TAR Campania – Salerno, sentenza 23.02.2024, n. 495
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’art. 11, comma 3, c.p.a subordina la possibilità di sollevare il conflitto negativo a tre presupposti: a) che un primo giudice declini la giurisdizione e indichi un secondo giudice che ritiene fornito di giurisdizione; b) che tale giudizio venga tempestivamente riassunto dinnanzi a questo secondo giudice; c) che il secondo giudice, non condividendo l’indicazione data dal primo, sollevi conflitto alla prima udienza.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe i sig.ri […], in espressa applicazione dell’istituto della translatio iudicii, hanno riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., il giudizio originariamente incardinato innanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, dichiaratosi carente di giurisdizione, con il quale gli stessi, lamentando di aver subìto l’occupazione sine titulo di un terreno agricolo di loro proprietà, sito nel Comune di Agropoli, appreso e utilizzato dalla Provincia di Salerno per la realizzazione dei lavori di ricostruzione parziale e consolidamento strutturale del Viadotto “Chiusa” sulla strada a scorrimento veloce “SP430 Variante alla SS 18” nel Comune di Agropoli, chiedevano al G.O. di dichiarare l’illegittimità del comportamento della Provincia per aver occupato la proprietà senza aver mai adottato nei loro confronti alcun provvedimento ablativo e conseguentemente di condannarla sia al risarcimento dei danni subìti per effetto della condotta illecita dell’Ente, sia all’esecuzione di opere di consolidamento del terreno dissestato a causa della realizzazione degli anzidetti lavori, ovvero, in subordine, al pagamento di una somma pari all’esecuzione delle anzidette opere. […].
Quanto […] alla domanda di condanna al consolidamento del costone, il Collegio ritiene che la fattispecie non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario e solleva pertanto d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione con rinvio della questione alle Sezioni Unite della Cassazione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a.
Come chiarito dalla giurisprudenza tale norma (secondo cui “quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”) subordina la possibilità di sollevare il conflitto negativo a tre presupposti:
- a) che un primo giudice declini la giurisdizione e indichi un secondo giudice che ritiene fornito di giurisdizione;
- b) che tale giudizio venga tempestivamente riassunto dinnanzi a questo secondo giudice;
- c) che il secondo giudice, non condividendo l’indicazione data dal primo, sollevi conflitto alla prima udienza (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8981).
Tali presupposti ricorrono nel caso in esame […]. Ebbene, la presente controversia esula, in parte qua, dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in virtù di quanto affermato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 13 settembre 2017, n. 21192, secondo la quale: “Sussiste la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un Comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico […].
Pertanto, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali e ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a, deve disporsi la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affinché si pronuncino sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato. […].