<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 2 gennaio 2020 n. 51</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>PRINCIPIO DI DIRITTO «Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;"> <li style="font-weight: 400;"><em> La questione di diritto in relazione alla quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all'art. 270 cod. proc. pen., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> L</em><em>'esame della questione controversa presuppone la ricognizione del quadro costituzionale di riferimento. Ricognizione, questa, che deve muovere dal richiamo all'art. 15 Cost., che tutela due distinti interessi, «quello inerente alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale» (Corte cost., sent. n. 34 del 1973). La stretta attinenza del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione al nucleo essenziale dei valori di personalità induce la giurisprudenza costituzionale «a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana», il che comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base all'art. 2 Cost., «il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente», mentre, in base all'art. 15 Cost., «lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L'esigenza di repressione dei reati corrisponde «a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile», interesse che giustifica «anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'intercettazione telefonica»; d'altra parte, «le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Di qui la conclusione che «l'atto dell'autorità giudiziaria con il quale vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche deve essere "puntualmente motivato"», ossia «deve avere una "adeguata e specifica motivazione"» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 34 del 1973). Con particolare riferimento alla disciplina ex art. 270 cod. proc. pen. dell'utilizzazione probatoria dei risultati di un'intercettazione in altro procedimento, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la libertà della comunicazione «risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati», sicché «l'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 della Costituzione in un'inammissibile "autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della libertà di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 63 del 1994).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In questo quadro, l'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. pone «una norma del tutto eccezionale»: «la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, risponde all'esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall'interesse dell'accertamento dei reati di maggiore gravità»; in altri termini, «la norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalnnente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994). Le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale, che come si vedrà si riveleranno essenziali nell'esame della questione controversa, possono essere riassunte nei profili qui di particolare interesse.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L'autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l'utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all'autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest'ultimo, che rende ragione della delimitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale, delimitazione che, a sua volta, è condizione essenziale affinché l'intervento giudiziale abilitativo non si trasformi, come si è visto, in una "autorizzazione in bianco". Del resto, già con riguardo al previgente codice di rito (e, come si vedrà, ad una diversa disciplina della materia in esame), la giurisprudenza costituzionale aveva chiarito che «nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione di cui si discute» (Corte cost., sent. n. 34 del 1973). Eccezione a tale regola è rappresentata dall'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per l'accertamento giudiziale di reati diversi da quelli riconducibili al provvedimento autorizzatorio motivato, ossia per l'accertamento dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (ovvero, sotto il previgente codice di rito, il mandato di arresto obbligatorio): infatti, pur inviolabile, il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni può essere oggetto di bilanciamento e, dunque, conoscere restrizioni o limitazioni in relazione all'«inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante», quale, nei limiti di seguito indicati, la necessità di repressione dei reati.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La giurisprudenza della Consulta ha ritenuto costituzionalmente valida la deroga alla regola della limitazione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni funzionale ad assicurare che l'abilitazione giudiziale non si trasformi in un'"autorizzazione in bianco", a condizione, tuttavia, che tale deroga risponda a due condizioni, espressione, entrambe, dell'«eccezionalità» del regime di utilizzazione per reati non riconducibili all'autorizzazione giudiziale: come si è visto, i casi eccezionali devono essere «tassativamente indicati dalla legge» e l'utilizzazione deve essere circoscritta «all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale», ossia per l'accertamento di «reati di maggiore gravità» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994). Fuori da tali eccezionali casi, tassativamente previsti dalla legge ed afferenti all'accertamento di reati di maggiore gravità presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, l'autorizzazione del giudice si connota per una piena portata abilitativa e, dunque, costituisce non solo il fondamento di legittimazione del ricorso all'intercettazione, ma anche il limite all'utilizzabilità probatoria dei relativi risultati ai soli reati riconducibili alla stessa autorizzazione: senza tale limitazione, il provvedimento autorizzatorio si trasformerebbe, come si è detto, in un'inammissibile "autorizzazione in bianco", secondo l'icastica espressione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La disciplina codicistica è in linea con questa ricostruzione della portata dell'autorizzazione giudiziale, attribuendo al giudice «una funzione di controllo e di garanzia, essendogli riservato il potere di autorizzare l'atto, ovvero di convalidarlo, nel caso peculiare in cui l'urgenza non consenta un suo intervento preventivo» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 - Serie generale); del resto, la stessa disciplina ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. dell'utilizzazione dei risultati dell'intercettazione in altri procedimenti - utilizzazione «ammessa solo se i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in fragranza» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, cit.) - conferma che, di regola, l'utilizzazione probatoria di detti risultati è vietata per i reati non riconducibili all'autorizzazione del giudice.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li style="font-weight: 400;"><em> Richiamato, a grandi linee, il quadro costituzionale di riferimento, possono essere esaminati - nei termini, inevitabilmente schematici, necessari ai fini dello scrutinio della questione ed anche alla luce delle indicazioni offerte dall'ordinanza di rimessione - i diversi indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Il primo, maggioritario, orientamento fa leva, nella definizione della nozione di "procedimento diverso" di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., su un criterio di natura - almeno tendenzialmente - sostanzialistica.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Fin dalle più risalenti pronunce, i profili essenziali dell'orientamento sono stati messi a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità: la nozione di "procedimento diverso" non coincide con quella di "diverso reato" (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Pacini Battaglia, Rv. 210044; Sez. 2, n. 9579 del 19/01/2004, Amato, Rv. 228384; Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010, Verdoscia, Rv. 246697; più di recente, Sez. 3, n. 52503 del 23/09/2014, Sarantsev, Rv. 261971; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834), essendo la prima più ampia della seconda; né la nozione di "procedimento diverso" può essere ricollegata a un dato di ordine meramente formale, quale il numero di iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 1997, Pacini Battaglia, cit.; Sez. 1, n. 46075 del 04/11/2004, Kunsmonas, Rv. 230505; Sez. 2, n. 7995 del 03/02/2006, Polignano; Sez. 3, n. 29473 del 09/05/2012, Rv. 253161; più di recente, Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 2014, Costa, Rv. 258591; Sez. 2, n. 27473 del 29/05/2014, Lo Re), posto che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas); decisivo, invece, è il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (ex plurimis, Sez. 6, n. 5192 del 25/02/1997, Gunnella, Rv. 209306; Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018, La Volla, Rv. 275389).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il legame tra la notizia di reato in relazione alla quale è stata autorizzata l'intercettazione e quella emersa dai risultati dell'intercettazione che, se riconosciuto, esclude la diversità dei procedimenti e, con essa, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., è delineato facendo riferimento ad indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato (ex plurimis, Sez. 6, n. 2135 del 10/05/1994, Rizzo, Rv. 199917; Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998, Romagnolo, Rv. 210950; Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002, dep. 2003, Semeraro, Rv. 223170; Sez. 3, n. 348 del 13/11/2007, dep. 2008, Ndoja, Rv. 238779; Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246524; più di recente, Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 6, n. 20910 del 15/03/2012, Avena, Rv. 252863; Sez. 5, n. 26693 del 20/01/2015, Catanzaro, Rv. 264001; Sez. 5, n. 32779 del 10/05/2016, Bacchi; Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018, Marotta, Rv. 273226; nonché Sez. 4, n. 7320 del 2010, Verdoscia, cit. e Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015, Vassallo, Rv. 263527, che, peraltro, richiamano anche il principio di diritto proprio del terzo orientamento), non potendosi risolvere nell'esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale (Sez. 3, n. 2608 del 05/11/2015, dep. 2016, Pulvirenti, Rv. 266423), ma essendo necessaria la sussistenza di una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o di un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (ex plurimis, Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas). A questo primo orientamento ha aderito anche Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris (che affrontò il tema qui di interesse in via pregiudiziale rispetto alla questione relativa alle condizioni per ritenere l'intercettazione utilizzabile in quanto corpo del reato, ma non esaminò i vari indirizzi formatisi sulla questione controversa oggi in esame, né collocò la stessa nel quadro costituzionale di riferimento): secondo Sez. U, Floris «la, prevalente e più recente, giurisprudenza di legittimità ha ancorato la nozione di procedimento diverso ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l'esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.1. Sempre con riferimento al primo orientamento, si rende necessaria un'annotazione, che anticipa la valutazione dei vari orientamenti più oltre proposta. In favore del primo orientamento (soprattutto in rapporto al terzo) e, dunque, del presupposto interpretativo che distingue, nella ricostruzione della portata del divieto probatorio ex art. 270 cod. proc. pen., la nozione di "procedimento" da quella di "reato" non può essere invocata la disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 270 cit., che, lì dove prescrive il deposito presso l'autorità competente per il diverso procedimento dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni autorizzate, presuppone appunto la distinzione tra procedimento e reato per il cui accertamento i risultati sono utilizzati. In realtà, la disciplina di cui all'art. 270, comma 2, cod. proc. pen. ben potrebbe essere riferita in via esclusiva ai reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, sicché, ai fini in esame, la disciplina di cui al citato comma 2 è sostanzialmente neutra.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2. Un'ulteriore annotazione in merito al primo orientamento (che, come si vedrà, si riproporrà anche con riguardo al secondo indirizzo) si rende necessaria fin d'ora. Alcune delle decisioni in linea con il principio di diritto affermato da Sez. U, Floris hanno affrontato, giungendo a conclusioni diverse, un diverso problema, rappresentato dalla necessità o meno che il reato emerso nel corso dell'intercettazione rientri nei limiti di ammissibilità dettati, in particolare, dall'art. 266 cod. proc. pen. Al quesito si è data, per un verso, risposta affermativa, sostenendo, da una parte, che, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, non possono considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale e, dall'altra, che dette risultanze possono essere utilizzate solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4942 del 15/01/2004, Kolakowska Bozena, Rv. 229999; conf. Sez. 1, n. 14595 del 17/11/1999, Toscano, Rv. 216206). Per altro verso, l'opposta soluzione - ma sempre nella prospettiva delineata dal primo orientamento - è stata sostenuta affermando che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, sempre che tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 45535 del 16/03/2016, Damiani De Paula, Rv. 268453).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li style="font-weight: 400;"><em> Il secondo orientamento, invece, valorizza l'inerenza delle risultanze relative a reati diversi da quelli oggetto del provvedimento autorizzativo al medesimo procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto: in questa prospettiva si è affermato che, qualora l'intercettazione sia legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui emerga la conoscenza dall'attività di captazione, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità ed all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza (ex plurimis, Sez. 2, n. 9500 del 23/02/2016, De Angelis, Rv. 267784; Sez. 5, n. 26817 del 04/03/2016, Iodice, Rv. 267889; Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli, Rv. 265004; Sez. 4, n. 29907 del 08/04/2015, Della Rocca, Rv. 264382). Il dato dell'unitarietà iniziale del procedimento segna, dunque, nella prospettiva del secondo orientamento, il limite dell'operatività del divieto di utilizzazione ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen.: infatti, «sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt.266 e 270 cod. proc. pen. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extraprocedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art.266 c.p.p.» (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056), sicché «ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell'ambito dello stesso procedimento, ancorché diano luogo a distinte iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. ed alla germinazione di altri procedimenti, il richiamo all'art. 270 cod. proc. pen. è del tutto fuorviante» (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 - dep. 2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.1. Come si è anticipato, anche nell'ambito del secondo orientamento si registra una divaricazione sul punto relativo alla necessità o meno che il reato emerso nel corso dell'intercettazione rientri nei limiti di ammissibilità dettati, in particolare, dall'art. 266 cod. proc. pen. Nella prima direzione si muovono le decisioni secondo cui, qualora l'intercettazione sia legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, purché, in relazione ad essi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo art. 266 (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265989; Sez. 6, n. 27820 del 17/06/2015, Morena, Rv. 264087; Sez. 6, n. 53418 del 04/11/2014, De Col, Rv. 261838). Nella seconda prospettiva, invece, si è affermato, recisamente, che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati all'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 19496 del 21/02/2018, Cante, Rv. 273277; Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018, Trani, Rv. 272852; Sez. 6, n. 31984 del 26/04/2017, Rv. 270431; Sez. F, n. 35536 del 23/08/2016, Tagliapietra, Rv.267598; Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252870; Sez. 3, n. 39761 del 22/09/2010, Rv. 248557).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="5"> <li style="font-weight: 400;"><em> Il complesso quadro degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa si completa con il riferimento ad un terzo orientamento, più risalente nel tempo e più restrittivo nel legittimare l'utilizzazione probatoria dei risultati dell'intercettazione con riguardo a reati diversi da quelli in relazione ai quali il mezzo di ricerca della prova era stato autorizzato. Secondo tale indirizzo, al di fuori dei casi tassativamente indicati nell'art.270 cod. proc. pen., non è consentita l'utilizzazione in un procedimento penale delle risultanze emerse da intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento, neppure quando i due procedimenti siano strettamente connessi sotto il profilo oggettivo e probatorio (Sez. 3, n. 9993 del 03/07/1991, Cerra, Rv. 188356): in contrapposizione al primo orientamento, si è osservato che la nozione di "diverso procedimento" ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. va ricollegata «al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quelli fatto oggetto delle indagini relativi ad altro, differente, anche se connesso, procedimento», sicché ricomprendere in essa la connessione o il collegamento dei procedimenti comporterebbe «la sostanziale elusione del divieto in detta disposizione sancito dal legislatore» (Sez. 4, n. 4169 del 11/12/2008, dep. 2009, Mucciarone, Rv. 242836; più di recente, in analoga prospettiva, Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012, Perri, Rv. 253916).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.1. Concludendo la schematica rassegna degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa, mette conto rimarcare come il secondo e il terzo — pur così distanti negli esiti cui pervengono — rivelino un tratto comune, valorizzando entrambi, anche implicitamente, la ricostruzione della nozione espressa dal sintagma "diverso procedimento": il secondo orientamento legge detta nozione in termini formali, ossia considerando "procedimento" quello, contrassegnato da un certo numero di iscrizione nel registro della notizia di reato (ossia, nel gergo giudiziario, il "fascicolo" iscritto al modello noti o ignoti), nel quale l'intercettazione era stata originariamente autorizzata; il terzo orientamento, invece, instaura un'inscindibile correlazione tra il "procedimento" e la singola notizia di reato relativa ad un determinato, specifico fatto-reato. Come si vedrà, entrambe dette letture scontano il carattere non univoco del termine "procedimento" nel lessico del codice repubblicano.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="6"> <li style="font-weight: 400;"><em> Ciò premesso, mette conto osservare come la questione posta all'esame delle Sezioni unite si fosse, almeno nelle sue linee essenziali, già presentata sotto il previgente codice di rito. In sintesi, il quadro normativo vide, con l'introduzione dell'art. 226-quater, cod. proc. pen. 1930 ad opera della legge 8 aprile 1974, n. 98, la previsione, nell'ottavo comma, di un generalizzato divieto probatorio di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali erano state raccolte. Il divieto conobbe un sensibile ridimensionamento con le modifiche introdotte dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, che, con l'art. 8, sostituì l'art. 226-quater, cit., il cui nuovo sesto comma stabiliva l'utilizzabilità delle notizie tratte dalle intercettazioni nei procedimenti relativi a reati per i quali era obbligatorio il mandato di cattura. La dottrina dell'epoca non mancò di rimarcare come il legislatore avesse "rotto" il collegamento, presente nel testo anteriore alla novella, tra motivazione del provvedimento ed impiego processuale di quanto acquisito con l'intercettazione. Veniva dunque in rilievo quella deroga alla regola della limitazione dell'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione ai reati riconducibili all'autorizzazione giudiziale che la più recente giurisprudenza costituzionale formatasi sull'art. 270 cod. proc. pen. ha ritenuto eccezionalmente valida alla duplice condizione della tassativa previsione legislativa dei reati per i quali il risultato del mezzo di ricerca della prova è utilizzabile e della riconducibilità di tali reati alla categoria predeterminata dei reati di maggiore gravità presuntivamente idonei a destare particolare allarme sociale. In un quadro normativo caratterizzato da significative similitudini rispetto a quello oggi vigente, si manifestò un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, tra un indirizzo secondo cui le intercettazioni telefoniche, legittimamente eseguite, potevano essere utilizzate non come prove in procedimenti diversi da quelli per i quali furono autorizzate (Sez. 2, n. 2451 del 06/12/1978, dep. 1979, Mucciaccia, Rv. 141364), ma solo come notitia criminis (Sez. 6, n. 4913 del 09/03/1983, Piermaria, Rv. 159227) e un altro secondo cui la circostanza che le intercettazioni telefoniche ab initio risultassero legittimamente richieste, validamente autorizzate e regolarmente eseguite comportava la loro piena utilizzabilità nei confronti di qualsiasi soggetto a carico del quale esse avessero consentito l'accertamento di elementi di responsabilità, indipendentemente dal fatto che fossero state «richieste ed autorizzate per fatti-reati diversi da quelli che hanno dato luogo al presente procedimento» (Sez. 1, n. 10827 del 23/06/1986, Frisina, Rv. 173947).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Pur a fronte di una disciplina in relazione alla quale si erano registrate divergenze interpretative nella giurisprudenza di legittimità, il legislatore del nuovo codice di rito non ha affrontato espressamente la questione, delineando la disciplina in esame in termini del tutto simili a quella anteriore. Il rilievo giova a mettere in luce, da un primo punto di vista, la necessità, anche per questo tema, di affiancare alla ricostruzione del significato del dato letterale delle disposizioni in questione, le indicazioni offerte dall'interpretazione sistematica, valorizzando la ratio del divieto probatorio di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. e i princìpi costituzionali di cui è espressione.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="7"> <li style="font-weight: 400;"><em> Allo scopo di definire con chiarezza il perimetro della questione controversa e il principio di diritto che, in relazione ad essa, sarà enunciato, si rende necessaria una duplice puntualizzazione. Non è in discussione l'orientamento, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016, dep. 2017, Cante, Rv. 270219; conf. Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, Trotta, Rv. 247104; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006, dep. 2007, Abate, Rv. 236115; Sez. 5, n. 23894 del 02/05/2003, Luciani, Rv. 225946; Sez. 6, n. 31 del 26/11/2002, dep. 2003, Chiarenza, Rv. 225709): orientamento, questo, del tutto in linea con le indicazioni del giudice delle leggi, secondo cui «il divieto disposto dall'art. 270 cod. proc. pen. è estraneo al tema della possibilità di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>D'altra parte, non viene in rilievo, nel caso in esame, l'ipotesi della conversazione intercettata che costituisca corpo del reato: al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di intercettazioni, «la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale» (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="8"> <li style="font-weight: 400;"><em> Prima di approfondire l'esame dei tre orientamenti richiamati, opportuno, sempre in limine, affrontare un problema, che contribuisce a definire la stessa portata della questione controversa rimessa alla cognizione delle Sezioni unite, ossia il problema della necessità o meno che il reato accertato sulla base dell'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova. Al quesito deve darsi risposta affermativa.Attraverso l'individuazione dei reati in relazione ai quali l'intercettazione può essere autorizzata, i limiti di ammissibilità definiscono il perimetro legale all'interno del quale il giudice deve operare le valutazioni relative alla sussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti dell'autorizzazione (in ordine, ad esempio, al presupposto indiziario di cui all'art. 267 cod. proc. pen.).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Pertanto, la previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati in particolare per le intercettazioni "ordinarie" dall'art. 266 cod. proc. pen. attraverso il riferimento alla comminatoria edittale del reato e/o l'indicazione di tipologie generali o specifiche di fattispecie incriminatrici in relazione alle quali viene chiesta l'autorizzazione) è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge ex art. 15 Cost., che governa la materia delle intercettazioni, e dell'istanza di rigorosa - e inderogabile - tassatività che da essa discende (cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 1994), riconnettendosi alla «natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione)» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Consentire, in caso di connessione dei reati (primo orientamento) o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto (secondo orientamento), l'utilizzazione probatoria dell'intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, «con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall'art. 266 cod. proc. pen. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all'art. 15 della Costituzione» (Sez. 6, n. 4942 del 2004, Kolakowska Bozena, cit.; conf., nella prospettiva del secondo orientamento, Sez. 1, n. 24819 del 12/07/2016, Boccardi).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Del resto, l'indiscriminato, in quanto svincolato dall'osservanza dei limiti di ammissibilità previsti dalla legge, allargamento dell'area dei reati per i quali - in presenza delle condizioni delineate, rispettivamente, dal primo e dal secondo orientamento - sarebbero utilizzabili i risultati delle intercettazioni incrinerebbe il bilanciamento tra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, da una parte; dall'altra, l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire i loro autori) che è assicurato dall'art. 270 cod. proc. pen.: bilanciamento garantito, prima di tutto, dalla riserva assoluta di legge, che, da un lato, comporta la fissazione di limiti di ammissibilità per l'autorizzazione del mezzo di ricerca della prova e, dall'altro, impone al legislatore di individuare i reati "ulteriori" rispetto ai quali riconoscere l'utilizzabilità probatoria dei risultati dell'intercettazione in un ambito ben definito, ossia «limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Pertanto, deve concludersi sul punto che l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" (nell'accezione di seguito delineata all'esito dell'esame degli orientamenti sulla questione controversa) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="9"> <li style="font-weight: 400;"><em> Venendo all'esame più specifico dei diversi indirizzi, esigenze di linearità nell'esposizione suggeriscono di muovere dallo scrutinio del secondo orientamento, che non può essere seguito.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>9.1. Come si è visto, detto orientamento fa leva su una nozione formale di "procedimento", in quanto connotato da un determinato numero di iscrizione nei registri delle notizie di reato: di conseguenza, la diversità del procedimento ex art. 270 cod. proc. pen. viene «ricollegata a dati meramente formali, quali la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato» (Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998, Romagnolo, Rv. 210950; conf. Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002, dep. 2003, Semeraro, Rv. 223170). Ora, nel lessico del codice di procedura penale, il riferimento al "procedimento" si presenta tutt'altro che univoco: in termini generali, esso, come è noto, viene giustapposto al "processo", così delineando «una netta scansione tra il procedimento, che si articola nelle indagini preliminari, e il processo, che nasce quando il pubblico ministero imbocca la strada della formulazione dell'accusa rendendo ineludibile la pronuncia giurisdizionale» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, cit.); tuttavia, nella stessa terminologia codicistica, il termine "procedimento" allude anche al singolo reato commesso da una persona (art. 12). Ora, che, ai fini della definizione della portata del divieto probatorio di cui all'art. 270 cod. proc. pen., la nozione di "procedimento" vada intesa nell'accezione formale presupposta dall'indirizzo in esame (ossia, secondo un'efficace espressione dottrinale, come «contenitore dell'attività di indagine»), è, in realtà, affermazione che, proprio per la plurivocità semantica del termine "procedimento", richiede una specifica giustificazione, senza la quale si risolve, in buona sostanza, in una petizione di principio: specifica giustificazione che va ricercata, come si è anticipato, sul terreno dell'interpretazione sistematica e guardando alla ratio del divieto e ai princìpi costituzionali di cui è espressione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>9.2. Come si è visto, fuori dei casi di utilizzazione probatoria dei risultati dell'intercettazione in quanto indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.), nella prospettiva del secondo orientamento la circostanza che l'intercettazione sia stata disposta «all'interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 c.p.p.», fa sì che i suoi risultati «siano utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna» (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056). Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, però, «la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas): in altri termini, svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l'ulteriore reato emerso dai risultati dell'intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul «contenitore dell'attività di indagine» e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla "sede" procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali - e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina - o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l'autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>9.3. Invero, il criterio formale dell'inerenza del "nuovo" reato al medesimo «contenitore dell'attività di indagine» sul quale fa leva il secondo orientamento ne mette in luce l'incompatibilità con la portata dell'autorizzazione giudiziale delineata dall'art. 15 Cost., che, come si è già messo in luce, investe l'utilizzazione probatoria dei risultati dell'intercettazione e, di regola, non solo l'impiego del mezzo di ricerca della prova. Come si è visto ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale, fuori dalle ipotesi in cui «eccezionalmente» e nei «casi tassativamente indicati dalla legge» è consentita «l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale» (Corte cost., sent. n. 63 del 1994), la configurazione del provvedimento autorizzatorio prescritto dall'art. 15 Cost. (e dalla stessa, coerente, disciplina codicistica, nella prospettiva sistematica tracciata supra) esige l'effettività e il saldo ancoraggio alla fattispecie concreta dell'autorizzazione del giudice, che deve dar conto dei «soggetti da sottoporre al controllo» e dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Di conseguenza, ritenere, sulla scorta del secondo orientamento, utilizzabili i risultati dell'intercettazione disposta per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. anche per gli altri reati di cui è emersa la conoscenza grazie all'intercettazione stessa e ciò indipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondi significherebbe imprimere all'autorizzazione del giudice quella connotazione di "autorizzazione in bianco" messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale. Anche sotto questo profilo, dunque, deve concludersi che il secondo orientamento non può essere condiviso.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="10"> <li style="font-weight: 400;"><em> L</em><em>'esame della questione controversa può allora concentrarsi sul confronto tra il primo e il terzo orientamento. Quest'ultimo, in buona sostanza, muove da una considerazione della nozione di "procedimento" come sinonimo di "reato", restando così inidoneo ad inibire l'operatività del divieto probatorio qualsiasi legame sostanziale tra il reato in relazione al quale l'intercettazione è stata autorizzata e il reato accertato grazie ai risultati della stessa: il concetto di "diverso procedimento", secondo questo terzo indirizzo, deve dunque essere collegato «al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quelli fatto oggetto delle indagini relative ad altro, differente, anche se connesso, procedimento» (Sez. 4, n. 4169 del 2008, dep. 2009, Mucciarone, cit.).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>A sostegno di tale indirizzo - e dell'equazione procedimento/reato sul quale si fonda - è stata richiamata, nel dibattito dottrinale, la disciplina dettata dall'art. 335 cod. proc. pen., ritenuta idonea ad offrire, anche ai fini in esame, una definizione di "procedimento", integrata dai criteri relativi al reato indicato, alla persona cui è attribuito, nonché alla data e al numero progressivo di iscrizione. La tesi non può essere condivisa: anche a voler prescindere dal rilievo sopra proposto in ordine al carattere tutt'altro che univoco del riferimento al "procedimento" nel lessico generale del codice di rito, non può essere sottaciuta la considerazione che, correlando la nozione di "procedimento" all'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., dovrebbe essere considerato "diverso procedimento" quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a seguito delle intercettazioni disposte in un procedimento contro ignoti per quel medesimo fatto-reato: esito, questo, all'evidenza disallineato rispetto alla disciplina codicistica (che, per le intercettazioni "ordinarie", richiede, ex art. 267, comma 1, cod. proc. pen., solo la sussistenza di «gravi indizi di reato»), essendo del tutto pacifico che se un'intercettazione telefonica è validamente autorizzata, essa può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale faccia emergere elementi di responsabilità per quel reato (Sez. 6, n. 9822 del 01/07/1992, Pellegrino, Rv. 192008). Del resto, sarebbe all'evidenza irrazionale ( una disciplina che consentisse il ricorso all'intercettazione in un procedimento contro ignoti e ne precludesse poi l'utilizzabilità nel confronti dell'autore del reato scoperto grazie all'intercettazione stessa.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Inoltre, dovrebbe essere considerato "diverso procedimento" anche quello nuovamente iscritto a seguito di riapertura delle indagini ex art. 414, comma 2, cod. proc. pen., laddove, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, in tale ipotesi non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini già svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, dep. 1996, Pulvirenti, Rv. 203741). Ad abundantiam, può inoltre osservarsi che la stessa equazione procedimento/reato è smentita, proprio sullo specifico terreno della disciplina delle intercettazioni, dal comma 1-bis dell'art. 270 cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 4, d. Igs. 29 dicembre 2017, n. 216, ma oggetto di vari differimenti quanto all'entrata in vigore), lì dove (cosi come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) stabilisce che i risultati delle intercettazioni operate con un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile «non possono essere utilizzati come prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione» (salvo, anche qui, che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Di per sé solo non decisivo, il dato normativo appena richiamato - relativo alla specifica disciplina delle intercettazioni e non già ad una "onnicomprensiva" definizione della nozione di "procedimento" preclusa, come si è detto, dalle non univoche indicazioni codicistiche - assume significativa pregnanza nel quadro delle considerazioni di ordine sistematico appena svolte e, soprattutto, di quelle di seguito proposte circa il dirimente criterio incentrato sulla connessione ex art. 12 cod. proc. pen.. In questa prospettiva, il significato normativo del riferimento al "reato" e non già al "procedimento" è volto a distinguere il regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Solo per il captatore informatico - e, dunque, non per le intercettazioni, per così dire, "tradizionali" - tale regime viene (a parte i casi di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza) delineato con riguardo al "reato" per il quale è intervenuto il provvedimento autorizzatorio: distinzione, questa, che, smentisce il presupposto sul quale si basa il terzo orientamento. Invero, nelle more del deposito della presente sentenza, l'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 270 cod. proc. pen.: resta, sul piano interpretativo, comunque valida l'indicazione offerta dal medesimo comma 1-bis, nella formulazione alla data della deliberazione della presente sentenza, in ordine alla distinzione, nella terminologia del legislatore relativa alla specifica disciplina delle intercettazioni, tra "reato" e "procedimento".</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="11"> <li style="font-weight: 400;"><em> Le argomentazioni fin qui svolte e le conclusioni cui hanno condotto non esauriscono i temi che vengono in rilievo nell'esame della questione controversa: l'adesione, cui le Sezioni unite ritengono di dover pervenire, all'impostazione di fondo del primo orientamento, infatti, richiede comunque alcune ulteriori puntualizzazioni. Rilevata, sia pure in termini generali, la coerenza di tale orientamento con il dettato legislativo, diviene, infatti, decisiva la valutazione circa la sua tenuta rispetto alla portata dell'autorizzazione giudiziale più volte ricordata: si tratta, in altri termini, di verificare quale "legame sostanziale" tra il reato in relazione al quale l'autorizzazione all'intercettazione è stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest'ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco". Come si è visto, detto legame sostanziale è individuato dalla giurisprudenza di legittimità richiamando ora l'esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede, ora - ma in termini sostanzialmente sovrapponibili - la sussistenza, tra i due fatti-reato pur storicamente differenti, di ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. o, comunque, di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen. sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico: i due criteri di individuazione del legame sostanziale si prestano, però, a valutazioni diverse.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>11.1. La connessione ex art. 12 cod. proc. pen. riguarda - per riprendere la definizione offerta da un insegnamento dottrinale - procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta, come è noto, di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345). Il carattere originario della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa è un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lett. c) dell'art. 12 cit., in particolare, si è rilevato come esso si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale - prima ancora che processuale - sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvediménto autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'"autorizzazione in bianco". Soluzione, questa, che, d'altra parte, consente di attribuire al sintagma "procedimenti diversi" un significato coerente con i differenti riferimenti normativi ora, appunto, ai procedimenti (art. 270, comma 1, cod. proc. pen.), ora ai reati (art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., cosi come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) impiegati dal legislatore nella specifica disciplina delle intercettazioni.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>11.2. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riferimento all'altro criterio valorizzato dal primo orientamento, ossia a quello basato sul collegamento investigativo di cui all'art. 371 cod. proc. pen. (fuori dei casi di connessione, naturalmente). Invero, anche nelle ipotesi delineate dalla lett. b) del comma 2, dell'art. 371 cod. proc. pen. il collegamento, così come configurato dal legislatore codicistico, risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini, ma le relazioni tra i reati alla base dell'istituto non presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale che, come si è visto, consente invece di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. all'originaria autorizzazione. Con specifico riguardo alle prime due ipotesi della disposizione, infatti, si tratta di relazioni intercorrenti non già tra il reato in riferimento al quale è stata emessa l'autorizzazione e quello messo in luce dall'intercettazione, ma tra le "conseguenze" del primo e il secondo ovvero di relazioni che si risolvono in una mera "occasionalità" tra la commissione dell'uno e dell'altro: si tratta, dunque, di relazioni "deboli" che il legislatore del 2001 (legge 1 marzo 2001, n. 63) ha espunto dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 12 cod. proc. pen. per ripristinare, in larga misura, l'originaria configurazione codicistica della connessione, che era stata modificata nel 1991 (decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con la legge 20 gennaio 1992, n. 8), così recependo le preoccupazioni di chi aveva visto nella novella dei primi anni '90 un grave n pregiudizio alla coerenza della costruzione della connessione come criterio direttamente attributivo di competenza, ossia come criterio autonomo e originario.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L'intrinseca natura delle relazioni presupposte dalle figure di collegamento in esame e le univoche indicazioni sistematiche offerte da quello che è stato definito il "ritorno alle origini" sancito dal legislatore del 2001 convergono nell'escludere che dette figure diano corpo a quel «legame oggettivo» tra i reati necessario per assicurare la riconducibilità del "nuovo" reato all'autorizzazione giudiziale, così da non eludere la garanzia costituzionale della motivazione del provvedimento autorizzatorio. Rilievo, questo, valido a fortiori per le altre figure di collegamento delineate dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 271 cod. proc. pen., considerate fin dalla formulazione originaria della disposizione codicistica nella sola prospettiva dell'efficace conduzione delle indagini. Né in senso contrario può argomentarsi evocando la disciplina della riunione di processi, che richiama sia i casi di connessione, sia quelli di collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., posto che l'istituto di cui all'art. 17 cod. proc. pen. si risolve in un «criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario» (Corte cost., ord. n. 247 del 1998; conf. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco): criterio, di per sé solo, senz'altro inidoneo ad esprimere il legame sostanziale tra i diversi reati indispensabile per considerare "non diverso" il procedimento ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità espressiva del primo orientamento ha avvertito le difficoltà sottese all'assunzione del collegamento ex art. 371 cod. proc. pen. quale «criterio di valutazione sostanzialistico» ai fini in esame e, quanto alla lett. c) del comma 2, ne ha limitato la portata, sul piano dell'utilizzabilità, alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento, posto che, si è osservato, diversamente ragionando e presupponendosi sempre e comunque come "stessa fonte" l'intercettazione eseguita in un procedimento ed utilizzandola quindi indiscriminatamente nei diversi procedimenti, sarebbe eluso il divieto di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., rendendo sempre possibile l'utilizzo delle captazioni nel diverso procedimento fondato sulle risultanze delle medesime intercettazioni (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 29856 del 2018, La Volla, cit.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La soluzione prospettata, tuttavia, non può essere condivisa: oltre ad innestare nell'assetto incentrato su un criterio di valutazione sostanzialistico un diverso criterio eminentemente formale (l'identità di procedimento), con tutte le insuperabili aporie già messe in luce, la limitazione indicata non risolve il problema decisivo, ossia l'individuazione di un criterio che assicuri la sussistenza di un legame sostanziale e "forte" tra i reati, così da poterne escludere la riferibilità, ai fini della disciplina di cui all'art. 270 cod. proc. pen., a "procedimenti diversi". Pertanto, il divieto probatorio dell'utilizzo di intercettazioni in relazione a reati diversi da quelli in relazione ai quali l'autorizzazione del giudice è stata adottata è destinato ad operare in presenza di un rapporto tra i reati riconducibile - fuori dai casi di connessione - alle ipotesi di collegamento tra indagini. Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo al criterio dell'identità del "filone investigativo" valorizzato, sempre nel solco del primo orientamento, da alcune pronunce. Nel far leva sulla «concatenazione inferenziale tra i risultati a mano a mano acquisiti» (Sez. 6, 17698 del 23/03/2016, Sabetti) anche tale criterio, in buona sostanza, valorizza un collegamento di tipo probatorio tra reato a quo, per il quale è stata disposta l'intercettazione, e reato ad quem, accertato grazie ai risultati di tale intercettazione, e non su quel legame originario e sostanziale necessario a ricondurre anche il secondo al provvedimento autorizzatorio e, quindi, ad escludere l'operatività del divieto probatorio di cui all'art. 270 cod. proc. pen.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>11.3. Alla luce della nozione di "procedimenti diversi" delineata, deve pertanto concludersi che - ferma restando l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non rientrano nella sfera del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate solo i reati, accertati in virtù dei risultati delle intercettazioni, connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta: quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono "diversi" a norma dell'art. 270 cod. proc. pen.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="12"> <li style="font-weight: 400;"><em> Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: «Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Il ricorso proposto nell'interesse di Vito Antonio Cavallo deve essere parzialmente accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito indicati. In limine, mette conto richiamare, per esigenze di chiarezza dell'esposizione, i contenuti del capo di imputazione sub 72), per il quale solo è stata confermata la sentenza di primo grado, ove a Cavallo, in concorso con altri Carabinieri (giudicati separatamente o deceduti) e quali pubblici ufficiali, si contestano i reati di peculato e di falsità in atto pubblico, poiché, avendo proceduto all'arresto di Stefano Sorci per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, pur avendo rinvenuto in sede di perquisizione oltre 6 mila euro, sequestrava formalmente solo 1.580 euro, impossessandosi della differenza di cui aveva il possesso per ragioni di servizio, e attestava falsamente nei verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro una serie di circostanze (tra le quali, il rinvenimento della sola somma di 1.580 euro) e apponeva sui verbali indicati la falsa sottoscrizione del coimputato Massimo Quartaroli che non aveva partecipato alla formazione degli atti (fatti commessi il 26 ottobre 2010).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>13.1. In ordine di priorità logico-giuridica, l'esame del ricorso deve muovere dal quinto motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Cioppa, che non merita accoglimento. Al riguardo, mette conto segnalare che la sentenza impugnata - non contestata sul punto dal ricorrente - ha rilevato come i motivi nuovi siano stati depositati in data 11 aprile 2018 in vista dell'udienza del 26 aprile 2018. Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo e il dies ad quem (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322). Nel caso di specie, tra la data del deposito (11 aprile 2018) e quella dell'udienza (26 aprile 2018), non risultano 15 giorni liberi, sicché i motivi nuovi erano tardivi. In parte qua, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>13.2. Sono invece fondate le censure afferenti alla questione controversa (primo motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Gueli e terzo motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Cioppa). Nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, la Corte di appello ha, in primo luogo, richiamato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la sussistenza di una connessione probatoria tra il procedimento nel quale furono disposte le intercettazioni e il presente procedimento e aveva rilevato come, in ogni caso, l'indagine nei confronti dei Carabinieri della stazione di Zogno fosse derivata dalle intercettazioni disposte nei confronti del titolare di un'agenzia investigativa, imputato del reato di cui al capo 24) ascritto anche a Cavallo. Replicando poi ai motivi di appello, la sentenza impugnata ha richiamato il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui si verteva in ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto, nonché i decreti autorizzativi del 3 giugno 2010, che si riferivano espressamente ad una possibile connessione tra la fuga di notizia e l'agevolazione dell'agenzia investigativa, così da consentire il sospetto di un indebito profitto patrimoniale idoneo a giustificare la contestazione del reato di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen.. Al riguardo, coglie nel segno l'ordinanza di rimessione lì dove rileva il carattere assertivo dei rilievi del giudice di appello, rilievi in ogni caso non in linea con il principio di diritto sopra enunciato, posto che la sentenza impugnata non dà atto della sussistenza di una delle ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i reati in relazione ai quali le intercettazioni furono disposte e quelli di cui al capo 72), ma, nei termini già messi in luce, al più di un collegamento probatorio. Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Cavallo con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato, previa puntuale individuazione dei decreti di autorizzazione o di proroga in forza dei quali sono state intercettate le conversazioni valorizzate ai fini di prova per il capo in questione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>13.3. Peraltro, l'annullamento con rinvio deve investire l'imputazione di peculato, ma non può riguardare le imputazioni di falso. Al riguardo, non coglie nel segno il quarto motivo dell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Cioppa, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066). Da ciò consegue, che, non essendo intervenute sospensioni nel corso del giudizio di primo grado (come rilevato dalla stessa sentenza di appello), né in quello di appello, la fattispecie estintiva del reato si è perfezionata alle ore ventiquattro del 26 aprile 2018, quando già era intervenuta la sentenza di appello: per tali imputazioni, comunque, alla declaratoria di estinzione per prescrizione deve procedere questa Corte.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="14"> <li style="font-weight: 400;"><em> Il ricorso proposto nell'interesse di Maria Grazia Donadoni non è inammissibile, sicché deve essere rilevata l'estinzione per prescrizione dei reati di falso alla stessa ascritti. In premessa, occorre dare atto dei dati — divergenti - evincibili dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza di primo grado. La prima riconosceva l'imputata responsabile del falso nei due certificati del 9 e del 12 novembre 2010, qualificando detti documenti come atti pubblici fidefacenti e i fatti-reato ritenuti sussistenti come integranti il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. (e non quello contestato per entrambi gli episodi a norma dell'art. 480 cod. pen.); nella parte relativa alla determinazione della pena, la motivazione della sentenza impugnata ribadiva la qualificazione del fatto a norma dell'art. 479 cod. pen. e individuava la pena da irrogare in mesi 9 di reclusione, così determinata:pena base, anni 1 di reclusione, ridotta per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione, aumentata a mesi 9 di reclusione per la continuazione. Di tutt'altro tenore il dispositivo della sentenza impugnata, che non solo non dava conto della diversa qualificazione dei fatti contestati a norma dell'art. 480 cod. pen., ma irrogava all'imputata la pena di mesi 6 di reclusione. A fronte delle evidenti incongruenze in cui era incorso il giudice di primo grado, l'appello aveva censurato la mancata indicazione nel dispositivo della riqualificazione evidenziata dalla motivazione, invocando l'irrogazione di una pena meno severa correlata appunto al reato di cui all'art. 480 cod. pen. Il giudice di appello non ha in alcun modo affrontato la questione della divergenza tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, limitandosi a ribadire la qualificazione del fatto a norma dell'art. 479 cod. pen. e ad evidenziare l'irrogazione della pena al di sotto del minimo edittale, ma non riformabile in difetto di impugnazione del pubblico ministero. Alla luce di tale divergenza (non limitata al dispositivo, come si è visto) e del mancato esame della questione da parte del giudice di appello, il ricorso non risulta manifestamente infondato, sicché deve rilevarsi l'estinzione di entrambi i reati per prescrizione, intervenuta, per il più recente di essi, a maggio del 2018. Al riguardo un ulteriore rilievo si impone alla luce del principio di diritto affermato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, secondo cui «non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra».</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, l'imputazione formulata nei confronti della ricorrente, oltre a riguardare il delitto di cui all'art. 480 cod. pen., non conteneva alcuna indicazione della natura fidefacente dei documenti oggetto della contestazione, sicché, anche a prescindere dalla questione della qualificazione dei fatti (a norma dell'art. 480 cod. pen. ovvero dell'art. 479 cod. pen.), il tempo necessario a prescrivere è di sette anni e sei mesi (sei anni, con l'aumento di un quarto per le interruzioni) e, come si è detto, è decorso per entrambi i reati. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputata. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274): "constatazione" cui non si può accedere nel caso di specie alla luce delle sentenze di merito e delle censure proposte dalla ricorrente.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p>