<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 24 gennaio 2020 n. 1608</strong><strong> </strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va ribadito che, alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale -la quale ha carattere <strong>vincolante</strong> perché volta ad identificare <strong>gli ambiti dei poteri</strong> attribuiti alle <strong>diverse giurisdizioni</strong> dalla costituzione, nonché <strong>i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, 8° comma, Cost</strong>.-, il sindacato della Corte di cassazione per <strong>motivi inerenti alla giurisdizione</strong> concerne le ipotesi di <strong>difetto assoluto di giurisdizione</strong> per «</em>invasione<em>» o «</em>sconfinamento<em>» nella sfera riservata ad <strong>altro potere</strong> dello stato ovvero per «</em><strong>arretramento</strong><em>» rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di <strong>difetto relativo di giurisdizione</strong>, le quali ricorrono quando la Corte dei conti o il Consiglio di stato affermino la propria giurisdizione su <strong>materia attribuita ad altro giudice</strong> o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione; l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della <strong>sfera riservata al legislatore</strong> è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una <strong>norma da lui creata</strong>, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al <strong>compito interpretativo</strong> che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento «</em><strong>abnorme o anomalo</strong><em>» ovvero abbia comportato uno «</em><strong>stravolgimento</strong><em>» delle «</em>norme di riferimento<em>», atteso che in questi casi si può profilare, eventualmente, un </em>error in iudicando<em>, ma non una violazione dei <strong>limiti esterni della giurisdizione</strong> (Cass., sez. un., 25 marzo 2019, n. 8311).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va ribadito l'orientamento di queste sezioni unite (Cass., sez. un., 19 dicembre 2018, n. 32773), secondo cui la <strong>negazione in concreto</strong> di <strong>tutela</strong> della situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei <strong>principi del diritto europeo</strong> da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., poiché <strong>l'interpretazione delle norme di diritto</strong> costituisce il </em>proprium<em> della funzione giurisdizionale e non può integrare di <strong>per sé sola</strong> la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di <strong>affermazione</strong>, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva <strong>è, in astratto, priva di tutela</strong> per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Vanno richiamate le considerazioni di queste sezioni unite (Cass., sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32622) secondo cui la <strong>non sindacabilità</strong> da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, 8° comma, Cost., delle <strong>violazioni del diritto dell'Unione europea</strong> ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli <strong>organi di vertice delle magistrature speciali</strong> (nella specie, il Consiglio Stato) è essa stessa compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirata a esigenze di <strong>limitazione delle impugnazioni</strong>, oltre che conforme ai principi del <strong>giusto processo</strong> ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale; e ciò perché è rimessa ai <strong>singoli Stati</strong> l'individuazione degli <strong>strumenti processuali</strong> per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione. </em></p>