<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 4 ottobre 2019 n. 24859</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si tratta di stabilire se il GO abbia o meno la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compreso il danno all'immagine, promossa dall'Istituto autonomo case popolari nei confronti di un proprio dirigente in conseguenza di fatti illeciti costituenti reato per i quali lo stesso è stato giudicato nell'ambito di un giudizio penale, giudizio nel quale l'Istituto, costituitosi parte civile, ha ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento; in particolare, se la giurisdizione ordinaria sia o meno preclusa dalla circostanza che, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 13 gennaio 2017) da parte dell'Amministrazione interessata, la Procura regionale della Corte dei conti abbia, in relazione ai medesimi fatti materiali di illecito affidamento di lavori di somma urgenza, pro- mosso (con atto di citazione notificato il 4 agosto 2006) azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento del danno, patrimoniale e all'immagine, ottenendo dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la richiesta sentenza di condanna (n. 259 del 2018), impugnata dal convenuto in grado di appello.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>E' </em>ius receptum<em> che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. L'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (nonché di eventuale osservanza del principio del </em>ne bis in idem<em>), senza dar luogo a questione di giurisdizione (Cass., Sez. U., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass., Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez. U., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. U., 18 di- cembre 2014, n. 26659). Poiché l'azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante, la singola P.A. danneggiata ben può promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie (Cass., Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass., Sez. U., 19 febbraio 2019, n. 4883). L'azione può essere proposta dinanzi al GO anche per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel prevedere la proposizione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine da parte delle procure regionali della Corte dei conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario da parte dell'amministrazione danneggiata (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2017, n. 48603, imp. Cardinali).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Deve pertanto negarsi che vi sia una giurisdizione esclusiva - quella della Corte dei conti - in materia di danno recato alla amministrazione pubblica, mentre va riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del </em>ne bis in idem<em>: una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si porrà il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che, evidentemente, sarà priva di interesse, avendo l'amministrazione già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n. 35205, imp. Mineo). </em></p>