Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 19 aprile 2022 n. 12441
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
7.1. Va premesso che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 69, comma 7, del d. Igs. n. 165 del 2001 stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta; ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell’inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo (cfr. tra le altre Cass. s.u. 11/07/2019 n.18671 e 10/11/2020 n. 25207 e già Cass. s.u. 09/06/2016 n. 11851).
7.2. Inoltre, come è noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della ” causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350).
7.3. Nel caso in esame la domanda è volta al riconoscimento del diritto della dipendente a conseguire il beneficio economico previsto dall’art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 384 del 1990 in base all’allegato svolgimento delle funzioni di coordinatrice per la durata di più di tre anni e fino al collocamento a riposo della lavoratrice nel 2014.
In sostanza le ragioni alle quali nel presente giudizio si connette il diritto al beneficio economico azionato sono del tutto scollegate dalle delibere con le quali si è negato il diritto al conseguimento della qualifica dirigenziale e risultano piuttosto ancorate al fattuale svolgimento di compiti di coordinamento.
7.4. Ne consegue che per le ragioni esposte la decisione della controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.