<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 22 agosto 2019 n. 21605 </strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La Corte, con la sentenza resa a Sezioni unite del 28/05/1986, n. 3601, ha affermato il seguente principio di diritto: «</em>La controversia promossa dal pubblico dipendente, in attività di servizio, per ottenere la corresponsione di un equo indennizzo per infermità, secondo la previsione dell'art. 68 ottavo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, esula dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica ...., poiché non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto d'impiego, ma bensì un diritto che insorge nell'ambito di tale rapporto e nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro<em>»; il principio, opportunamente rivisitato a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, è stato ribadito anche nella pronuncia della Corte del 6/3/2009, n. 5467, in cui si è precisato che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12/7/1934, n. 1214, ex art. 13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. </em>ex plurimis<em> Cass. Sez. Un. 25/3/2005, n. 6404, Cass. Sez. Un. 30/12/2004, n. 24171) e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (v. anche Cass. Sez.Un. 14/11/2018, n. 29284); estraneo alla materia delle pensioni è invece l'istituto dell'equo indennizzo il quale è volto alla protezione della speciale condizione del dipendente, divenuto infermo in ragione del relativo rapporto con l'Amministrazione e del servizio prestato, sicché il fine della provvidenza </em>de qua<em> - che non è (esclusivamente) risarcitorio - si inserisce nell'ambito di un sinallagma in cui si intrecciano prestazioni e controprestazioni di contenuto plurimo (Cass. Sez.Un. 7/3/2003, n. 3438); si è infatti precisato che il beneficio in questione non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione (v. Cass., sez. un.19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583); ciò, del resto, è conforme a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 1997, secondo cui, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le due prestazioni - equo indennizzo e pensione privilegiata - rispondono a finalità diverse (v. pure Cass. 19/7/2006, n. 16546).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In forza di queste premesse, ai fini di individuare il discrimine tra le due giurisdizioni, occorre aver riguardo al </em>petitum<em> sostanziale e distinguere a seconda che la domanda abbia ad oggetto il pagamento della pensione privilegiata, - o anche soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta al fine di ottenere il pagamento della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009, cit.) -, ovvero, il pagamento dell'equo indennizzo - o, sìmmetricamente, solo la domanda di accertamento della causa di servizio ad esso finalizzata; solo nella prima ipotesi la giurisdizione è devoluta alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 13 R.D. 12/7/1934, n. 1214, in virtù dell'ampia formulazione della norma («</em>in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge<em>») e del relativo preciso riferimento costituzionale ex art. 103 Cost., comma 2 («</em>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge<em>»: nello stesso senso, Cass. Sez. Un.24/02/2014, n. 4325; Cass. Sez. Un. 19/01/2017, n. 1306; Cass. Sez.Un., n.29284/2018); diversamente deve invece ritenersi con riguardo alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della causa di servizio diretta all'equo indennizzo: in base al costante orientamento della giurisprudenza anche amministrativa (v. Cass. 21/10/2014, n. 22297, che rinvia a Cons. Stato, sez. 4^, 19/10/2006, n. 6241), l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata ovvero della concessione dell'equo indennizzo «</em>sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme<em> (...) </em>che si traducono sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze (fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti<em>» (in tal senso, Cass. n. 22297/2014, cit.; Cass. 04/06/2018, n. 14208); l'equo indennizzo trova invero titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (cfr. Cass. Sez. Un. 7/3/2003, n. 3438), laddove la pensione privilegiata suppone la cessazione del rapporto di impiego.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, il G. ha chiesto che sia accertata e dichiarata «</em>la dipendenza da causa di servizio delle infermità<em> (...) </em>e che le stesse siano ascrivibili alla VII categoria tabella A d.p.r. 834/1981; per l'effetto condannare la Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma<em> (...) </em>alla corresponsione per tali patologie dell'equo indennizzo”;<em> il riconoscimento della causa di servizio delle infermità denunciate è dunque richiesto esclusivamente e inequivocabilmente al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'equo indennizzo, senza che sia rintracciabile alcun riferimento al trattamento pensionistico, tale da radicare la giurisdizione del giudice contabile; ne consegue che, in ragione del </em>petitum<em> sostanziale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.</em></p>