<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, sentenza 14 ottobre 2020 n. 212</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.– In via pregiudiziale, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell’avvocato al quale la procura stessa è conferita.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile, peraltro, dalla circostanza che l’avvocato indicato nell’epigrafe dell’atto sia lo stesso che abbia certificato l’autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.– Va inoltre preliminarmente affermato che sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Quanto alla loro rilevanza, deve considerarsi che nel giudizio a quo il lavoratore ha impugnato stragiudizialmente, nel previsto termine di decadenza di sessanta giorni, il trasferimento disposto dal datore di lavoro da un’unità produttiva a un’altra (sita in altra regione isolana) e, nell’ulteriore termine di centottanta giorni, ha proposto ricorso al giudice ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. per ottenere in via d’urgenza ante causam l’annullamento del trasferimento, contestandone la legittimità e facendo valere anche la sua condizione di disabile, così invocando la disciplina speciale – e di maggior favore – del trasferimento.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Dopo l’instaurazione del contradditorio, il giudice adito, sentite le parti, è chiamato a decidere se può proseguire con il compimento degli «atti di istruzione necessari» (ex art. 669-sexies cod. proc. civ.) per poi pronunciare, o no, il provvedimento d’urgenza richiesto dal ricorrente, oppure deve arrestarsi per essere sopravvenuta l’inefficacia dell’impugnazione del trasferimento, atteso che nel suddetto termine di centottanta giorni il lavoratore ha sì proposto il ricorso per provvedimento d’urgenza, ma non anche il ricorso ordinario ai sensi dell’art. 414 cod. proc. civ.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>È quindi rilevante, al fine dell’adozione di tale decisione, il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice rimettente in riferimento ai plurimi parametri sopra richiamati.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La disposizione censurata è stata correttamente indicata dal giudice a quo nell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come novellato dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, che prevede appunto il regime della perdita di efficacia dell’impugnazione stragiudiziale comunicata dal lavoratore ai sensi del primo comma della stessa norma, applicabile a una serie di atti datoriali e negoziali riguardanti il rapporto di lavoro, tra cui proprio il trasferimento comunicato dal datore di lavoro e adottato ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, come atto unilaterale di gestione del rapporto, condizionato alla sussistenza di «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.– Passando al merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catania, è opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel quale si colloca la disposizione censurata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella sua formulazione originaria, contemplava l’onere per il lavoratore di impugnare, a pena di decadenza, il solo licenziamento entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione ovvero da quella dei relativi motivi (se non contestuale a quella del licenziamento), con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà dello stesso di impugnare il recesso datoriale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Una volta assolto tempestivamente il predetto onere, operava il regime ordinario dell’azione diretta all’accertamento del vizio dell’atto di recesso datoriale. In particolare, il lavoratore poteva proporre l’azione giudiziaria di annullamento del licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 3 della stessa legge n. 604 del 1966, entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 cod. civ.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’introduzione del regime della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), ha comportato che l’eventuale ritardo nella proposizione dell’azione di annullamento del licenziamento rendeva più gravose per il datore di lavoro le conseguenze dell’accoglimento della domanda, essendo quest’ultimo tenuto a risarcire il danno patito dal lavoratore nella misura di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione ordinata dal giudice, nel regime poi novellato dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Una situazione analoga – e anzi ancor più accentuata – poteva verificarsi in caso di ritardo da parte del lavoratore nell’esercitare l’azione di nullità – questa invece non soggetta a prescrizione ai sensi dell’art. 1422 cod. civ. – riferita all’apposizione del termine al contratto di lavoro in mancanza delle condizioni di legge che consentivano l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Questo assetto normativo, rimasto per lungo tempo vigente, è stato modificato dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’intervento del legislatore ha seguito una duplice direttrice.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Da una parte, la prescrizione della previa impugnativa, anche stragiudiziale, entro il termine di decadenza di sessanta giorni, di cui è onerato il lavoratore che intenda contestare l’atto datoriale (art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966), è stata estesa – ad opera del suddetto art. 32, commi 3 e 4 – dal licenziamento a una serie di atti negoziali (quale la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro) e datoriali di gestione del rapporto, tra cui in particolare il trasferimento del lavoratore, oggetto del giudizio promosso innanzi al giudice rimettente. La contestazione stragiudiziale della validità dell’atto, da parte del lavoratore che ne assume la illegittimità, è stata assoggettata all’onere della previa impugnazione stragiudiziale nel medesimo termine di decadenza (di sessanta giorni), originariamente previsto per la sola fattispecie del licenziamento. L’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, ha poi precisato che tale onere della previa impugnativa stragiudiziale riguarda tutti i casi di invalidità del licenziamento e quindi non solo l’annullabilità, ma anche la nullità dell’atto.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Dall’altra parte, è stato introdotto (nell’art. 6, secondo comma, censurato) un nuovo e ulteriore termine, ritenuto dalla giurisprudenza essere anch’esso di decadenza, sollecitatorio dell’iniziativa giudiziaria del lavoratore, il cui mancato rispetto è sanzionato con l’inefficacia sopravvenuta della precedente impugnativa stragiudiziale e quindi con il venir meno di un presupposto per l’esercizio dell’azione, sia essa di annullamento che di nullità.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In particolare, l’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010 ha riformulato i primi due commi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ha stabilito, al primo comma, che «[i]l licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ha poi prescritto, al secondo comma, che l’impugnazione è inefficace se, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni – poi ridotto a centottanta giorni dall’art. 1, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ma comunque di durata sufficiente ad assicurare l’accesso alla tutela giurisdizionale (ciò di cui, in realtà, non dubita il giudice rimettente) – essa non è seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Ha aggiunto poi che, qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Inoltre, il medesimo art. 32, ai commi 3 e 4, ha contemplato, come evidenziato, l’estensione della disciplina del novellato art. 6, primo e secondo comma, a una serie di ulteriori fattispecie, tra cui quella del trasferimento del lavoratore.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ha infatti previsto (al comma 3), nella formulazione originaria (poi modificata, ma in termini che non rilevano ai fini dell’esame delle presenti questioni di legittimità costituzionale), che le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, come modificato dal comma 1 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, «si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Lo stesso art. 32 ha altresì stabilito (al comma 4) che le medesime disposizioni si applicano anche: «a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Con la modifica dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 e l’estensione della sua operatività, prevista dall’art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, il legislatore ha quindi perseguito l’intento di evitare che un possibile contenzioso, attivabile dal lavoratore, possa rimanere latente per tutto il tempo di prescrizione dell’azione di annullamento ovvero per un tempo lungo e indefinito in caso di azione di nullità.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il legislatore, in vero, non ha modificato il regime dell’imprescrittibilità di quest’ultima, né quello della prescrizione quinquennale della prima, con la previsione di un unico, uniforme, termine di decadenza. Il legislatore è invece intervenuto in modo indiretto, introducendo, proprio nel censurato secondo comma dell’art. 6, un meccanismo sollecitatorio dell’iniziativa del lavoratore che intenda esercitare l’azione di annullamento o di nullità dell’atto datoriale, quale nella specie il trasferimento (o altre fattispecie negoziali elencate nei commi 3 e 4 dell’art. 32 citato).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Anche il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva a un’altra, oggetto del giudizio a quo, può essere sia annullabile – ove, in ipotesi, non ricorrano «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive», come prescrive l’art. 2103 cod. civ. – sia nullo, ove, ad esempio, risulti essere discriminatorio ex art. 15 della legge n. 300 del 1970. Ancorché rimanga diverso – perché non derogato – l’ordinario regime della prescrizione, è invece uniforme il regime della decadenza dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale, quale previsto dalla disposizione censurata. Nell’una e nell’altra fattispecie – quella della nullità e quella dell’annullabilità dell’atto – il legislatore del 2010 ha voluto che il lavoratore dia apertamente seguito alla sua contestazione dell’atto datoriale e coltivi l’impugnazione stragiudiziale nella sede giudiziaria, portandola innanzitutto alla cognizione di un giudice, oppure la faccia valere in una sede conciliativa o arbitrale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Pertanto, la ratio dell’attuale formulazione del censurato art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, può essere individuata nell’esigenza, ritenuta dal legislatore meritevole di tutela, di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull’atto datoriale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Questa Corte, proprio con riferimento all’estensione delle decadenze contemplate dai primi due commi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 a una nuova fattispecie (ossia a quella dei contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato), ha già precisato che la finalità della norma è «quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto» (sentenza n. 155 del 2014).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La direttrice lungo la quale va condotto lo scrutinio delle prospettate censure di legittimità costituzionale è, dunque, l’indicata finalità acceleratoria dei tempi di emersione del contenzioso relativo alla contestata validità – sub specie dell’annullabilità o della nullità – di una serie di atti negoziali riguardanti il rapporto di lavoro, quale, nel caso in esame, il trasferimento contro cui ricorre il lavoratore nel giudizio a quo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nell’ottica di questa finalità va anche considerato che le norme contenute nell’art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1966 sono disposizioni di natura eccezionale ex art. 14 delle disp. prel. cod. civ. – e quindi di stretta interpretazione – in quanto derogatorie della disciplina generale delle impugnative negoziali, nella misura in cui l’azione di nullità e quella di annullamento risultano entrambe condizionate dalla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata nella sede giudiziaria (o analoga) entro un termine di decadenza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.– Ciò premesso, può ora esaminarsi innanzitutto la denunciata violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sotto questo profilo, la questione è fondata, con conseguente assorbimento degli altri parametri.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>6.– Per conservare l’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale prevista dal primo comma dell’art. 6 – evitando così che nel termine di decadenza di cui al secondo comma della stessa disposizione sopravvenga l’inefficacia della stessa con il conseguente venir meno di un presupposto dell’azione di annullabilità o di nullità dell’atto – il lavoratore può percorrere tre strade alternative.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Quella principale è costituita dalla possibilità, per il lavoratore che ha proposto l’impugnativa stragiudiziale, di riversare quest’ultima nella sede contenziosa mediante il «deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro». Benché il riferimento testuale della disposizione sia al «ricorso» tout court, la specificazione che segue, secondo cui resta «ferma […] la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso», mostra che in realtà è (indirettamente) richiamato il ricorso ordinario, il quale appunto deve contenere fin dalla sua proposizione l’indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione (art. 414, numero 5, cod. proc. civ.). In tal senso è la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32073) che ha pertanto negato che l’inefficacia sopravvenuta dell’impugnazione stragiudiziale sia esclusa anche dalla proposizione del ricorso al giudice del lavoro per ottenere la tutela cautelare d’urgenza ante causam ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.; il quale appunto, quanto alla forma della domanda, non è soggetto alle preclusioni tipiche del ricorso ordinario nel processo del lavoro.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La giurisprudenza ha poi riconosciuto che costituisce ricorso ordinario, ai fini della disposizione censurata, anche quello che, dopo la legge n. 183 del 2010, è stato introdotto dall’art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012 per la domanda avente ad oggetto, in particolare, l’impugnativa di quei licenziamenti che ricadono nella fattispecie di cui al precedente comma 47, benché il suo contenuto sia quello più essenziale prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. e non sia invece richiesta inizialmente l’indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Anche se questo rito speciale e quello uniforme per i procedimenti cautelari sono entrambi connotati da un’istruttoria semplificata deformalizzata – essendo previsto, sia per il primo (art. 1, comma 49, della legge n. 92 del 2012), sia per il secondo (art. 669-sexies cod. proc. civ.), che il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili – la giurisprudenza (in particolare, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 15 novembre 2018, n. 29429) ha sottolineato la differenza tra un giudizio (quello ordinario) che può concludersi con la formazione della cosa giudicata formale (art. 324 cod. proc. civ.) e un giudizio (quello cautelare anticipatorio del merito) che si conclude invece con un provvedimento non pienamente stabile, la cui autorità non è invocabile in un diverso procedimento (art. 669-octies, nono comma, cod. proc. civ.), ma che – pur rimanendo efficace senza che le parti debbano necessariamente iniziare il giudizio di merito (art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ.) – può comunque essere travolto dalla pronuncia eventualmente resa in quest’ultimo giudizio, ove una parte abbia esercitato la facoltà di promuoverlo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>7.– La disposizione censurata prevede, poi, due ulteriori possibilità per il lavoratore che abbia proposto l’impugnazione stragiudiziale: la «comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>È la stessa legge n. 183 del 2010 che, all’art. 31, ha altresì dettato nuove norme in tema sia di tentativo (facoltativo) di conciliazione, sia di arbitrato. Da una parte, ha sostituito gli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. sul procedimento di conciliazione innanzi alla relativa commissione individuata secondo i criteri di cui all’art. 413 cod. proc. civ.; dall’altra, ha dettato un’articolata disciplina per la risoluzione della controversia innanzi al collegio arbitrale, intervenendo sugli artt. 412, 412-ter e 412-quater cod. proc. civ.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Esercitando una di queste due facoltà alternative alla proposizione di un ricorso al giudice con l’instaurazione di un giudizio contenzioso – ossia la domanda volta all’attivazione della procedura di conciliazione oppure la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale – non si verifica la decadenza prevista dalla disposizione censurata. È esclusa la perdita di efficacia dell’impugnazione sempre che la conciliazione o l’arbitrato richiesti non siano rifiutati dalla controparte datoriale o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il dato testuale della disposizione censurata è inequivocabile, come ha chiarito la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° giugno 2018, n. 14108): il rifiuto o il mancato accordo riguardano l’attivazione – non già la conclusione – della procedura conciliativa o arbitrale. Ciò, peraltro, conferma che la finalità della disposizione censurata è – come già sopra rilevato – l’emersione del contenzioso potenzialmente recato dall’impugnazione stragiudiziale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nell’evenienza in cui il lavoratore veda sbarrata la strada di questi due canali alternativi, in ragione del difetto di consenso della controparte datoriale all’espletamento della procedura conciliativa o arbitrale, lo stesso censurato art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 recupera la via giudiziaria ordinaria: il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Se invece la procedura conciliativa si conclude positivamente con un accordo delle parti, questo, quantunque versato nel relativo verbale reso esecutivo dal giudice, non costituisce certo cosa giudicata formale (art. 324 cod. proc. civ.), né sostanziale (art. 2909 cod. civ.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Parimenti, l’art. 412-quater cod. proc. civ. prevede espressamente che il lodo aggiudicativo del merito della controversia, emanato a conclusione dell’arbitrato (irrituale), sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, cod. civ., ed è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ. Anche in tal caso, non c’è la prospettiva della cosa giudicata, ma un accertamento di tipo negoziale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>8.‒ Orbene, in questo complesso meccanismo processuale, la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d’urgenza ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ., quale atto idoneo a impedire, se proposto nel termine di decadenza, l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del primo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, e a dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), se posta in comparazione con l’idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ed è, altresì, contraria al principio di ragionevolezza (riconducibile anch’esso all’art. 3 Cost.), in riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine di decadenza in esame, essendo la domanda di tutela cautelare idonea a far emergere il contenzioso insito nell’impugnazione dell’atto datoriale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>9.– Occorre infatti premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto che la tutela cautelare è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva (sentenze n. 236 del 2010, n. 403 del 2007; n. 165 del 2000, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del 2017), costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale «la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione» (sentenza n. 253 del 1994). Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa (sentenza n. 403 del 2007).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Con la riforma contenuta nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), il legislatore ha accentuato, seguendo il modello di altri sistemi processuali, la natura autonoma della tutela cautelare (e quindi della relativa azione) rispetto a quella di merito, rendendo soltanto funzionale, almeno per i provvedimenti cautelari anticipatori e per quelli di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., il relativo nesso di strumentalità, stante l’idoneità di detti provvedimenti a restare efficaci indipendentemente dall’instaurazione del giudizio di merito, divenuta per gli stessi solo eventuale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In sostanza, i provvedimenti cautelari “a strumentalità attenuata” – ossia quelli previsti dall’art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ. – sono caratterizzati da una sorta di “definitività” condizionata in modo risolutivo a una differente decisione assunta nel giudizio di merito, eventualmente incardinato dalla parte in causa che non si ritenga soddisfatta dall’assetto di interessi provvisorio, ma potenzialmente stabile, recato dal provvedimento cautelare, e che voglia ottenere una pronuncia sul merito del diritto controverso, idonea al giudicato sostanziale, sempre che nelle more essa non abbia posto in essere, anche in ipotesi con la prolungata inerzia, atti incompatibili con la volontà di rimuovere il provvedimento d’urgenza di accoglimento o di rigetto della domanda cautelare.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il legislatore ha così introdotto un nuovo modello di tutela che può esitare in un provvedimento celere, reso, sul presupposto del periculum in mora, a cognizione sommaria e a seguito di un procedimento deformalizzato, che si iscrive nell’ambito di una più ampia tendenza normativa, espressa anche mediante riti di natura diversa (semplificati, sommari, camerali), a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell’accertamento con il “crisma” del giudicato sostanziale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Un segno dell’evoluzione del procedimento cautelare per provvedimento d’urgenza è costituito dal mutamento di giurisprudenza in tema di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio dalla società ai sensi dell’art. 2533 cod. civ.; opposizione che il socio può proporre al tribunale nel termine, ritenuto essere di decadenza, di sessanta giorni dalla sua comunicazione. Tale termine – come evidenziato dal rimettente – è rispettato non solo con la notifica di un ordinario atto di citazione, ma anche con il ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam atteso che «il rimedio cautelare anticipatorio presenta nell’attuale sistema ordinamentale le caratteristiche di una azione, in quanto potenzialmente idoneo a soddisfare attraverso l’intervento giudiziario l’interesse sostanziale della parte, anche in via definitiva» (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 maggio 2016, n. 10840).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>10.– Vi è, altresì, che nel processo del lavoro la tutela cautelare riveste un’importanza peculiare in quanto il ritardo della risposta di giustizia comporta un pregiudizio particolarmente grave, atteso che le controversie regolate dagli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti hanno spesso ad oggetto situazioni sostanziali di rilievo costituzionale in quanto attinenti alla dignità del lavoro.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La cruciale importanza della tutela d’urgenza nell’ambito delle controversie di lavoro ha avuto da tempo riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte con l’affermazione – fatta con riferimento ai diritti dei lavoratori del settore pubblico, assoggettati, all’epoca, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un processo che non prevedeva ancora una tutela cautelare diversa dalla sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato – del principio per il quale dall’art. 700 cod. proc. civ. è lecito enucleare la direttiva secondo cui, quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (sentenza n. 190 del 1985).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>11.– Deve poi considerarsi, sotto altro profilo, che lo scopo perseguito dal legislatore ordinario, nell’ambito della propria discrezionalità, mediante la legge n. 183 del 2010 con la riformulazione del secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 – ossia quello di far emergere tempestivamente il contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa dell’atto datoriale – si giustifica senz’altro perché è funzionale a superare l’incertezza, gravante sul datore di lavoro e suscettibile di incidere in modo significativo sull’organizzazione e sulla gestione dell’impresa. È a tal fine che è stata introdotta la perdita di efficacia dell’impugnativa stragiudiziale dell’atto datoriale, se non coltivata tempestivamente nella sede giudiziaria o in altra analoga (quella conciliativa o arbitrale).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ma, rispetto a tale legittimo scopo del legislatore, l’inidoneità del ricorso per provvedimento d’urgenza ante causam a impedire la decadenza di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 costituisce una conseguenza sproporzionata, nonchè irragionevole.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Infatti, con la proposizione del ricorso cautelare la controversia sull’atto impugnato è portata dinanzi al giudice ed è quindi raggiunto lo scopo di far emergere il contenzioso su tale atto, affinché il datore di lavoro non resti in uno stato di perdurante incertezza circa la sorte dello stesso.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>A fronte della proposizione di un ricorso cautelare d’urgenza, non sussiste più il rischio che il regime della decadenza in esame vuole evitare – ovvero quello di una contestazione della legittimità del trasferimento (o di un altro atto datoriale, quale innanzitutto il licenziamento) che rimanga silente per lungo tempo, nel solo rispetto del termine prescrizionale dell’azione di annullamento o addirittura senza questo limite nel caso di imprescrittibilità dell’azione di nullità – perché il lavoratore è già uscito allo scoperto nel momento in cui ha adito il giudice della cautela.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Né l’emersione del contenzioso può dirsi svalutata dalla circostanza che i provvedimenti di urgenza ante causam – come in genere quelli cautelari anticipatori del contenuto della decisione di merito – sono assoggettati al regime della strumentalità attenuata introdotto dalla legge n. 80 del 2005 e hanno dunque, sul piano degli effetti, una definitività “condizionata” alla mancata introduzione del giudizio di merito. Invero, una volta definita la vicenda cautelare, ben può il datore di lavoro assumere l’iniziativa per far venir meno ogni incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere – ove ne residui alcuna – promuovendo egli stesso il giudizio di merito.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Pertanto, la sanzione della perdita di efficacia dell’impugnativa del trasferimento, ovvero di un altro atto datoriale assoggettato al regime di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nonostante il tempestivo deposito di un ricorso cautelare, è sproporzionata rispetto al fine perseguito dal legislatore e si pone, altresì, in contrasto con il principio di ragionevolezza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>È costante l’orientamento di questa Corte nel senso che, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (ex plurimis, sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>12.– In conclusione e in sintesi, se l’effetto di precludere la perdita di efficacia dell’impugnazione dell’atto datoriale consegue alla circostanza che la doglianza del lavoratore, recata dall’impugnazione dell’atto datoriale, è portata innanzi a una commissione di conciliazione o a un collegio arbitrale, ove il datore di lavoro accetti l’espletamento della procedura, analogo effetto non può disconoscersi, senza che sia leso il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), alla più pregnante iniziativa del lavoratore che proponga la sua impugnazione direttamente alla cognizione di un giudice, sia esso anche il giudice della tutela cautelare, iniziativa alla quale – diversamente dal procedimento di conciliazione e arbitrato – il datore di lavoro non può sottrarsi. La tutela cautelare, essendo riconducibile all’esercizio della giurisdizione (art. 24, primo comma, Cost.) e alla garanzia del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), non può avere un trattamento deteriore rispetto ai sistemi alternativi di composizione della lite, qual è l’inidoneità, prevista dalla disposizione censurata – secondo la giurisprudenza, che nella fattispecie costituisce diritto vivente – a precludere l’inefficacia dell’impugnazione dell’atto datoriale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Inoltre, con il promovimento dell’azione cautelare da parte del lavoratore, il contenzioso conseguente all’impugnazione dell’atto datoriale emerge in piena luce e si avvia sul binario della composizione giudiziale senza che ci sia più il rischio di pretese del lavoratore latenti per lungo tempo. La realizzazione della finalità sottesa alla norma censurata rende sproporzionata, e quindi irragionevole (ancora ex art. 3 Cost.), la sanzione della perdita di efficacia dell’impugnazione per la mancata proposizione anche del ricorso ordinario; attività processuale ulteriore, priva di concreta utilità fin quando non è definito il procedimento cautelare e che ridonda in un ingiustificato onere per il lavoratore.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 è quindi fondata in riferimento all’art. 3 Cost., con assorbimento degli altri parametri.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.</em></p>