Cass. civ., II, sent., 05.04.2022, n. 11034
MASSIMA
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa sempre che la domanda così modificata, risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile non solo nel caso di riduzione della domanda o nel caso di danni incrementati, ma anche nel caso di fatti sopravvenuti.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Non è possibile chiedere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per i vizi nuovi non dedotti con la citazione introduttiva, né negli atti iniziali, ma richiesti dall’attore successivamente all’appendice stabilita dall’art. 183, comma 6, c.p.c.atteso che tale riserva non consente di enucleare senza limiti, nel corso del giudizio di primo grado, vizi e difetti ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a fondamento della domanda.
- Il caso. Un Condominio proponeva innanzi al Tribunale domanda nei confronti della società costruttrice dell’edificio e del direttore dei lavori al fine di sentir dichiarare la responsabilità dei convenuti in merito ai gravi vizi e difetti nelle parti comuni dello stabile e ottenere la condanna all’integrale risarcimento di tutti danni subiti, ai sensi dell’art. 1669 c.c.o, subordinamente, exart. 2043 c.c. Si costituivano i convenuti resistendo ed eccepivano la prescrizione e la decadenza di ogni diritto di garanzia spettante all’attore. Il direttore dei lavori chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni al fine di essere manlevato. Il giudice di primo grado rigettava la domanda sul rilievo della intervenuta prescrizione dell’azione; accoglieva le altre eccezioni preliminari formulate dai convenuti. 2.1. Avverso tale pronuncia veniva proposto gravame innanzi Corte di Appello che riformava la sentenza di primo grado e condannava la società costruttrice a pagare in favore del Condominio il risarcimento. Avverso la decisione del giudice del gravame, la società costruttrice proponeva ricorso in cassazione adducendo otto motivi. Resisteva con controricorso il Condominio il quale proponeva ricorso incidentale sulla scorta di un motivo. Resistevano con controricorso il direttore dei lavori e la compagnia di assicurazioni. Il Pubblico Ministero depositava parere scritto chiedendo che la Corte accogliesse il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale e dichiarasse inammissibile, o, in subordine rigettasse il ricorso incidentale proposto dal Condominio. Con il primo motivo, la ricorrente eccepiva la violazione dell’art 342 c.p.c. rilevando l’inammissibilità dell’appello per difetto dei requisiti di specificità. Tale motivo veniva considerato infondato atteso che la Suprema Corte riteneva che dall’atto di appello fossero evincibili sia le domande relative al giudice del gravame sia le ragioni della critica della sentenza del Tribunale. Con il secondo motivo la ricorrente in via principale censura la sentenza del giudice del gravame per non aver fatto decorrere il termine di prescrizione di cui all’art. 1669 c.c. Il terzo motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo; con il quarto motivo si eccepiva la violazione degli artt. 1669 c.c. e 115 c.p.c. Tutti e tre i citati motivi vengono ritenuti infondati. Con il quinto motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 183 c.p.c. nonché del diritto di difesa e del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza. Tale motivo viene ritenuto fondato. Con il sesto motivo si denunciava la violazione dell’art. 1669 c.c. nonché violazione dell’art. 100 c.p.c.; tale motivo per la parte in cui non è assorbito dall’accoglimento della censura articolata per il quinto motivo è infondato. Con il settimo motivo la ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; anche tale doglianza è inammissibile. Anche l’ottavo motivo dedotto da parte ricorrente veniva ritenuto inammissibile. Veniva, infine, disatteso anche l’unico motivo posto a base del ricorso incidentale proposto dal Condominio.
- Disamina dei motivi di censura La Suprema Corte ritiene meritevole di accoglimento ritenendolo fondato, solo il quinto motivo del ricorso principale affermando che la modificazione della domanda ammessa exart. 183 c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa sempre che la domanda così modificata, risulti, comunque, connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Peraltro la mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del petitumo della causa petendi, ove dedotta nel termine dell’art. 183, comma 6, c.p.c. Promossa l’azione ex art. 1669 c.c. per gravi difetti dell’opera, è quindi ben possibile integrare la domanda iniziale e chiedere il risarcimento del danno anche per gravi difetti costruttivi ulteriori rispetto a quelli allegati con la citazione introduttiva purchè la relativa deduzione avvenga nel termine di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. per la precisazione o modificazione della domanda e delle conclusioni già proposte. 3.1. Nel caso di specie la richiesta di ulteriori vizi è stata formulata dal Condominio attore soltanto dopo il maturare delle preclusioni stabilite dall’art. 183 sesto comma c.p.c. Si tratta, quindi, di una integrazione inammissibile della domanda giudiziale cioè di un fatto nuovo principale costitutivo comportante la modifica, in senso ampliativo, della domanda già proposta. La Suprema Corte ritiene, quindi, che, in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile non solo nel caso di riduzione della domanda o nel caso di danni incrementati, ma anche nel caso di fatti sopravvenuti.
- In conclusione, la Corte di Cassazione accoglie solo il quinto motivo del ricorso principale, dichiara rigettati o inammissibili gli altri motivi; rigetta il ricorso incidentale proposto dal resistente Condominio. Cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello territorialmente competente; condanna il Condominio alla refusione delle spese di lite in favore dei contro ricorrenti direttore dei lavori e compagnia assicuratrice.