusiva», in quanto solo per tali materie è necessario disciplinare l’ambito della cognizione incidentale su diritti; nelle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, infatti, nessun ostacolo sussiste alla cognizione incidentale su diritti del giudice amministrativo (salve, sempre, le eccezioni di cui al secondo comma del suddetto articolo 8). Si veda, al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5064/14, dove si afferma il principio – di evidente portata generale, pur se enunciato con specifico riguardo all’accertamento della regolarità contributiva dell’aggiudicatario di lavori pubblici in controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. e), n. 1) c.p.a. – che il GA può effettuare un accertamento incidentale su diritti ex art. 8 c.p.a., privo di efficacia di giudicato, nell’ambito di un giudizio di impugnazione in cui la cognizione demandata in via principale verta sulla legittimità di atti amministrativi emessi nell’ambito di una materia di sua giurisdizione esclusiva.