<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, sentenza 31 luglio 2020 n. 192</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all’art. 162-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Teramo.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.– La questione non è fondata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il Tribunale rimettente pone novamente all’attenzione di questa Corte, sotto un particolare profilo, la tematica concernente i rapporti tra mutamenti dell’imputazione e diritto dell’imputato di accedere a meccanismi alternativi di definizione del procedimento a carattere “premiale”. Il problema sollevato dal giudice a quo è segnatamente quello del recupero, da parte dell’imputato, della facoltà di oblazione a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto ope iudicis, che comporti il passaggio da una ipotesi di reato non oblabile ad altra oblabile.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Come è noto, il vigente codice di procedura penale regola in modo nettamente differenziato le modifiche dibattimentali in facto dell’imputazione (contestazione del fatto diverso, del reato concorrente o di una circostanza aggravante, del fatto nuovo: artt. 516, 517 e 518 del codice di procedura penale) e le modifiche in iure (diversa qualificazione giuridica del fatto: art. 521, comma 1, cod. proc. pen.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le prime – le modifiche di ordine fattuale – sono appannaggio del pubblico ministero, quale titolare dell’esercizio dell’azione penale, e implicano il riconoscimento all’imputato di specifici diritti difensivi. A fronte di esse l’imputato può chiedere, infatti, un termine per la difesa e l’ammissione di nuove prove (art. 519 cod. proc. pen.); mentre, se l’imputato è assente, la nuova contestazione deve essergli notificata (art. 520 cod. proc. pen.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Per naturale corollario, quindi, se il giudice, a seguito della valutazione delle prove, accerta che il fatto è diverso da come descritto nell’imputazione, non può pronunciarsi sul merito dell’accusa, ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521, comma 2, cod. proc. pen.), affinché eserciti (se del caso) una nuova azione penale. Soluzione, questa, imposta dal principio di correlazione tra accusa e sentenza, il quale impedisce, a tutela del diritto di difesa, che il giudice si pronunci su temi che non sono stati oggetto di contestazione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>A tale principio restano sottratte, tuttavia, le modifiche di ordine giuridico, le quali possono essere operate direttamente dal giudice, in applicazione del principio iura novit curia, senza che siano previste analoghe garanzie difensive. Ponendosi nel solco della tradizione storica, inaugurata dall’art. 417 del codice di procedura penale del 1913, e perpetuata dall’art. 477 del codice del 1930, l’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, in specie, che il giudice, con la sentenza, può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica. Analogo potere è espressamente riconosciuto (salvo il divieto di reformatio in peius, ove appellante sia il solo imputato) anche al giudice di appello (art. 597, commi 2 e 3, cod. proc. pen.). È pacifico, altresì, che ne disponga, malgrado l’assenza di una specifica previsione normativa, la Corte di cassazione, posto che la sussistenza del potere qualificatorio in grado di legittimità trova fondamento nella stessa funzione nomofilattica da essa svolta.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.– Tale assetto asimmetrico ha formato, peraltro, oggetto – come è noto – di censura da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich contro Italia.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La pronuncia si colloca nell’alveo del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo – avente quale leading case la sentenza della grande camera 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi contro Francia – che accomuna il mutamento in iure dell’imputazione a quello in facto, sotto il profilo delle garanzie difensive da riconoscere all’imputato ai sensi dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La Corte europea ha rilevato, in specie, come il diritto dell’accusato ad essere informato del contenuto dell’accusa, previsto dall’art. 6, paragrafo 3, lettera a), CEDU, rappresenti una condizione essenziale dell’equità del processo, garantita dal paragrafo 1 dello stesso articolo, ponendosi in collegamento con il diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa, previsto dal paragrafo 3, lettera b). A questi fini, l’imputato deve essere informato non solo dei motivi dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l’accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti. Ne consegue che, quando i giudici dispongono, in base al diritto interno, del potere di riqualificare i fatti per i quali sono stati aditi – in particolare, mutando il titolo del reato contestato –, essi debbono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l’opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Le modalità dell’informazione possono essere le più varie, purché adeguate allo scopo (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 7 novembre 2019, Gelenidze contro Georgia; sentenza 15 gennaio 2015, Mihelj contro Slovenia; sentenza 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. contro Bulgaria; sentenza 3 maggio 2011, Giosakis contro Grecia).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nel caso Drassich, la riqualificazione del fatto – da corruzione semplice (art. 519 cod. pen.) a corruzione in atti giudiziari (art. 519-ter cod. pen.) – era stata operata, per converso, “a sorpresa” dalla Corte di cassazione direttamente con la sentenza definitiva, senza, dunque, che l’imputato avesse avuto alcuna possibilità di interloquire su tale operazione (la quale aveva impedito che il reato fosse dichiarato estinto per prescrizione). Di qui, dunque, la riscontrata violazione dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b), CEDU.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.– In assenza di un intervento legislativo, il problema dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle indicazioni della Corte di Strasburgo è stato sottoposto all’esame di questa Corte (sia pure con un petitum specificamente circoscritto alla posizione del giudice dell’udienza preliminare).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le relative questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., sono state dichiarate, tuttavia, inammissibili con la sentenza n. 103 del 2010, oltre che per una ragione di ordine processuale (legata al difetto di motivazione sulla rilevanza), anche per una ragione di ordine sostanziale: ossia per avere il rimettente richiesto una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Questa Corte ha osservato, in specie, come ciò fosse desumibile dalla stessa ordinanza di rimessione, nella parte in cui si era soffermata sulle diverse procedure adottabili al fine di far cadere i dubbi di legittimità costituzionale. Il rimettente aveva, infatti, prospettato, da un lato, «la possibilità di pronunziare un’apposita ordinanza attraverso cui informare le parti della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto, così da consentire un contraddittorio anche sulla nuova qualificazione giuridica; dall’altro, […] l’applicazione in via analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.». Entrambe le soluzioni erano state ritenute, peraltro, inadeguate dal giudice a quo, il quale aveva sollecitato una declaratoria di incostituzionalità a carattere additivo che prevedesse la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, attraverso la restituzione degli atti all’organo dell’accusa. «Risulta evidente, quindi» – ha concluso questa Corte – «che la pronunzia richiesta postula una soluzione che non è l’unica possibile. Deve, altresì, rilevarsi che la soluzione prospettata dal giudice a quo tende ad ottenere la parificazione di situazioni processuali tra loro non omogenee, quali l’accertamento che un fatto debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio. La decisione richiesta, dunque, coinvolgendo scelte relative alla conformazione della disciplina processuale, rientra nella discrezionalità del Parlamento».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.– L’omologazione del sistema ai dicta della giurisprudenza europea è rimasto, quindi, affidato all’attività interpretativa della giurisprudenza ordinaria.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Al riguardo, la Corte di cassazione ha prospettato, in effetti, una interpretazione convenzionalmente (e costituzionalmente) conforme dell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen., in forza della quale, in mancanza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero, il giudice che intenda dare al fatto una diversa qualificazione giuridica è tenuto a informarne preventivamente l’imputato e il suo difensore, in modo da consentire loro di interloquire. Tale obbligo di informazione preventiva, riferito inizialmente al caso in cui la riqualificazione venga operata dalla Corte di cassazione, è stato esteso da alcune pronunce anche all’ipotesi in cui vi proceda il giudice di primo o di secondo grado: ritenendosi, di conseguenza, affetta da nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa, la sentenza di merito che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica senza che sia stato assicurato il contraddittorio sul punto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 ottobre 2011-17 febbraio 2012, n. 6487; sezione prima penale, sentenza 29 aprile 2011-11 maggio 2011, n. 18590).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nettamente prevalente risulta, peraltro, allo stato, nella giurisprudenza di legittimità, il diverso orientamento che – facendo leva sulle stesse costanti indicazioni della Corte EDU, riguardo all’esigenza di valutare l’equità del processo, anche ai fini considerati, guardando alla procedura nel suo complesso (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 7 novembre 2019, Gelenidze contro Georgia; sentenza 20 aprile 2006, I.H. e altri contro Austria; sentenza 21 febbraio 2002, Sipavičius contro Lituania; sentenza 1° marzo 2001, Dallos contro Ungheria) – esclude che l’informazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto debba essere necessariamente preventiva. Si è ritenuto, in particolare, che l’adeguamento dell’imputazione sub specie iuris, effettuato direttamente con la sentenza di merito, non violi i diritti convenzionali (e costituzionali), e non sia dunque fonte di alcuna nullità, in quanto l’imputato può difendersi impugnando la decisione (ex plurimis, con particolare riguardo alla riqualificazione operata con la sentenza di primo grado, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 13 novembre 2019-4 dicembre 2019, n. 49175; sentenze sezione sesta penale, 23 giugno 2017-25 ottobre 2017, n. 49054 e 15 febbraio 2017-13 marzo 2017, n. 11956).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>6.– Nell’odierno frangente, come già posto in evidenza, viene peraltro in rilievo uno specifico profilo del problema della tutela del diritto di difesa a fronte dei mutamenti del tema d’accusa: quello del recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi a carattere “premiale”, il termine per la cui richiesta risulti già spirato allorché il mutamento interviene.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Di tale aspetto problematico – non considerato dal codice di rito – questa Corte ha avuto modo di occuparsi ripetutamente con riferimento alle modifiche dell’imputazione di ordine fattuale previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (contestazione dibattimentale di un fatto diverso, contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante). Si è avuta, al riguardo, una serie di declaratorie di illegittimità costituzionale, con riferimento ai diversi tipi di modifica, ai singoli meccanismi di definizione del procedimento alternativi al dibattimento (giudizio abbreviato, patteggiamento, oblazione, sospensione del procedimento con messa alla prova) e alle caratteristiche della nuova contestazione, quanto al momento di acquisizione degli elementi probatori che le giustificano (modifiche “patologiche” e “fisiologiche”) (sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 139 del 2015, n. 273 e n. 184 del 2014, n. 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 530 del 1995 e n. 265 del 1994).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Gli esiti conclusivi di tale percorso – sviluppatosi per tappe successive, nel segno del progressivo ampliamento dell’area di tutela – sono compendiabili in tre enunciati sequenziali:</em></p> <ol style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><em>a) la scelta dei riti alternativi, parte dell’imputato, rappresenta una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa;</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em>b) tale scelta è, peraltro, necessariamente condizionata dalla concreta configurazione assunta dal tema d’accusa, che segna il metro di riferimento della valutazione circa la praticabilità e la convenienza dell’opzione per il rito speciale;</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em>c) di conseguenza, ogni qual volta, per effetto di nuove contestazioni, il tema d’accusa muta, deve essere restituita all’imputato la facoltà di effettuare o rivedere le proprie determinazioni in proposito.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La giurisprudenza di questa Corte è pervenuta agli approdi dianzi riassunti, superando tre prospettive limitative, che avevano ispirato le sue fasi iniziali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In primo luogo, è venuta meno quella della indissolubilità del binomio “premialità-deflazione”, al lume della quale l’interesse dell’imputato a fruire dei vantaggi conseguenti ai riti alternativi potrebbe assumere rilievo solo in quanto la sua scelta consenta di conseguire effettivamente gli obiettivi di rapida definizione del processo perseguiti dal legislatore con l’introduzione di tali riti. Si è rilevato, infatti, per un verso, che la logica dello “scambio” fra sconti di pena e risparmio di energie processuali deve cedere di fronte all’esigenza di ripristinare la pienezza delle garanzie difensive e l’osservanza del principio di eguaglianza; per altro verso, che l’innesto del rito alternativo, anche in fase dibattimentale, è idoneo, comunque sia, a produrre un effetto di economia processuale, sia pure attenuato (in particolare, sentenze n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In secondo luogo, è stata parimente superata l’idea della «prevedibilità» della variazione dibattimentale dell’imputazione, in quanto fenomeno “connaturale” a un sistema di tipo accusatorio, e della conseguente libera accettazione del relativo «rischio» da parte dell’imputato che non richieda per tempo il rito alternativo. Non si può, infatti, pretendere che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto di mutamenti del tema d’accusa di là da venire e dai contorni ancora indefiniti (per tutte, sentenze n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>È stata abbandonata, infine, anche l’idea che la restituzione della facoltà di accesso ai riti alternativi debba rimanere circoscritta all’ipotesi in cui la diversa o nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, così da rivelare una negligenza o un errore del pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione originaria, atti a fuorviare le scelte dell’imputato (cosiddetta contestazione “patologica”) (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994). Si è riconosciuto, infatti, che le esigenze di tutela del diritto di difesa dell’imputato, in punto di opzione per i riti speciali, sussistono allo stesso modo nell’ipotesi “fisiologica” in cui la nuova o diversa contestazione si basi sui nuovi elementi emersi a seguito dell’istruttoria dibattimentale (sentenze n. 14 del 2020, n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>7.– Una delle prime preclusioni colpite, per tal verso, dalle pronunce di questa Corte è stata proprio quella concernente l’oblazione. La sentenza n. 530 del 1995 ha dichiarato, infatti, illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati nel corso del dibattimento: dunque, quando il termine ordinario per l’accesso al beneficio – l’apertura del dibattimento – risultava ormai spirato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Questa Corte, con la pronuncia da ultimo indcata, ha rilevato che l’istituto dell’oblazione si fonda, «sia sull’interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull’interesse del contravventore di evitare l’ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa (cfr. sentenza n. 207 del 1974). Effetto tipico di tale forma di definizione anticipata del procedimento è, infatti, la estinzione del reato, per cui appare del tutto evidente come la domanda di ammissione all’oblazione esprima una modalità di esercizio del diritto di difesa».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ciò posto, questa Corte, con la medesima sentenza, ha ritenuto che la preclusione dell’accesso all’istituto – e ai connessi benefici – nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell’istruzione dibattimentale, risultasse «indubbiamente lesiva del diritto di difesa, nonché priva di razionale giustificazione. L’avvenuto superamento del limite temporale (apertura del dibattimento) previsto, in linea generale, per la proposizione della domanda di oblazione (e la cui ratio è quella di evitare che l’imputato possa vanificare l’attività processuale a seconda degli esiti del dibattimento) non è, infatti, nel caso in esame, riconducibile a libera scelta dell’imputato, e cioè ad inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si è rilevato, infine, come neppure sussistessero «ostacoli di ordine tecnico-sistematico alla ammissione dell’oblazione nel corso del dibattimento […], come è, del resto, dimostrato dal fatto che lo stesso art. 162-bis del codice penale prevede, al quinto comma, che la domanda (già rigettata) “può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado”».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il legislatore ha inteso recepire la pronuncia di questa Corte, aggiungendo all’art. 141 norme att. cod. proc. pen., che regola il procedimento di oblazione, il nuovo comma 4-bis (norma oggi censurata).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La disposizione, introdotta dall’art. 53, comma 1, lettera c), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), prevede specificamente che, «[i]n caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>8.– Questa Corte si è occupata, per converso, una sola volta, e di recente, del problema del recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi a fronte di una diversa qualificazione giuridica del fatto, operata ex officio dal giudice. Ciò è avvenuto, in specie, con la sentenza n. 131 del 2019, concernente l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il caso esaminato nell’occasione presentava, tuttavia, una particolarità. Pur a fronte della contestazione di un reato che non lo consentiva, l’imputato aveva, infatti, richiesto tempestivamente la messa alla prova, andando incontro a un diniego: diniego che la successiva riqualificazione del fatto in altra ipotesi di reato aveva reso ingiustificato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La questione è stata quindi risolta con una sentenza interpretativa di rigetto: la disciplina vigente può bene essere interpretata – contrariamente a quanto riteneva il giudice a quo – nel senso che essa consenta, in una simile ipotesi, l’ammissione al beneficio.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il caso odierno è diverso. L’imputato non ha, infatti, richiesto l’oblazione entro il termine stabilito, ma solo dopo che, a istruzione dibattimentale conclusa, la prospettiva della riqualificazione giuridica del fatto gli era stata rappresentata dal giudice rimettente. Il giudice a quo ha ritenuto, in specie, che, alla luce delle risultanze istruttorie, il fatto oggetto di giudizio, qualificato nell’imputazione come delitto di atti persecutori (reato non oblabile), debba essere ricondotto piuttosto alla fattispecie contravvenzionale delle molestie (reato suscettibile di oblazione cosiddetta discrezionale, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.). Aderendo, quindi, all’indirizzo minoritario della giurisprudenza di legittimità in precedenza ricordato, ha ritenuto di dover sollecitare un contraddittorio preventivo delle parti sul punto: iniziativa a seguito della quale l’imputato si è indotto a proporre domanda di oblazione. Di qui l’odierno incidente di costituzionalità.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>9.– La previsione di cui al censurato art. 141, comma 4-bis, norme att. cod. proc. pen. ha lasciato, in effetti, aperto il problema – postosi già nel vigore del precedente codice di rito – di stabilire se, e a quali condizioni, l’imputato possa essere ammesso all’oblazione nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto che implichi il passaggio da un reato non oblabile ad altro oblabile.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Anche a voler leggere in senso lato la nozione di «modifica dell’[…] imputazione», cui fa riferimento la norma denunciata – formula che evoca testualmente la rubrica dell’art. 516 cod. proc. pen., concernente la contestazione del fatto diverso – appariva infatti evidente come la distinta fattispecie del mutamento del titolo del reato, disposto ex officio, non potesse essere attratta sic et simpliciter nel raggio operativo della disposizione. Diversamente dalle nuove contestazioni in fatto, che vengono operate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, l’attribuzione di una diversa definizione giuridica del fatto da parte del giudice avviene, secondo la disciplina del codice, in sentenza, dunque nel provvedimento che conclude il giudizio: con la conseguenza che il correttivo previsto dalla interpolata disciplina del procedimento oblativo, ovvero la rimessione in termini dell’imputato, non era in grado di operare.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Chiamate nel 2006 a dirimere il contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, le sezioni unite della Corte di cassazione l’hanno risolto affermando che il meccanismo della rimessione in termini non può trovare applicazione a fronte di una riqualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice, a meno che l’imputato si sia premurato di far rilevare preventivamente l’errore di diritto con contestuale proposizione di domanda di oblazione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 febbraio 2006-2 marzo 2006, n. 7645).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tale soluzione è stata ribadita dalle stesse sezioni unite nel 2014, con un più ampio supporto argomentativo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 giugno 2014-22 luglio 2014, n. 32351).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In quest’ultima pronuncia, le sezioni unite hanno, in particolare, rilevato che «[a]lla difesa come diritto […] deve necessariamente riconnettersi anche […] uno specifico onere di interlocuzione su tutti i punti che costituiscono oggetto della devoluzione; e ciò al fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum. In una prospettiva siffatta, nella ipotesi in cui l’imputato, a fronte di una contestazione “in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge” (art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), […] ometta di contestare la non pertinenza del nomen iuris alla fattispecie dedotta in rubrica, assumendo una posizione di nolo contendere su tale qualificante punto della futura decisione, nessun tipo di doglianza potrà essere formulata – circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi – ove il giudice, in sede di decisione, abbia ritenuto di dare a quel fatto una diversa qualificazione giuridica».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Di conseguenza, «[o]ve […] la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell’imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all’esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione. Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l’esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dall’art. 141 disp. att. c.p.p., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, investire formalmente il giudice della questione».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Secondo le sezioni unite, non si tratterebbe qui «di “antevedere” le possibili scelte del giudice in ordine ad una eventuale riqualificazione del fatto»: si tratterebbe, «più semplicemente, di esercitare il proprio diritto ad una qualificazione giuridica corretta, con le conseguenze che da ciò possono derivare proprio sul terreno della oblabilità del reato; un diritto che […] rappresenta al tempo stesso un onere che, se non adempiuto, ben può far insorgere la preclusione temporale connessa alla procedura di oblazione, quale istituto idealmente teso ad evitare, e non a seguire, gli esiti del dibattimento. Ove così non fosse, infatti, in presenza di una scorretta qualificazione giuridica del fatto, emergente già all’atto del rinvio a giudizio e tale da precludergli formalmente l’accesso all’oblazione, l’imputato finirebbe paradossalmente per fruire di un singolare meccanismo di restituzione nel termine, che gli consentirebbe di beneficiare di tutto il dibattimento e regolarsi, all’esito delle sue risultanze, se domandare l’oblazione previa derubricazione del fatto».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La giurisprudenza di legittimità successiva a tale pronuncia si è uniformata in modo compatto alla soluzione da essa accolta, la quale può essere quindi qualificata – conformemente a quanto assume il rimettente – in termini di “diritto vivente”, utilizzando lo stesso criterio anche in rapporto all’ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di diversa definizione giuridica del fatto (tra le altre, Corte di cassazione, sezione terza penale, 5 dicembre 2019-5 marzo 2020, n. 8982; sezione quarta penale, sentenza 8 maggio 2018-31 luglio 2018, n. 36752), così come in precedenza era avvenuto con riguardo al patteggiamento (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 marzo 2010-12 aprile 2010, n. 13597).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>10.– Con la questione oggi sollevata, il rimettente contesta, tuttavia, che la disposizione censurata, nella lettura offertane dalle sezioni unite, possa ritenersi realmente compatibile con la garanzia costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), quale declinata dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte relativa al tema specifico del ripristino della facoltà di accesso ai riti alternativi in presenza di modifiche dibattimentali dell’imputazione. Prospettiva nella quale il giudice a quo richiede, quindi, una pronuncia additiva calibrata sull’iniziativa da lui assunta nel caso di specie: una pronuncia, cioè, che a fronte della prospettazione preventiva alle parti, ad opera del giudice, di una diversa qualificazione giuridica del fatto, tale da permettere l’oblazione, rimetta in termini l’imputato per proporre la relativa domanda (in particolare, ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Al riguardo, si deve peraltro osservare come le soluzioni adottate da questa Corte, in punto di accessibilità dei riti alternativi a fronte di modifiche fattuali dell’imputazione, non siano estensibili sic et simpliciter alle modifiche giuridiche, che nel sistema nel codice hanno una distinta disciplina, di riflesso alla disomogeneità dei due fenomeni. Disomogeneità già posta in evidenza da questa Corte – proprio in relazione al problema della tutela del diritto al contraddittorio – con la ricordata sentenza n. 103 del 2010, e che lo stesso rimettente del resto riconosce, allorché giudica innegabile «l’oggettiva diversità delle vicende modificative del fatto (nella sua dimensione storica) rispetto a quelle attinenti alla sua qualificazione giuridica».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Per quanto qui più direttamente rileva, non è censurabile da un punto di vista costituzionale l’orientamento nomofilattico delle sezioni unite della Corte di cassazione, circa la configurabilità di un onere dell’imputato, il quale si sia visto contestare in forma chiara e precisa il fatto addebitatogli, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, secondo quanto prescritto dall’art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., di esercitare prontamente e tempestivamente il suo diritto di difesa riguardo all’inquadramento giuridico della vicenda.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Una cosa, infatti, è il mutamento del dato storico su cui si basa l’accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l’imputato non sarebbe tenuto ad “antivedere”, per adeguare ad esso le proprie strategie in punto di opzione per un rito speciale; donde l’abbandono, da parte di questa Corte, del vecchio orientamento basato sulla prevedibilità di variazioni dell’imputazione nel corso del dibattimento e sulla conseguente accettazione del relativo «rischio» da parte dell’imputato che non abbia richiesto per tempo quel rito.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Altra cosa, invece, è la sussunzione del dato storico sub specie iuris, ossia il suo inquadramento sotto l’uno o l’altro titolo di reato: tema sul quale l’imputato potrebbe invece interloquire subito, nell’esercizio del suo diritto di difesa, particolarmente in rapporto ai riflessi sull’accessibilità al meccanismo oblativo, dolendosi, in specie, di una qualificazione scorretta.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tale diritto, a contestare la qualificazione giuridica prescelta dal pubblico ministero, si traduce – per ripetere la formula della sentenza n. 32351 del 2014 delle sezioni unite – anche in un onere, «al fine di scongiurare l’insorgere di effetti preclusivi che il sistema è fisiologicamente chiamato a predisporre a salvaguardia dello stesso ordo iudiciorum». Detto altrimenti, per evitare che, a fronte della scorretta qualificazione, l’imputato “lucri” uno slittamento in avanti del termine per oblare che erode, senza adeguata giustificazione, gli effetti deflattivi del meccanismo, permettendogli di “regolarsi” secondo gli esiti, a lui più o meno favorevoli, dell’istruttoria dibattimentale. E ciò tanto più in un caso, quale quello oggetto del giudizio a quo, nel quale la riqualificazione che il rimettente reputa dovuta implica il transito dal reato di atti persecutori a quello di molestie: reato “finitimo”, evocato dalla stessa norma incriminatrice di cui all’art. 612-bis cod. pen. con l’uso della voce verbale «molesta».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Al riguardo, occorre tenere conto, altresì, del fatto che, mentre gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. si applicano in primo grado, la riqualificazione giuridica potrebbe essere operata anche dalla Corte di cassazione: evenienza nella quale l’obiettivo di economia processuale, sotteso all’istituto dell’oblazione, ove l’imputato rimasto inerte fosse restituito nel termine per richiederla, risulterebbe in pratica totalmente annullato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>11.– Giova soggiungere, infine, che, sul piano sovranazionale, mentre la Corte di Strasburgo non risulta essersi ancora specificamente espressa sul diritto dell’imputato al recupero dei riti alternativi a fronte di modifiche delle componenti giuridiche dell’accusa, la Corte di giustizia dell’Unione europea lo ha fatto invece di recente – anche alla luce della giurisprudenza della stessa Corte EDU – con la sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La Corte di Lussemburgo è stata, infatti, investita dal Tribunale ordinario di Brindisi di una questione pregiudiziale, intesa a conoscere se la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (in particolare, quanto agli artt. 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera c, e 6, paragrafi 1, 2 e 3), e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ostino a una legislazione nazionale che distingue le garanzie difensive conseguenti alla modifica dell’imputazione secondo che essa riguardi gli elementi fattuali o quelli giuridici, in particolare consentendo solo nel primo caso all’imputato di accedere al patteggiamento.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Al quesito la Corte di giustizia ha dato risposta negativa, ritenendo un simile assetto compatibile con i parametri evocati.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La Corte europea ha rilevato, in specie, che tanto la direttiva 2012/13/UE (in modo specifico, il suo art. 6, paragrafo 4), quanto l’art. 48, paragrafo 2, CDFUE (secondo cui il diritto di difesa è garantito ad ogni imputato) esigono – anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU – che, nel caso di modifica della qualificazione dei fatti che sono oggetto dell’accusa, l’imputato ne sia informato in un momento in cui dispone ancora dell’opportunità di reagire in modo effettivo, affinché egli sia posto in grado di predisporre in modo efficace la propria difesa. Né dalla direttiva, né dalla disposizione della Carta può, per converso, ricavarsi l’obbligo, per il legislatore nazionale, di prevedere nella suddetta evenienza una rimessione in termini dell’imputato per accedere a riti alternativi a carattere “premiale” (quale, nella specie, l’applicazione della pena su richiesta). E nemmeno può desumersi, dalle garanzie assicurate a livello sovranazionale, la necessità di equiparare, a livello nazionale, i diritti riconosciuti all’imputato, in punto di fruibilità dei riti alternativi, nel caso di modifiche dei fatti oggetto dell’imputazione e di modifiche della loro qualificazione giuridica.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>12.– Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione va dichiarata, dunque, non fondata.</em></p>