Tar Sicilia – Palermo, Sezione IV, sentenza 6 agosto 2024 n. 2395
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il c.d. potere di remand costituisce una tecnica di erogazione della tutela cautelare che, rilevando un difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, “restituisce” il potere di provvedere all’amministrazione in modo che essa possa emendare il vizio così rilevato in sede di riesercizio del medesimo potere
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il ricorso introduttivo, il sig. Pulizzi impugnava l’autorizzazione paesaggistica rilasciatagli dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani in data 3 agosto 2023, prot. n. 169450, nella parte in cui detto provvedimento imponeva al ricorrente la prescrizione rappresentata dalla riduzione dell’ingombro del fabbricato in progetto: “… eliminando il locale “lettino” con annesso bagno e disimpegno …”.
- Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso:
– “I VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 LEGGE 7.8.90 N. 241: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.”.
– “II ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA.”.
– “III VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 146 D.LGS. 22.1.04 N. 42.”.
- In data 10 novembre 2023 si costituiva in giudizio l’amministrazione regionale con memoria di stile.
3.1 Il Comune di Marsala, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
- Con ordinanza del 14 novembre 2023, n. 612, la Sezione accoglieva la proposta istanza cautelare nei seguenti termini: “Considerato che, all’esito della cognizione sommaria tipica della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris quanto alla censura di difetto di motivazione;
considerato invero che nel provvedimento autorizzatorio gravato l’amministrazione si limita a riportare pedissequamente quanto disposto in via generale dal PTP, senza tuttavia esercitare, rispetto al progetto presentato dalla ricorrente, il potere valutativo che le compete;
Ritenuto pertanto che le rappresentate esigenze cautelari possano essere tutelate ordinando alla Soprintendenza di valutare il progetto presentato dalla ricorrente, con la conseguente esposizione dei criteri e delle ragioni in base alle quali l’intervento progettuale da essa proposto vada ridimensionato alla luce dei superiori interessi paesaggistici rappresentati nel PTP; …”.
- Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava la nota prot. n. 661 del 18 gennaio 2024, con cui la Soprintendenza di Trapani, preso atto del prefato dictum cautelare, esprimeva un parere favorevole di massima al progetto proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 1357/1940, invitando quest’ultimo a indicare delle soluzioni progettuali alternative, che consentissero un risparmio di suolo, riservandosi, all’esito, “… di esprimere il proprio parere definitivo ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, dopo che Codesta Ditta produrrà il progetto esecutivo delle opere di che trattasi adeguato alle citate prescrizioni.”.
5.1 Avverso detto atto, il ricorrente proponeva i seguenti motivi di ricorso:
– “I VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 LEGGE 7.8.90 N. 241: DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.”.
– “II ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA.”.
– “III VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 146 D.LGS. 22.1.04 N. 42.”.
- In vista dell’udienza di merito, l’Avvocatura dello Stato depositava memoria difensiva con cui eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per il carattere meramente endoprocedimentale della nota ivi impugnata, in quanto tale priva di contenuti lesivi; nel merito, la difesa erariale instava per il rigetto del ricorso.
- Il ricorrente depositava a sua volta memoria di replica alle deduzioni dell’amministrazione resistente.
- All’udienza del 24 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
- Ritiene il collegio di principiare dall’esame del ricorso per motivi aggiunti.
- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti formulata dall’Avvocatura dello Stato è fondata per le seguenti ragioni.
10.1 Deve anzitutto rilevarsi che, con l’ordinanza n. 612/2023, la sezione ha optato per il cd. remand, che costituisce una tecnica di erogazione della tutela cautelare che, rilevando un difetto di motivazione nel provvedimento impugnato, “restituisce” il potere di provvedere all’amministrazione in modo che essa possa emendare il vizio così rilevato in sede di riesercizio del medesimo potere.
10.2 Nel caso all’esame, la nota impugnata con il ricorso per motivi aggiunti costituisce all’evidenza un mero atto endoprocedimentale.
10.2.1 Invero, la Soprintendenza di Trapani, preso atto del provvedimento cautelare emesso dal Tar, ha inteso avviare un procedimento tendente al riesame complessivo del rapporto giuridico amministrativo per cui è causa, allo stato ritagliando una serie di soluzioni che ha conseguentemente sottoposto all’attenzione del ricorrente.
10.3 Infatti, l’esame della nota evidenzia come la Soprintendenza abbia espresso un parere favorevole di massima ai sensi dell’art. 16 del R.D. del 3 giugno 1940, n. 1357, che espressamente dispone che: “Il regio Soprintendente prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a’ termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l’ambiente in cui esse debbano sorgere.
Egli può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell’architettura.
Quando l’entità o la natura dei lavori lo richieda, il regio Soprintendente, concessa l’autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l’autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d’esecuzione.
L’autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.”.
10.3.1 Inoltre, nella medesima nota la Soprintendenza si riserva di adottare il parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, successivamente alla produzione da parte del ricorrente di un progetto esecutivo delle opere adeguato alle prescrizioni in esso previste.
10.4 In sostanza, l’amministrazione ha ritenuto che l’intervento possa essere assentito attraverso un recupero “in verticale” della cubatura richiesta per la sua realizzazione, riducendo conseguentemente il consumo di suolo, senza tuttavia ancora provvedere in via definitiva sull’assentibilità o meno dell’intervento richiesto.
10.5 In sostanza, la nota in esame non contiene alcuna statuizione provvedimentale, idonea ex se a determinare una lesione attuale dell’interesse del ricorrente e, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché detto gravame reca l’impugnativa di un atto privo di lesività.
10.6 Peraltro, a ragionare diversamente, si richiederebbe al giudice di pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato, in violazione della espressa preclusione recata dall’art. 34, comma 2, cpa.
- Ciò posto, il ricorso introduttivo merita accoglimento per le seguenti ragioni.
11.1 Invero, dal momento che la Soprintendenza di Trapani non ha (ancora) riesercitato il potere, il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo va annullato, perché adottato in evidente difetto di motivazione.
11.2 Come sommariamente ritenuto in sede di delibazione dell’istanza cautelare, la Soprintendenza di Trapani, con il provvedimento del 3 agosto 2023, ha ritenuto di non autorizzare il progetto proposto dal ricorrente quanto alla realizzazione di una superficie individuata nel “locale “lettino” con annesso bagno e disimpegno” attraverso una motivazione che si è tradotta nella mera trasposizione lessicale dei contenuti (generali) del Piano Territoriale Paesaggistico.
11.3 Invero, il PTP prescrive che: “Le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale”.
Assume il provvedimento impugnato: “Stante che, il succitato PTP prevede il contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo, e della tipologia edilizia tradizionale, dovrà essere ridotto l’ingombro del fabbricato in progetto, eliminando il locale “lettino” con annesso bagno e disimpegno”.
11.4 Tuttavia, l’inciso del PTP “ … tali da non incidere e alterare … ” implica una valutazione da parte della Soprintendenza che, nella specie, difetta del tutto.
11.4.1 In tale contesto, è evidente che l’amministrazione resistente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni concrete idonee a supportare la scelta di sussumere la mancata autorizzazione del progetto del ricorrente nella previsione di piano, e non riportare la previsione astratta ritenendola immotivatamente applicabile al caso di specie.
- In questi sensi, il ricorso introduttivo può essere accolto.
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