<p style="text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 17 febbraio 2020 n. 3887</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>1. - Preliminarmente, deve rilevarsi che la proposizione del <strong>regolamento preventivo di giurisdizione</strong> non è preclusa dall'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto di concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., l'abbia rigettata ritenendosi privo di giurisdizione, atteso che detta ordinanza non ha carattere definitivo e decisorio, potendo essere modificata e revocata dal giudice che l'ha emessa, ed è, pertanto, inidonea a contenere una statuizione sulla giurisdizione sulla quale possa formarsi il giudicato (Cass., Sez. Un., 14 maggio 2007, n. 10941; Cass., Sez. Un.„ 17 marzo 2010, n. 6407; Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10132).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>2. - La questione del riparto di giurisdizione va risolta in favore del giudice ordinario.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>3. - Queste Sezioni Unite hanno già statuito che, in tema di rim borso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla <strong>funzione onoraria</strong>, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi; ne consegue che, con riferimento a funzionari onorari del Comune (persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato; nella specie assessore e vicesindaco), in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del <strong>diritto soggettivo perfetto</strong>, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l'art. 1720 cod. civ., da applicare in via analogica ai sensi dell'art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2006, n. 478).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Tale soluzione è destinata a trovare conferma anche alla luce della disciplina introdotta - nel testo dell'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 - dalla legge n. 125 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti (l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; la presenza di nesso causale tra funzioni eserci- tate e fatti giuridicamente rilevanti; l'assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>4. - Pertanto, la controversia avente ad oggetto la richiesta di condanna al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a cui il sindaco di un Comune sia stato sottoposto per fatti connessi all'esercizio del suo mandato politico (procedimento poi conclusosi con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione), attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l'ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale; ne consegue che detta causa, in base al criterio generale di riparto di giurisdi- zione fondato sulla situazione giuridica soggettiva azionata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. </em></p>