Cassazione civile, sezioni unite, ord., 20 novembre 2023, n. 32091
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va considerato, quale momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, non quello della spedizione del messaggio p.e.c., nè quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, bensì quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…] Ciò premesso, e passando dunque all’esame della questione preliminare sollevata in memoria dalla controricorrente, ricorrente incidentale, se ne deve rilevare la fondatezza;
il ricorso principale si espone invero ad un assorbente rilievo di inammissibilità, in quanto tardivamente proposto: tardività, come detto, rilevabile anche d’ufficio indipendentemente dalla sollecitazione della controricorrente;
è pacifico, infatti, ed è anche documentato nel rispetto dell’onere al riguardo imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che la sentenza impugnata è stata notificata, ai sensi dell’art. 285 c.p.c., in data 6 febbraio 2020;
il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente da tale data, ex art. 325 c.p.c., comma 2, veniva dunque a scadere – tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (di cui al combinato disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40) – il 9 giugno 2020, giorno feriale;
il ricorso principale risulta invece notificato, a mezzo p.e.c., in data (omissis), alle ore 00:00:09;
più precisamente, risulta dalla depositata copia cartacea dei relativi messaggi p.e.c., attestata conforme all’originale documento informatico, che il ricorso in esame è stato notificato, con spedizione all’indirizzo p.e.c. della destinataria, in data (omissis), alle ore 00:00, con accettazione del messaggio in data (omissis), alle ore 00:00:09, come da ricevuta di accettazione generata dal gestore della posta elettronica certificata della mittente (c.d. R.A.C.), e consegna alla destinataria alle ore 00:00:37 del medesimo giorno, come da ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RdAC), generata dal gestore della posta elettronica certificata della destinataria medesima;
occorre al riguardo rammentare che, in tema di perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”;
ha infatti osservato che “il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta… introdotto… allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica”;
“ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c., computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno” (Corte Cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019);
Ciò posto, appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è – non quello della spedizione del messaggio p.e.c., nè quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma – quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, dunque, nella specie, le ore “00:00:09” del (omissis) ;
tale esegesi trova del resto supporto sia in ragioni sistematiche (Corte Cost. n. 75 del 2019 richiama in tal senso il “confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, inserito del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, ha previsto che il “deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, c.p.c., commi 4 e 5″”), sia in ragioni di carattere tecnico apparendo evidente che, in sintonia con la ratio del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, solo la generazione della ricevuta di accettazione dà conferma dell’avvenuto regolare compimento da parte del mittente/notificante di tutte le attività che allo stesso competono e che egli può e deve porre in essere per l’avvio del procedimento notificatorio;
alla luce del chiaro dettato della norma, come risultante dalla detta pronuncia della Corte delle leggi, non si pone nella specie la questione – esaminata con diffusa motivazione da Cass., Sez. 5, sentenza n. 1519 del 18/01/2023, richiamata in ricorso – se le ore 00:00:00 di un dato giorno (x) debbano o meno ritenersi corrispondenti alle ore 24:00:00 del giorno precedente (x-1) di guisa che, in ipotesi di termine scadente in tale ultimo giorno (x-1), debba ritenersi rispettato il dictum del giudice delle leggi secondo cui la notifica deve ritenersi tempestiva, per il notificante, in quanto effettuata “entro le ore 24” dell’ultimo giorno o se, invece, debba quell’ora segnare l’inizio del giorno successivo, di modo che – rispetto a un termine da computarsi a giorni – la notifica debba in tal caso per l’appunto ritenersi effettuata al di là dell’ultimo giorno utile;
non può invero dubitarsi che un evento che si verifichi, come nella specie, alle ore “00:00:09” di un dato giorno non possa comunque giammai ritenersi corrispondente alle ore 24 del giorno prima ma vada cronologicamente imputato al giorno nascente e non a quello il cui termine è segnato appunto dalla mezzanotte;
per le considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale;
ne discende, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale, in quanto (a fortiori) tardivo; […]