<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 15 ottobre 2020 n. 22374</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente con riferimento al difetto di specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Invero, l’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., secondo cui il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, che certamente sussiste anche quando si deducano questioni attinenti alla giurisdizione, non va inteso quale assoluta necessità di precisa individuazione di norme sostanziali o processuali, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, 24/07/2013, n. 17931).</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Non sussiste neppure l’eccepita improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. intendendosi soddisfatto l’onere di deposito degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. Sez. U, 03/11/2011, n. 22726).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>III. Il ricorso è comunque infondato.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La questione di giurisdizione devoluta deve essere risolta in conformità all’orientamento già espresso per analoghe fattispecie da queste Sezioni Unite (Cass. Sez. </em><em>U, 21/02/2019, n. 5196; Cass. Sez. U, 19/02/2019, n. 4880; Cass. Sez. U, 08/11/2018, n. 28573).</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Secondo tale orientamento, la domanda avente ad oggetto la determinazione dell’indennità ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 è devoluta alla giurisdizione del <strong>giudice ordinario</strong>, anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario ad acta, oggetto di reclamo dall’art. 114, comma 6, c.p.a.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nel giudizio di ottemperanza il giudice, invero, conoscendo di “tutte le questioni relative all’ottemperanza” (indipendentemente dalle indicazioni, più o meno analitiche, che il giudicato abbia dettato circa il contenuto del provvedimento da adottare), è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti per l’amministrazione dalla sentenza passata in giudicato, ma altresì – quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione – ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, allora, il reclamo proposto da X contro la determina commissariale 5/2016, volto a contestare i criteri di quantificazione dell’indennità ex art. 42-</em>bis<em>, d.P.R. n. 327/ 2001 adottati dal commissario ad acta (criteri che, peraltro, il Consiglio di Stato ha ritenuto neppure specificamente individuati dal giudice della cognizione), ha introdotto nella fase dell’ottemperanza un </em>thema decidendum<em> esterno alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo attribuito al giudice ordinario (artt. 53, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e 133, lettera g, ultima parte, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)</em></p> <ol style="text-align: justify;"> <li><em> Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.</em></p>