<p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 24 novembre 2020 n. 26673</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="26"> <li><em> Il ricorso deve essere rigettato con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.</em></li> <li><em> A</em><em>partire dalla L. 18 marzo 1958, n. 311, la quale, nel ridefinire lo stato dei professori universitari, dispose all’ art. 6 che le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche erano ricomprese tra i doveri di insegnamento, la stretta connessione ed inscindibilità dell’attività di assistenza ospedaliera con quella didattico-scientifica affidata al personale medico universitario rappresenta un principio-cardine del sistema, che nel corso degli anni è stato oggetto di ulteriori riconoscimenti legislativi, sempre più incisivi ( Cass. sez. lav. 27 ottobre 2017 n. 25670).</em></li> <li><em> La natura necessariamente teorico-pratica dell’insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-universitario, risulta ribadita anche dalle fonti di livello comunitario in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, recepite nel nostro ordinamento giuridico (d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 , attuazione della direttiva 93/16/CEE; d.lgs. 8 luglio 2003, n. 277, attuazione della direttiva 2001/19/CE; d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuazione della direttiva 2005/36/CE; d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del / Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE).</em></li> <li><em> Anche il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, nel disciplinare i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sottolinea la necessaria complementarietà dell’attività assistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l’autonomia di tali attività.</em></li> <li><em> In</em><em>particolare, all’art. 1 dispone (c. 1) che L’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla regione con le università ubicate nel proprio territorio e che (c.2)</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>I protocolli d’intesa di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Stabilisce (c. 3) che l’integrazione tra l’attività assistenziale, formativa e di ricerca deve essere ispirata al principio di leale collaborazione anche quanto alla programmazione delle attività proprie del SSN e delle Università.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="31"> <li><em> L’ art. 2 prevede che la collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica…</em></li> <li><em> Il successivo art. 5 dello stesso decreto (Norme in materia di personale) dispone che (c.l) I professori e i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all’art. 2 sono individuate con apposito atto del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è stabilita l’afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all’art. 3, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l’attività del dipartimento. I protocolli d’intesa tra università e regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici, l’attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all’art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’art. 6</em></li> <li><em> Prevede (c. 2) che Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. … Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. …</em></li> <li><em> Precisa che (c. 3) Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”).</em></li> <li><em> Ebbene, l’analisi delle disposizioni di legge sopra richiamate conduce ad un primo evidente approdo, quello che evidenzia che l’attività di didattica e di ricerca, da un lato, e quella correlata alla assistenza medica, dall’altro, pur integrandosi, nondimeno restano distinte per molti aspetti, come si desume dalla salvezza (art. 5 c. 2 d.lgs. n. 517 del 1999) dello status di professore e di ricercatore universitario, con conseguenze pregnanti in punto di giurisdizione.</em></li> <li><em> Queste Sezioni Unite (Cass. Sez. un. 7 maggio 2020 n. 8633, Cass. Sez. Un. 28 maggio 2014 n. 11916, Cass. Sez. Un. Cass. Sez. Un. 6 maggio 2013, n. 10406, Cass. Sez. Un. 15 maggio 2012 n. 7503),</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>nell’affrontare e risolvere tale questione, hanno affermato reiteratamente che, ai sensi dell’art. 63 c. 4 del citato d.lgs. n. 165, sono attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l’Università, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti sia l’esercizio dell’attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie.</em></p> <ol start="37"> <li style="text-align: justify;"><em> Tanto sul rilievo che, rispetto a queste ultime controversie, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo, perché l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’Azienda sanitaria, con conseguente operatività del principio generale di cui all’ art. 63 c. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>aggiunta alle considerazioni svolte deve osservarsi che, con specifico riguardo alla materia della attribuzione degli incarichi dirigenziali nell’ambito sanitario, queste Sezioni Unite hanno precisato che la selezione prevista dall’art. 15 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, introdotto dall’art. 13 comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, modificato dall’art. articolo 8, comma 2, lettera a), del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, non integra un concorso in senso tecnico, perché è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227, Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281, Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290, Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21060, Cass. Sez. Un. 5 marzo 2008 n. 5920), con conseguente inapplicabilità della disposizione contenuta nel c. 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> La natura non concorsuale della selezione prevista per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali non è stata incisa minimamente dalle modifiche apportate all’ art. 15-ter dal d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, sicché deve ribadirsi, che anche successivamente all’intervento riformatore, tutte le controversie attinenti sia alle procedure di selezione previste sia al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, tanto più che vengono in rilievo atti adottati dal Direttore Generale dell’Azienda con la capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato (Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>aggiunta alle considerazioni svolte deve osservarsi che, con specifico riguardo alla materia della attribuzione degli incarichi dirigenziali nell’ambito sanitario, queste Sezioni Unite hanno precisato che la selezione prevista dall’art. 15 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, introdotto dall’art. 13 comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, modificato dall’art. articolo 8, comma 2, lettera a), del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, non integra un concorso in senso tecnico, perché è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227, Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281, Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290, Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21060, Cass. Sez. Un. 5 marzo 2008 n. 5920), con conseguente inapplicabilità della disposizione contenuta nel c. 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> La natura non concorsuale della selezione prevista per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali non è stata incisa minimamente dalle modifiche apportate all’ art. 15-ter dal d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, sicché deve ribadirsi, che anche successivamente all’intervento riformatore, tutte le controversie attinenti sia alle procedure di selezione previste sia al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, tanto più che vengono in rilievo atti adottati dal Direttore Generale dell’Azienda con la capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato (Cass. S.U. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455, Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>applicazione dei principi innanzi richiamati, quanto alla posizione ordinamentale dei Professori Universitari che svolgono attività assistenziale e quanto all’individuazione del giudice cui sono devolute le controversie che attengono all’attività assistenziale ed al conferimento di incarichi dirigenziali in ambito sanitario, la controversia in esame deve ritenersi devoluta al giudice ordinario.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Essa, infatti, non ha ad oggetto la dinamica del rapporto universitario, ma la legittimità del conferimento dell’incarico di responsabile apicale di unità operativa di azienda ospedaliero- universitaria.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Il ricorrente, infatti, ha contestato la legittimità degli atti del procedimento che, a partire da quello di designazione da parte dell’Università del controinteressato professor Gian Luigi Marseglia, sono culminati nel provvedimento con il quale il direttore generale dell’ I.R.C.C.S. ha conferito a quest’ultimo le funzioni assistenziali di responsabile della struttura complessa di Pediatria.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>particolare, le doglianze attengono agli atti della fase procedimentale interna all’Università di Pavia che ha condotto alla designazione del professor Marseglia da parte del Rettore e, con riferimento a tali doglianze, il ricorrente desume la giurisdizione del giudice amministrativo dalla stretta relazione tra i provvedimenti adottati dall’Università e lo status ordinamentale di professore universitario.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Ebbene, come già osservato il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4 riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso decreto legislativo, tra le quali rientrano (comma 2) quelle concernenti il rapporto d’impiego dei professori e dei ricercatori universitari e non anche quelle che hanno ad oggetto le funzioni assistenziali dei professori universitari e il conferimento di incarichi dirigenziali all’interno delle strutture del servizio sanitario, che sono devolute al giudice ordinario (cfr. pp. 36 – 39 di questa sentenza).</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Diversamente da quanto opina il ricorrente, non ha alcuna influenza sulla devoluzione della presente controversia al giudice ordinario la circostanza che l’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999 esclude l’applicazione della procedura di cui all’art. 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dispone che l’assegnazione dell’incarico di responsabilità deve essere oggetto di un’intesa tra il Direttore Generale e il Rettore.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Tanto perché il fatto che la specifica procedura ex art. 15-ter D.Lgs. n. 502/1992 sia stata sostituita dall’ art. 5 c. 5 del d.lgs. dall’ “intesa con il rettore”, ed eventualmente da una procedura selettiva esperita in ambito universitario, non vale a mutare la natura e la sostanza del conferimento, da parte del Direttore Generale della struttura sanitaria, dell’incarico di direzione di struttura complessa, finalizzato all’inserimento del docente nella struttura aziendale assistenziale, con un rapporto assimilato a quello del personale del servizio sanitario, né attribuisce alla intera procedura, ovvero alla fase propedeutica interna all’Università, la natura di procedura concorsuale.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> D’altra parte, il concerto tra gli enti coinvolti e la designazione del soggetto cui affidare l’incarico dirigenziale da parte dell’Università, non è vincolante per il direttore Generale, che potrebbe disattenderlo, in ragione dell’elemento della fiduciarietà.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Deve, poi, essere ribadito (Cass. Sez. Un. 21 settembre 2020 n. 19668, Cass. Sez. Un. 18 gennaio 2019 n. 14113, Cass. Sez. Un. 5 dicembre 2018 n. 31370) che nel caso di procedimenti complessi e caratterizzati da una pluralità articolata di fasi, tra cui, come nel caso in esame, quella dedicata alla designazione da parte dell’Università e quella finale in cui si compendia la scelta conclusiva e fiduciaria ad opera del Direttore Generale, il principio di concentrazione delle tutele esclude che la determinazione della giurisdizione possa avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo scopo di ricercare e ottenere una giustiziabilità frazionata, con riferimento ai singoli segmenti del procedimento, così da individuare, per ciascuna fase, il giudice avente la relativa giurisdizione.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> In</em><em>conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.</em></li> <li style="text-align: justify;"><em> Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.</em></li> </ol>