Cassazione penale, Sezioni Unite, ud. dep. 14.04.2022, n. 14573
PRINCIPIO DI DIRITTO
«Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’articolo 170, cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’articolo 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli articoli 157 e 159, cod. proc. pen.».
Questo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14573, depositata il 14 aprile 2022.
Il caso. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 570-bis c.p., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., per aver omesso di corrispondere al coniuge separato e al figlio minore le somme stabilite in sede civile dal Tribunale, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato denunciando:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 161, comma 4, 179 e 420-bis c.p.p., 111 e 117 Cost., 6CEDU per aver la Corte d’Appello disatteso l’eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado, per omessa citazione a giudizio dell’imputato che, giudicato in assenza, non aveva mai avuto effettiva conoscenza del procedimento;
2) violazione di legge in relazione all’art. 570-bis c.p. e vizio di motivazione.
La VI sezione della Corte di Cassazione, ravvisata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito al primo motivo, rimetteva con ordinanza il ricorso alle Sezioni Unite.
Infatti, secondo l’orientamento maggioritario, sarebbe affetta da nullità assoluta la notifica eseguita ai sensi dell’art. 161 c. 4 c.p.p. mediante consegna al difensore se, dopo che l’addetto al servizio postale ha accertato l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, non siano state attivate le modalità di notifica ordinarie, ai sensi dell’art. 170, comma 3, c.p.p.
Una recente interpretazione, invece, ha ritenuto legittima la notifica sostituiva al difensore, nel caso in cui l’addetto postale ha attestato l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, perché ai fini dell’integrazione del presupposto dell’impossibilità di notifica in tale domicilio sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo, mentre l’art. 170, comma 3, troverebbe applicazione solo con riguardo alle ipotesi disciplinate dall’art. 157 c.p.p., di prima notifica all’imputato non detenuto.
La sentenza della Cassazione. Dopo aver ricordato che l’istituto della notificazione è deputato a fungere da equilibrato momento di raccordo tra l’esigenza di assicurare la conoscenza effettiva dell’atto e quella di stabilire il regime della conoscenza legale, la Suprema Corte ricostruisce il composito assetto normativo vigente a seguito dei moniti provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che hanno ispirato più volte anche le Sezioni Unite.
Ribadita la parità della notifica a mezzo posta e quella a mezzo di ufficiale giudiziario tale da far ritenere valida l’attività di ricerca svolta dall’agente postale e fidefacenti le sue attestazioni, le Sezioni Unite affermano che l’art. 170, comma 3, c.p.p. intende far riferimento all’esigenza che la procedura prosegua secondo le diverse quanto alternative modalità previste: da un lato, dagli artt. 159 e 160 c.p.p. che richiedono nuove ricerche, finalizzate all’adozione del decreto di irreperibilità, nel caso si tratti di notifica ex art. 157 c.p.p.; e, dall’altro, dall’art. 161, comma 4, c.p.p. mediante notifica al difensore, qualora vi sia stata dichiarazione o elezione di domicilio.
Reso il principio di diritto riportato in epigrafe, la Corte, in relazione al caso di specie, rilevato che l’imputato non aveva avuto effettiva conoscenza della citazione in giudizio, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.