<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 10 settembre 2019 n. 22576</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Va ribadito quanto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare onde il GA che - adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione ex art. 71 d.lgs. n. 104 del 2010 senza manifestare alle parti l’intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010, né esternare dubbi sulla propria giurisdizione (indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata), né, ancora, precisare di volersi riservare ex art. 186 c.p.c. - perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3 secondo inciso, d.lgs. n. 104 del 2010 (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2018, n. 8981); si è al riguardo precisato che la medesima preclusione opera allorché il giudice, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più subordinate, alla prima udienza abbia manifestato dubbi sulla giurisdizione relativamente ad una ovvero alle sole domande subordinate, e successivamente sollevi il conflitto, previo esercizio del potere di cui al richiamato art. 73, comma 3 secondo inciso, d.lgs. n. 104 del 2010 riguardo alla domanda principale ( v. Cass., Sez. Un., 11/4/2018, n. 8981); ancora, si è ulteriormente precisato che, non risultando invero ostative le eventuali camere di consiglio su richieste cautelari anche allorquando venga emesso un provvedimento provvisorio per assicurare gli effetti della decisione di merito, la prima udienza entro cui ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 è consentito al giudice amministrativo, avanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione, che, fissata ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 104 del 2010, dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa (v. Cass., Sez. Un., 15/5/2017, n. 11988 ).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, all’udienza di discussione il Tar ha assunto la causa in decisione senza avere esternato alcun dubbio riguardo alla domanda principale oggetto di giudizio, e su cui ha poi sollevato il conflitto di giurisdizione. Il GA non si è al riguardo nemmeno riservato di decidere a norma dell’art. 186 c.p.c., al fine di conservare i poteri di cui alla prima udienza e quindi anche quello di elevare il conflitto, sicché l’operato trattenimento della causa in decisione non può nella specie considerarsi neanche quale attività di prosecuzione e completamento di quella propria della prima udienza (cfr. Cass., Sez. Un., 15/5/2017, n. 11988); emerge pertanto evidente che nella specie il conflitto è stato stato dal Tar Lazio sollevato oltre il limite della prima udienza di cui all’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010, e pertanto tardivamente, allorquando il relativo potere era ormai precluso, conseguendone che la giurisdizione rimane nella specie radicata avanti a tale giudice.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Non può farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese allorché il regolamento di giurisdizione sia stato sollevato d’ufficio (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 6/3/2018, n. 5303).</em></p>