Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 19 marzo 2025 n. 7299
PRINCIPIO DI DIRITTO
- a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
- b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terra conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- – Il tema della legittimità o meno del frazionamento del credito e delle
conseguenze di un frazionamento abusivo torna ancora una volta all’attenzione di queste Sezioni Unite come oggetto di una questione di massima di particolare importanza.
L’inesaurito interesse per ‘argomento discende dalla trasversalità del tema, che involge sia profili processuali che sostanziali attraversando la trama della giurisprudenza di tutte le Sezioni civili della Corte, affiorando sotto molteplici profili, in conseguenza dei quali sono state prospettate di volta in volta soluzioni non perfettamente coincidenti.
Emerge nuovamente quindi l’esigenza di verificare preliminarmente lo stato attuale dell’assetto giurisprudenziale sul tema, e quindi di dar risposta alle due questioni principali all’interno delle quali possono racchiudersi le sollecitazioni provenienti dalla ordinanza interlocutoria:
-se la soluzione, adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, in termini di improponibilità della domanda a fronte di un abusivo frazionamento del credito sia preferibile, anche nei casi in cui, in ragione dell’intervenuto formarsi del giudicato su parte della domanda, la stessa non sia in concreto riproponibile;
– o se piuttosto appaia preferibile, e più conforme al principio di proporzionalità, limitarsi a sanzionare il fenomeno dell’abusivo frazionamento del credito sul piano delle spese processuali, ricorrendo eventualmente agli strumenti forniti dall’art. 96 c.p.c.
Il tutto allo scopo di verificare la tenuta e la coerenza delle soluzioni fornite, ed in particolare per chiedersi se sia opportuno, recependo gli auspici di parte della dottrina, procedere ad una profonda revisione di esse o se sia piuttosto preferibile mantenere le soluzioni interpretative elaborate e fatte proprie dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, procedendo ad un ulteriore affinamento di esse, volto ad esprimere un indirizzo di coerenza.
- – Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi già tre volte, in un arco di tempo di venticinque anni, sulla frazionabilità della domanda giudiziale volta alla soddisfazione di un credito.
6.1. – In una prima sentenza esse hanno affermato che, in assenza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall’art. 1181 cod. civ., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni (Cass. S.U. n. 108 del 2000, in relazione ad una domanda di pagamento parziale di una prestazione di merce).
La sentenza richiamata riconduceva la verifica della libera frazionabilità o meno del credito in più domande giudiziali alla tematica della proponibilità omeno della domanda, precisando già allora che l’improponibilità di una domanda giudiziale integra una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il giudice è tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l’azione anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo.
6.2. — Non molto tempo dopo, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sul tema (Cass. S.U. n. 23726 del 2007) operando un vero e proprio ribaltamento dell’indicato precedente, affermando il principio, contrapposto, per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, sul presupposto che la scissione del contenuto dell’obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione volta ad aggravare la posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase del confitto, dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo (inserito al primo comma dell’art. 111 Cost. dalla legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999), traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte (ostativo all’esame della domanda), nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
6.3. — A dieci anni di distanza, sulla scorta di alcune pronunce provenienti in particolare dalla Sezione lavoro della Corte successive alla sentenza del 2007, si è avvertita l’esigenza di chiarire se il principio cosi affermato, secondo il quale è vietato l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, debba o meno, trovare applicazione (ed, eventualmente, entro quali limiti) anche nella ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un medesimo rapporto contrattuale, fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, specie quando si tratta di controversie (recuperatorie di crediti) promosse a rapporto concluso, quando, cioè, il complesso di obbligazioni derivanti dal contratto è ormai noto e consolidato.
Le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle n. 4090 e 4091 del 2017, hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi (e in conseguenza di questa affermazione di principio il ricorso, proposto dal datore di lavoro in relazione alla separata proposizione di una domanda di ricalcolo del t.f.r. e di altra domanda di ricalcolo del premio fedeltà da parte dello stesso lavoratore, è stato rigettato, avendo ritenuto la Corte che legittimamente il lavoratore avesse azionato separatamente i due diritti, aventi uno fonte legale e l’altro contrattuale).
Tuttavia, dopo l’affermazione di principio indicata, contenuta nella prima parte della motivazione, la medesima pronuncia prosegue cambiando prospettiva, e segnalando l’intervenuto formarsi medio tempore di un orientamento giurisprudenziale (e richiama Cass. S.U. n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda e Cass. S.U. n. 26242 del 2014 in materia di patologia negoziale) dal quale emerge la necessita di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale sottostante, direttamente o indirettamente dedotta in giudizio “evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito”.
Inserendosi in questa prospettiva le sentenze citate hanno quindi affermato che, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, si da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, a pena di improponibilità della domanda.
6.4. – Come segnalato dalla dottrina ed anche da alcune pronunce di legittimità successive ad esse, se è vero che le sentenze gemelle del 2017 si collocano sulla scia del leading case del 2007, esse hanno tuttavia spostato il focus della decisione dal richiamo alla correttezza e buona fede del creditore a fronte di una obbligazione unitaria alla verifica della sussistenza dell’interesse ad agire (inteso come esercizio responsabile del diritto di azione) frazionatamente a fronte di una pluralità di diritti inscrivibili in un unico rapporto, verifica il cui esito condiziona non solo I’an ma anche il quomodo della pretesa (la riflessione è in Cass. n.25480 del 2023, che sottolinea anche che l’espressione “interesse oggettivamente valutabile” introduce una nozione elastica di studiata indeterminatezza).
Le pronunce del 2017 hanno determinato un significativo ampliamento della portata applicativa del principio volto a favorire la concentrazione della decisione in un altro giudizio, a pena di ricadere nell’abusivo frazionamento: dalle azioni relative ad un unico rapporto obbligatorio si è estesa la portata del principio alle azioni relative a più crediti diversi ma riconducibili ad una stessa fonte contrattuale, in tutte le situazioni in cui gli accertamenti, ove distinti, siano iscrivibili nell’ambito di un medesimo giudicato ed anche in tutti i casi in cui, muovendo da uno stesso fatto costitutivo, le azioni distinte possano condurre a una dispersione di conoscenza o ad una duplicazione dell’attività istruttoria: mentre la prima giustificazione dell’ambito applicativo si fonda su una preoccupazione teorica, volta a limitare la formazione di giudicati contrastanti come esito della proliferazione dei giudizi di accertamento, la seconda appare riconducibile a una sensibilizzazione su un profilo eminentemente pratico, e appare fondata, implicitamente, sulla sottesa esigenza di definire i giudizi entro un ragionevole arco di tempo, e di non moltiplicare inutilmente, impegnando oltremisura le già scarse forze disponibili, le attività istruttorie.
- – La dottrina, all’interno della quale la questione della ammissibilità della frammentazione di un unico oggetto sostanziale in una pluralità di iniziative processuali era da tempo dibattuta, dando luogo a non meno di tre orientamenti, in riferimento alla pronuncia del 2007 ha, a più voci, espresso perplessità in merito alla figura stessa dell’abusivo frazionamento del credito, sottolineando che introducendo tale ipotesi si sia di fatto posto a carico del giudice l’onere di risolvere il problema, non di sua diretta competenza, della ragionevole durata dei processi.
Quanto alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite del 2017, gli studiosi hanno evidenziato da più parti le due “anime” caratterizzanti la prima e la seconda parte della sentenza, e in definitiva hanno lamentato la scarsa chiarezza della soluzione adottata, sia nel riferimento alla individuazione delle pretese creditorie iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, sia segnalando che ben diverso sia l’ambito delle controversie iscrivibili nello stesso ambito oggettivo di un possibile giudicato rispetto a quello, ben più ampio, delle controversie che traggono origine da uno stesso fatto costitutivo, e, soprattutto, hanno espresso riserve in merito alla nozione, ritenuta troppo sfuggente, di “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Si è addebitato inoltre alle sentenze, che hanno dato rilievo, seppur con diversa lettura, all’abusivo frazionamento della pretesa creditoria, di non aver indicato con sufficiente chiarezza e univocità le conseguenze dell’abuso, determinando con ciò una certa incertezza applicativa.
La dottrina processualista in particolare ha sottolineato, quanto alle conseguenze dell’abusivo frazionamento, che là dove esse sono indicate dalla prevalente giurisprudenza in termini di improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, nei casi in cui sulla porzione di domanda non in quella sede proposta si sia già formato il giudicato non si tratti in effetti di una semplice improponibilità in rito, ma di una vera e propria pronuncia di inammissibilità, con preclusione all’accesso al giudizio di merito, e ha segnalato i rischi che discendono da tale conseguenza, anche in relazione al rispetto del principio di proporzionalità di matrice comunitaria.
Si è da più parti rimarcato inoltre che la domanda frazionata viene dichiarata improponibile sulla base di un divieto processuale che discende non da una norma ma da un principio immanente al sistema che deve essere bilanciato con altri principi parimenti riconosciuti, quali quello dell’interesse ad agire, e si indicamcome soluzione preferibile del bilanciamento quella di contenere gli effetti distorsivi del frazionamento operando esclusivamente sul piano delle spese processuali.
Si auspica comunque in dottrina un intervento delle Sezioni Unite per sanzionare efficacemente la condotta abusiva di chi, pur avendo ragione, sfrutta tale ragione per fini non accettabili ovvero organizza il perseguimento di tale ragione in maniera vessatoria e sproporzionata.
- -Le non poche pronunce di legittimità successive agli interventi delle Sezioni Unite che hanno affrontato il tema del frazionamento si sono uniformate ai principi di diritto enunciati dalle stesse, facendosi carico talvolta della esigenza di interpretarne e di specificarne le affermazioni e le ricadute (possono ricordarsi Cass. n. 28963 e 28954 del 2017, Cass. n. 26089 del 2019, Cass. n. 22797 e Cass. n. 22798 del 2022 della Sezione Lavoro, Cass. n. 8184 del 2023 della Prima Sezione, Cass. n. 1719 del 2018, Cass. n. 6591 del 2019, n. 8530 del 2020, n.13732 del 2022, n. 33443 del 2022, n. 8217 del 2024, emesse dalla Terza Sezione in relazione al frazionamento delle domande volte al risarcimento del danno extracontrattuale, e numerose pronunce della Seconda Sezione, ove la questione del frazionamento è stata più volte affrontata, in particolare con riferimento ai crediti per prestazioni professionali: Cass. n. 31012 del 2017, n. 17893 del 2018, n.20714 del 2018, n. 4693 del 2018, n. 15398 del 2019, n.14143 del 2021, n. 19048 del 2021, n. 27089 del 2021, n. 16508 del 2023, n.241268 del 2023 n. 24371 del 2023, n. 25480 del 2023).
Alcune di tali pronunce sono giunte, nel percorso interpretativo successivo, ad un ulteriore ampliamento applicativo dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sebbene in un ambito ben circoscritto.
La portata applicativa del principio di diritto espresso nel 2017 è stata estesa (in particolare da alcune decisioni della Seconda Sezione ed in riferimento ad una ben individuata e delimitata tipologia di controversie, caratterizzate da rapporti professionali duraturi ed a contenuto ripetitivo, quali quelle in tema di compensi ai custodi, o ai liquidatori delle compagnie assicurative, o di rapporti seriali tra avvocato e cliente) alle domande
relative a diritti di credito distinti ma analoghi per oggetto e per titolo anche se riconducibili a fatti costitutivi storicamente diversi, verificatisi nell’ambito di un rapporto di durata tra le parti pur non fondato sulla stipulazione di un contratto o di una convenzione che ne regolasse gli effetti a meno che, come indicato dalle S.U., l’attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l’azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti.
In tal modo, si sono ricondotte nell’ambito di operatività del divieto di parcellizzazione (nei limiti anzidetti) un ampio novero di controversie, quali quelle relative ai crediti per l’esecuzione di incarichi professionali che si inseriscono in un unico rapporto duraturo caratterizzato dalla serialità delle prestazioni.
Il percorso interpretativo sviluppato in relazione a questa tipologia di rapporti, ove il frazionamento della domanda volta all’accertamento del credito emerge nella sua valenza meramente abusiva, di moltiplicazione ingiustificata delle controversie, è stato ripreso e precisato nella sua portata e nelle sue
ricadute, da ultimo, da Cass. n.24168 del 2023, che ha affermato (in una fattispecie in cui, a fronte di molteplici rapporti professionali omogenei con una compagnia di assicurazioni, sulla base di un contratto normativo, un avvocato aveva chiesto ed ottenuto ben 212 decreti ingiuntivi) che, in tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui:
- a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
- b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo”” va inteso come sinonimo
di “analogo” e non di “identico”.
- – Come emerge dalla ricostruzione che precede, si è avuta finora, nelle non poche pronunce di legittimità successive agli interventi del 2017 che hanno evocato l’abusivo frazionamento del credito, una piena adesione ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite in tema di ricostruzione della nozione dell’abusivo frazionamento del credito, in cui si inseriscono l’elaborazione e lo sviluppo di essi sopra tracciati, che, non ponendosi in contrasto con i principi indicati, appaiono volti a costituirne una specificazione in relazione a particolari categorie di rapporti.
9.1. – Meno frequente è stata l’analisi giurisprudenziale sulle conseguenze derivanti dalla proposizione di una domanda ingiustificatamente frazionata, e meno compatti sono gli esiti interpretativi in proposito.
9.2.- L’orientamento nettamente prevalente indica che, ove siano state proposte domande di accertamento del credito ingiustificatamente frazionate, la conseguenza sia quella della improponibilità della domanda abusivamente o ingiustificatamente frazionata (in tal senso, le già richiamate Cass. n. 31012 del 2017; Cass. n. 17893 del 2018; Cass. n. 26089 del 2019, che fa riferimento sia alla categoria dell’inammissibilità che a quella della improponibilità; Cass. n. 14143 del 2021; Cass. n 24371 del 2021; Cass. n. 16508 del 2023; Cass. n. 19054 del 2023 in tema di rapporti di accreditamento di strutture sanitarie), mentre isolati sono i precedenti che hanno indicato in termini di improcedibilità le conseguenze della proposizione di una domanda frazionata (Cass. n. 19898mdel 2018).
Alcune delle sentenze citate si sono fatte carico di precisare, peraltro, che la pronuncia di improponibilità è pronuncia solo in rito, e come tale non preclude il successivo esame della domanda nel merito, in quanto il creditore conserva la facoltà di riproporre la domanda in altro giudizio, in cumulo oggettivo
ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti (v. in questo senso le già citate Cass. n. 14143 del 2021; Cass. n. 24371 del 2021, Cass. n. 16508 del 2023).
9.3. – Altri precedenti, espressione di un orientamento finora minoritario, ritengono sia possibile individuare le conseguenze della violazione del divieto di parcellizzazione del credito facendole ricadere esclusivamente sul piano della regolamentazione delle spese di giudizio (Cass. n. 8184 del 2023, Cass. n. 16508 del 2023, Cass. n. 6513 del 2023 e Cass. n. 13606 del 2024), con la precisazione che, qualora si assista all’emissione di una pluralità di decreti ingiuntivi a fronte di prestazioni professionali del tutto analoghe, ai fini della necessita di eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento non è sufficiente che si disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un “”simultaneus processus”, ma occorre che si intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d’ingiunzione “superflui”, previa eventuale revoca degli stessi (Cass. n. 16508 del 2023).
- – Il tema dell’abusivo frazionamento del credito interseca profili sostanziali e processuali ed è richiamato in una pluralità di ipotesi non del tutto omogenee.
Prima di indicare la strada che si ritiene attualmente più idonea a risolvere le questioni sottoposte all’attenzione della Corte appare utile brevemente richiamare le principali categorie di ipotesi in cui la problematica è stata evocata nelle decisioni della Corte, per evidenziare che a fronte di situazioni diverse, che si fondano su principi almeno in parte non sovrapponibili possa essere opportuno offrire soluzioni differenziate, il che non si traduce in una incoerenza delle soluzioni offerte in sede di legittimità, ma è piuttosto espressione della variegata molteplicità di situazioni lambite dalla tematica del frazionamento del credito.
10.1. – Infatti, nei casi in cui è evocato l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale in relazione alle domande di risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale (v. le sentenze richiamate nel precedente p. 8), l’esigenza sottesa è principalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti.
Il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene in questi casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l’accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute.
In questa categoria di ipotesi l’affermazione di inammissibilità della domanda risarcitoria successivamente proposta non discende dunque da un intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di precludere l’accesso al giudizio mediante l’esame nel merito della domanda frazionata. Semplicemente, la domanda per l’accertamento delle conseguenze di quell’illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un‘altra domanda non può più essere proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell’’unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa.
È quindi l’esigenza primaria di favorire un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati, il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza l’indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento (v. Cass. n. 8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità della riserva, n.17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019, in merito alla distinta proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito; Cass. n. 6519 del 2019, in merito alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante; Cass. n. 8530 del 2020, in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici diversi; Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al risarcimento del danno morale e biologico; Cass. n. 8217 del 2024, in merito alla proposizione di separate domande di risarcimento del danno extracontrattuale a seguito della perdita del padre e della madre, avvenute in un unico contesto; Cass. n. 2278 del 2023, in merito alla proposizione della domanda per danni alle cose separatamente dalla domanda per danni alle persone derivanti da un unico fatto illecito).
10.2. – Vanno poi poste al margine del tema specifico di indagine, per circoscriverlo ai soli casi più direttamente toccati dalle questioni sottoposte all’attenzione della Corte, le pronunce che evocano l’abusivo frazionamento in relazione alla proposizione di più azioni esecutive, o allo svolgimento di più attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito.
In questa vasta congerie di casi, in effetti, si è di fronte non tanto ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto, nel caso dei molteplici precetti o dell’ingiustificato moltiplicarsi delle azioni esecutive, l’accertamento del credito è già stato fatto, ed è nella maggior parte dei casi, definitivo, ma piuttosto ed esclusivamente ad una abusiva moltiplicazione delle azioni processuali, ad un dispiego ingiustificato dell’attività processuale che non ha altra finalità se non quella della moltiplicazione dei compensi professionali.
Mentre la problematica del frazionamento del credito vera e propria evoca contestualmente la problematica dell’abuso del diritto e quella dell’abuso del processo, in questa serie di casi è solo dello strumento processuale che si abusa, impegnando inutilmente le risorse dell’amministrazione della giustizia – e coinvolgendo la propria controparte – in una serie di liti ingiustificatamente moltiplicate (allo scopo se non esclusivo, prevalente, di lucrare sulla moltiplicazione delle spese legali).
In queste ipotesi è naturale che la reazione dell’ordinamento si concentri a sanzionare la violazione del principio di probità processuale azionando la leva delle spese, ed è quanto ha fatto la giurisprudenza di legittimità sul punto. Non essendo in discussione l’accertamento del credito, si tratterà infatti soltanto di evitare che uno strumento in sé lecito — il precetto, o l’esecuzione – sia utilizzato spregiudicatamente, per un fine diverso da quello suo proprio – la soddisfazione del creditore — ovvero per ottenere l’effetto, abusivo, della moltiplicazione delle spese processuali.
Si è già chiarito in proposito che, ove ci sia stata una inutile proliferazione delle domande giudiziali volte alla riscossione del credito già accertato, il giudice dell’esecuzione sarà tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo (da ultimo, sul tema v. Cass. n. 13606 del 2024, v. anche Cass. n. 6664 del 2013; Cass. n. 7409 del 2021; Cass. n. 15077 del 2021), potendo giungere ad una condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c..
- – Lasciati ai margini del campo di indagine i casi in cui il tema del frazionamento del credito si fonde con la problematica del giudicato e ne rimane assorbito, e i casi in cui è più appropriato parlare esclusivamente di abuso dello strumento processuale, ovvero di abusiva moltiplicazione degli strumenti di soddisfazione processuale del credito, in cui i principi risolutivi possono essere indicati, quanto alla prima categoria di ipotesi, nella necessità di compiere un unico accertamento con autorità di giudicato, nell’altra, nella inammissibilità di comportamenti volti a produrre l’inutile moltiplicazione delle attività processuali, contrari alla lealtà e probità processuale, agevolmente sanzionabili riducendo le spese richieste in misura strettamente correlata all’attività necessaria, ritenendole in tutto o in parte superflue ex art. 92 primo comma c.p.c. o facendo ricorso all’art. 96 c.p.c., residua l’ambito della discussione in cui più appropriatamente è evocata la problematica dell’abusivo frazionamento del credito, intesa come frazionamento di una pretesa unitaria o di molteplici pretese che si iscrivono in un rapporto unitario e di durata mediante la moltiplicazione delle azioni giudiziali.
Sono questi i casi nei quali residuano le maggiori incertezze, sia di interpretazione dei principi fissati nel 2017, sia di indicazione delle loro reali conseguenze e ricadute applicative, ed in relazione ai quali la dottrina ha fatto sentire più fortemente le proprie perplessità a fronte di interventi interpretativi in funzione sanzionatoria o comunque con ricadute sanzionatorie in mancanza di precisi riferimenti normativi.
11.1. – È dunque in materia di obbligazioni contrattuali caratterizzate da rapporti che si protraggono nel tempo o da prestazioni professionali ad elevata ripetitività che maggiormente è stato evocato l’abusivo frazionamento del credito (in maggior parte, si tratta di provvedimenti in materia di una pluralità di prestazioni professionali analoghe rese nell’ambito di un rapporto prolungato nel tempo tra professionista e cliente, o di provvedimenti in merito a pretese derivanti da uno stesso contratto di lavoro, o controversie per il pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento).
In relazione a questa individuata tipologia di casi, la giurisprudenza della Corte ha elaborato e tracciato una via motivazionale netta, coerente ed uniforme, che si ritrova analogamente espressa in diversi precedenti:
– in linea generale, non & consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, proporre plurime richieste giudiziali di adempimento;
– come precisato dalle Sezioni Unite, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, si da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., S.U., 4090/2017; Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019);
– la giurisprudenza di questa Corte, nel far salva la possibilità del creditore del ricorso a una tutela processuale frazionata, non ha mancato di evidenziare come la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incida negativamente sia sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sia sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilita dei rapporti;
-in rapporto a queste preoccupazioni è apparso necessario puntualizzare che:
- a) l’espressione “medesimo rapporto di durata” va letta in senso storico-fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
- b) nell’espressione “medesimo fatto costitutivo”, l’aggettivo “medesimo” va inteso come sinonimo di “analogo” e non di “identico” (Cass. 24371/2021; Cass. 14143/2021; Cass. n. 24130/2020; Cass. 31308/2019) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato dedotto in giudizio (Cass. 4282/2012; Cass. 9317/2013).
11.2. – Conclusivamente, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come precisano le Sezioni Unite) nell’ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l’attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata (Cass. 24371/2021; n. 14143/2021; n. 28847/2021).
11.3. – Le sentenze citate indicano come conseguenza del frazionamento l’affermazione della improponibilità della domanda abusivamente frazionata, con l’ulteriore precisazione che si tratta di una pronuncia solo in rito, non idonea a conculcare l’esercizio del diritto, non più abusivamente frazionato, in una sede diversa.
- – Le ricostruzioni sinora operate in senso diacronico e sincronico, consentono ora di prendere posizione a fronte dei quesiti posti dall’ordinanza interlocutoria.
Essi non sono incentrati, peraltro, sul profilo definitorio, non ingaggiano le Sezioni Unite su una definizione attualizzata di abusivo frazionamento del credito, essendo principalmente finalizzati ad ottenere una più chiara individuazione delle conseguenze dell’abuso.
12.1- Dopo aver esaminato la varietà di fattispecie e di accezioni in cui il termine viene evocato, non si può prescindere dal ribadire che ciò che si ritiene necessario contrastare non è il frazionamento del credito in sé considerato (in relazione al quale parte della dottrina ha segnalato che non esiste alcuna diretta preclusione normativa di fonte primaria, potendosi trarre, al contrario, numerosi indici di segno contrario che presuppongono la possibilità del frazionamento dalle norme del codice di rito) ma il suo abuso, nella veste bifronte del frazionamento ingiustificato della pretesa creditoria e della proliferazione delle azioni volte all’accertamento di uno stesso credito, o di crediti del tutto analoghi che si inseriscono in una relazione di durata tra debitore e creditore, impegnando in tal senso l’organizzazione giudiziaria ed anche la propria controparte senza che ve ne sia un reale interesse meritevole di tutela.
12.2. – Il contrasto all’’abuso, senza poter in questa sede ripercorrere l’amplissimo e risalente dibattito dottrinario, ha trovato dal 1999 in poi un sicuro fondamento normativo a livello costituzionale nel principio costituzionalizzato del giusto processo regolato dalla legge, che da allora costituisce il fine a cui deve tendere l’organizzazione giudiziaria in generale e l’attività di ogni singolo giudice, nonché la lente valoriale alla stregua della quale rileggere e attualizzare nella loro interpretazione le norme primarie sul processo, ed in particolare, per quanto in questa sede rileva, i doveri di lealtà e probità delle parti all’interno del processo.
- – Tutto ciò premesso, proprio alla luce della necessità di dare attuazione al principio costituzionalizzato del giusto processo, in risposta alla prima questione sottoposta all’attenzione della Corte, si condivide in linea generale il meditato percorso ricostruttivo e evolutivo operato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che, a fronte di una domanda abusivamente frazionata — ossia in relazione alla quale venga giudizialmente accertata l’insussistenza di un interesse meritevole di tutela alla proposizione frazionata – indica come conseguenza l’improponibilità della domanda stessa, che non ne preclude al creditore la riproposizione unitaria.
- 1. – Tuttavia, non può essere in questa sede sottaciuto che la soluzione indicata non è predicabile alla generalità delle ipotesi ma va ulteriormente articolata e specificata, allo scopo di superare alcune obiettive criticità poste in luce dalla dottrina, recependo e valorizzando al contempo anche il percorso interpretativo alternativo proposto da parte della giurisprudenza di legittimità.
Riprendendo le fila del ragionamento sviluppato nella ordinanza interlocutoria, infatti, l’affermazione secondo la quale l’improponibilità della domanda non ne impedisce la riproposizione unitaria non è vera fino in fondo, ovvero non si presta ad essere predicata ad ogni situazione.
In particolare, ciò non sarebbe rispondente al vero proprio in casi come quello sottoposto all’attenzione della Corte, che pone di fronte a un bivio ed alla necessita di prendere posizione.
Infatti, nel caso di specie, in cui l’attore ha chiesto contestualmente l’emissione di due distinti decreti ingiuntivi, in riferimento ai crediti maturati per prestazioni sanitarie erogate in due mesi diversi, uno dei quali non è stato opposto divenendo definitivo, mentre la domanda giudiziale relativa ai crediti maturati nel mese successivo e dei quali è stata richiesta l’ingiunzione di pagamento col secondo decreto è stata dichiarata improponibile, la domanda stessa non sarebbe ulteriormente riproponibile in maniera unitaria e, ove riproposta, dovrebbe essere dichiarata radicalmente inammissibile.
Bisogna quindi chiedersi cosa fare in questi casi – limitati — in cui alla declaratoria di improponibilità della domanda frazionata non potrebbe in effetti far seguito l’introduzione di un altro giudizio in cui azionare unitariamente la pretesa: se sia preferibile mantenere una soluzione unitaria, ribadendo l’affermazione in termini di improponibilità della domanda, pur essendo consapevoli che non di semplice improponibilità della domanda si tratti in effetti ma di vera e propria inammissibilità, e che ciò si tradurrebbe nell’ implicita affermazione che la violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito è sanzionata, nel caso in cui sull’altra porzione di credito sia formato già il giudicato, con la perdita del diritto stesso.
Come sottolinea il Procuratore generale, il problema della congruità della conseguenza della statuizione di improponibilità della domanda si ripropone in questi casi diversamente perché accompagnato dalla consapevolezza che qui si realizzerebbe la perdita definitiva di quella parte del diritto di credito o di quel credito.
Ciò detto, la soluzione che tenga ferma l’affermazione di improponibilità della domanda anche ai casi in cui essa si tradurrebbe nella perdita del diritto di azione non appare compatibile con una interpretazione dei principi indicati che non violi il principio di proporzionalità ed il necessario bilanciamento tra il diritto all’azione e il diritto al giusto processo, contrariamente a quanto ritiene il PG.
Dall’abuso dello strumento processuale consegue che, nella sua rilevazione e dichiarazione, deve essere applicato, infatti, il principio di strumentalità delle forme – sotteso alla regola del giusto processo, ex articolo 111 Cost. ed articolo 6 della CEDU – a tenore del quale le regole di rito vanno intese ed applicate non come valore assoluto, ma in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli.
Come a più riprese evidenziato dalla Corte EDU, infatti, l’imposizione di condizioni, forme e termini processuali deve rispondere ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia. Deve trattarsi, peraltro, di regole prevedibili, la cui violazione può essere evitata con l’ordinaria diligenza. Dette formalità processuali, insomma, devono essere sorrette da uno scopo legittimo e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito, così coordinando il diritto di accesso ad un Tribunale, riconosciuto dall’art. 6 8 1 della Convenzione, la sicurezza giuridica e la buona, efficiente e celere amministrazione della giustizia.
Ne consegue che il diritto di accesso ad un giudice viene, invece, leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall’autorità giudiziaria competente (per tutte si veda, Corte EDU, sez. I, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07).
Alla luce di queste considerazioni, deve quindi ritenersi che l’interpretazione, privilegiata dal Procuratore Generale, secondo la quale l’improponibilità delle domande separatamente proposte senza idonea giustificazione, relative a diritti di credito distinti maturati nell’ambito di un medesimo rapporto di durata, debba essere dichiarata improponibile anche quanto la domanda stessa non possa essere effettivamente riproposta, non appare conforme al principio del giusto processo perché si traduce nella sanzione – obiettivamente sproporzionata- della confisca del diritto di azione.
Come opportunamente sottolineato dalla ordinanza interlocutoria, la proporzionalità delle misure che l’ordinamento appresta per contrastare l’abuso del processo, nel silenzio del legislatore, non pare possa prescindere dalla necessita di pervenire ad un corretto bilanciamento che tenda a realizzare un ragionevole accomodamento fra i diritti in contesa (Cass. S.U. n.24414/2021), muovendo dal dato, ormai ben assimilato nel diritto vivente, sia dei giudici costituzionali e di quelli comuni, che fra i diritti fondamentali non esiste un diritto tiranno e che non può dunque esistere nemmeno un’‘idea di “abuso tiranno” capace cioè di comprimere oltre ogni comprensibile limite di ragionevolezza e proporzionalità i diritti delle parti in causa.
Una soluzione in tal senso apparirebbe in primo luogo dunque sproporzionata, ed anche noncurante del potenziale arricchimento, ingiustificato, che ricaverebbe il convenuto attinto da domanda frazionata e ritenuta improponibile.
13.2. – In questa ben delimitata serie di casi non può ritenersi che quel giudicato, separatamente formatosi in relazione ad analoghe ma distinte prestazioni tra le stesse parti, copra il dedotto e il deducibile nel senso che copra l’accertamento di tutti i crediti fino a quel momento maturati tra le parti e che sia preclusivo di un distinto accertamento del credito residuo.
Deve quindi concludersi che, a fronte di una domanda non effettivamente riproponibile, il giudice debba comunque, anche qualora accerti l’inesistenza di un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, pronunciarsi nel merito della domanda, ovvero sull’esistenza e la consistenza del credito, dando atto che la domanda non sarebbe altrimenti riproponibile.
- – Giacché si ritiene di non poter precludere il diritto all’accertamento del credito nei casi indicati, occorre procedere ad individuare, nella limitata serie di ipotesi in cui il giudice non possa dichiarare l’improponibilità della domanda arbitrariamente frazionata, ma debba comunque pronunciarsi nel merito, quale sia la reazione dell’ordinamento, non essendo possibile ipotizzare che l’abuso rimanga senza sanzione.
In questi casi, la sanzione verso l’abuso opera esclusivamente sul piano delle spese giudiziali.
14.1. – Peraltro, lo strumento delle spese processuali per sanzionare l’abuso può essere utilizzato non soltanto nel senso di non concedere alla parte creditrice la cui domanda sia stata accolta nel merito il favore delle spese.
14.2.- Si è già evidenziato che in casi rapportabili all’abuso dello strumento processuale la leva delle spese di lite può utilmente essere utilizzata per ridurre o eliminare le spese superflue:
-si è ricordato che nel caso in cui, a monte, vi sia stata emissione di numerosi decreti ingiuntivi, l’effetto eliminatorio della distorsione introdotta con l’abuso può passare anche attraverso la caducazione delle spese liquidate con i decreti (questa Corte ha già indicato al giudice di merito la necessita di procedere, in siffatte situazioni che avevano visto, a fronte di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall’esecuzione di incarichi professionali regolati da un’unica convenzione e caratterizzati da assoluta serialità, la proposizione di plurimi ricorsi d’ingiunzione, non solo alla compensazione delle spese di lite ma anche la caducazione delle spese dei
decreti ingiuntivi: v. Cass. n.16508 del 2023);
-si è detto anche, ed è utile strumento ripristinatorio dell’equilibrio nell’impiego dei mezzi processuali, alterato con l’abuso, in relazione all’abuso dell’azione volta alla soddisfazione in sede esecutiva, che la condotta del creditore che notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore fa sì che egli abbia diritto alla sola liquidazione delle spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari (Cass. n. 13606 del 2024, richiamata più diffusamente a par. 10).
14.3. – Ma per sanzionare adeguatamente il ricorso abusivo e ingiustificato al frazionamento del credito, nei casi in cui non si possa precludere l’accesso al giudizio con una pronuncia di improponibilità, lo strumento delle spese può arricchirsi di una ulteriore potenzialità, il cui utilizzo è stato auspicato in dottrina fin dai primi commenti alla sentenza n. 23726 del 2007: sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., previo l’accertamento, a carico di chi agisce per ottenere il riconoscimento di un credito abusivamente frazionato, della violazione del canoni di comportamento processuale secondo lealtà e probità, si può sanzionare l’attore che promuove un abusivo frazionamento del credito, ponendo a suo carico l’onere delle spese processuali sostenute dalla controparte benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza.
In tal modo, il creditore che abbia ingiustificatamente ed abusivamente frazionato in giudizio un credito che avrebbe potuto essere azionato unitariamente può vedersi esposto alla condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, benché risulti vincitore del giudizio.
Questo strumento, il cui utilizzo costituisce una facoltà discrezionale prevista dal codice di rito fin dalla sua prima stesura, il cui utilizzo è rimesso alla prudente e motivata valutazione del giudice e consente di sanzionare in maniera efficace il comportamento processuale del creditore a fronte di un abuso del processo senza pregiudicare irrimediabilmente le sue pur legittime pretese.
La giurisprudenza ne ha fatto negli anni un uso debitamente circoscritto ad ipotesi di grave violazione dei canoni di lealtà e probità processuale (il numero di massime sul tema è esiguo, a testimonianza di un impiego limitato ma distribuito con regolarità negli anni (Cass. n. 1038 del 1967, Cass. n. 837 del 1970, Cass. n. 2174 del 1986, Cass. n. 1743 del 1996, Cass. n. 13427 del 2003- la cui massima così recita: “Ai sensi dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall’art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l’altra parte ha dovuto sostenere a casa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti – con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivate in relazione alla logica e alla realtà processuale – che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere.” -).
In tempi più recenti ne è stato già valorizzato l’impiego come strumento sanzionatorio di conclamate ipotesi di abuso del processo (Cass. n. 1271 del 2014, Cass. n. 7409 del 2021). Cass. n. 18810 del 2010 e Cass. n. 7097 del 2011 lo hanno indicato come criterio utilizzabile a proposito della ripartizione delle spese di lite a fronte di una questione di giurisdizione sollevata dalla stessa parte che ha agito.
Da ultimo, Cass. S.U. n. 5624 del 2022 ne ha indicato il possibile impiego, rimesso alla discrezionale valutazione del giudice, a fronte di contestazioni e rilievi critici tardivamente mossi delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, potendo tale condotta integrare un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost.
La possibilità di addossare all’attore vincitore le spese di lite, in caso di accertata e motivata violazione dei doveri di probità e lealtà processuale, alla quale è riconducibile la proposizione di una domanda abusivamente frazionata nei casi individuati nei quali il giudice non può sottrarsi all’esame del merito, trae il suo fondamento da una specifica norma di legge che costituisce idoneo presupposto per una sanzione processuale dei comportamenti e ancor più delle prassi scorrette eliminando gli effetti distorsivi che derivano dalla abusiva proposizione frazionata della domanda, da valorizzare utilmente nei casi in cui la domanda, benché abusivamente frazionata, non possa essere dichiarata improponibile per le ragioni espresse nel paragrafo precedente.
In questi casi, cioè, il giudice adito non si potrà spogliare della causa con una pronuncia di improponibilità in rito cui corrisponderebbe il diniego di esame nel merito, ma la domanda dovrà essere esaminata dal giudice di merito che, qualora accerti l’esistenza del credito potrà condannare la controparte al pagamento e al contempo far ricadere l’onere delle spese legali sull’attore, se ritenga che la domanda sia stata abusivamente frazionata.
- – Le conclusioni tratte sulle due principali questioni sottoposte all’attenzione della Corte appaiono, oltre che coerenti col sistema e col percorso evolutivo della Corte, maggiormente rispettose del principio della stabilità dei precedenti in materia processuale, trasversale a tutte le giurisdizioni superiori, al cui rispetto ha recentemente richiamato la Corte costituzionale con la sentenza n.203 del 2024.
È un principio del resto coessenziale alla funzione di interprete del diritto vivente svolta dalla Corte, e valorizzato di recente già da Cass. S.U. n. 29862 del 2022 nell’affermare che l’interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l’interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l’affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo; ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilita di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione (in applicazione del principio, la S.C. ha in quella sede confermato l’orientamento da tempo consolidato in ordine alla ammissibilità di domande di condanna limitate sin dall’origine all”an debeatur”).
15.1. – Le conclusioni cui si ritiene di giungere oggi si inseriscono, peraltro, in un tessuto in cui sia il corredo normativo di strumenti processuali sia l’interpretazione giurisprudenziale degli stessi nel tempo sono cambiati: al testo originario del codice di procedura civile si sono sovrapposte modifiche a livello costituzionale e riforme processuali che hanno modificato l’impostazione di base, passando da una pluralità di riti attraverso i quali esercitare il diritto di azione a scelta della parte, nella maniera più conforme possibile alla complessità della controversia e alla necessita o meno di una completa istruttoria alla situazione inversa, di tendenziale unicità o comunque di centralità del rito a cognizione ordinaria, all’interno del quale da un lato è stata valorizzata una aumentata sensibilità verso il rispetto pieno del diritto del contraddittorio attraverso il richiamo al potere-dovere del giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio anche al fine di una rinnovata e ampliata (dall’interpretazione della giurisprudenza) possibilità di modificare la domanda anche significativamente per evitare la duplicazione delle attività di accertamento (sulla strada tracciata dalle Sezioni Unite del 2014 e poi del 2015 e, recentemente, da Cass. S.U. n. 26727 del 2024 che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ampliato la possibilità per il creditore opposto di proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria).
A questa possibilità accresciuta di ampliare e modificare l’originario oggetto del giudizio si associa l’introduzione di una pluralità di strumenti endoprocessuali finalizzati a garantire l’anticipata soddisfazione dei crediti non contestati o dei crediti facilmente accertabili (vanno ricordati in tal senso i provvedimenti sommari anticipatori di cui agli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., introdotti fin dalla riforma del 1990, ed anche le cosiddette ordinanze definitorie, di accoglimento e di rigetto, ex artt. 183 ter e quater c.p.c., recentemente introdotte dalla riforma del 2022 e delle quali si deve quindi ancora verificare la funzionalità).
È comunque individuabile una linea evolutiva non solo della interpretazione giurisprudenziale ma anche della disciplina processuale nel senso di consentire e privilegiare il perseguimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo attraverso un accertamento unitario, nell’ambito del quale, a seconda del grado di complessità istruttoria, la parte può trovare in tutto o in parte soddisfazione della propria pretesa in maniera anticipata: le riforme processuali stesse conducono verso l’eliminazione del frazionamento e l’unicità dell’accertamento perché attuative dell’aspirazione al giusto processo, non discosta dall’attenzione alla concretizzazione tempestiva degli interessi del creditore che ha ragione.
- -Si può ora procedere all’esame dei motivi di ricorso, che, alla luce delle conclusioni tratte sulle questioni sottoposte all’attenzione della Corte, appaiono entrambi fondati per quanto di ragione.
Con il primo motivo la società … che opera in regime di preaccreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, denuncia la violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c. in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c. avendo la corte d’appello omesso di pronunziarsi sulle ragioni, enunciate fin dal primo grado, che giustificavano l’avvenuta proposizione di separati ricorsi per decreto ingiuntivo in quanto solo per le prestazioni relative al mese di novembre 2008 si profilava il rischio del possibile superamento del tetto di spesa, e quindi si prospettava la possibilità di una opposizione con la conseguente necessita di compiere accertamenti contabili di differente complessità e durata rispetto al credito maturato per le prestazioni erogate ad ottobre 2008, per il quale l’ingiungente non si prefigurava l’esistenza di ragioni di opposizione, che in effetti non si sono materializzate.
La sentenza impugnata, come richiamato all’inizio dell’analisi, si limita ad affermare che non sussiste un giustificato motivo oggettivo alla proposizione frazionata delle domande volte all’accertamento di diverse mensilità di crediti verso le ASL da parte di strutture che operino in regime di convenzionamento, e formula tale affermazione in maniera generalizzata e puramente assertiva ed astratta, senza verificare, nel caso sottoposto al suo esame, la fondatezza o meno della giustificazione fornita dalla ricorrente, in merito alla possibilità che, solo per la mensilità di novembre e non anche per le precedenti, si potesse incorrere nel superamento dei tetti di spesa (il che avrebbe potuto rendere necessario il ricorso ad un accertamento tecnico ed una eventuale rideterminazione del credito) e senza esplicitare perché non la ritiene valida.
Deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia effettivamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui il ricorrente ha dedotto l’esistenza di ragioni specifiche, giustificative della proposizione di diverse domande giudiziali.
La pronuncia impugnata contiene in effetti un error in procedendo là dove ha omesso di valutare l’appello nel suo contenuto determinante, quello inerente alla esistenza o meno, nel caso di specie, dei presupposti in presenza dei quali si giustifica la proposizione frazionata delle domande giudiziali, atti ad escludere che essa costituisca, nel caso di specie, un utilizzo abusivo del mezzo processuale contrastante con il principio di correttezza e buona fede.
La valutazione manca in quanto essa si deve necessariamente tradurre nella esplicitazione delle ragioni del convincimento del giudice sul punto, non potendo limitarsi ad una affermazione meramente assertiva e di conseguenza non calata nell’’esame delle circostanze del caso concreto.
- – Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’errore del giudice di appello nel ritenere che l’accertata parcellizzazione del credito determini in ogni caso la conseguenza della improponibilità della domanda.
Sostiene che, al contrario, ove si ritenesse insussistente un interesse oggettivo al frazionamento, il giudice potrebbe e dovrebbe ugualmente esaminare la pretesa creditoria nel merito, potendo semplicemente emendare gli eventuali effetti distorsivi mediante la regolamentazione delle spese di lite.
Il motivo non può ritenersi assorbito dall’accoglimento del motivo precedente, perché, alla luce della risoluzione data nei paragrafi precedenti alle questioni poste dall’‘ordinanza interlocutoria, il caso in esame integra una di quelle fattispecie in cui, anche se dovesse accertare che il credito è stato abusivamente frazionato, perché avrebbe dovuto essere azionato insieme alle altre porzioni di credito già esigibili, il giudice non potrebbe ugualmente dichiarare l’improcedibilità della domanda, atteso che la stessa non sarebbe riproponibile unitariamente, essendo un fatto giudizialmente accertato che l’altro decreto ingiuntivo, relativo all’analoga pretesa creditoria fatta contemporaneamente valere, non è stato opposto.
La sentenza impugnata va dunque cassata anche in riferimento al secondo motivo, in quanto, qualora il giudice d’appello, all’’esito della rinnovazione dell’esame sulla sussistenza di un interesse idoneo a giustificare la proposizione della domanda in forma frazionata, dovesse concludere negativamente, sarebbe comunque tenuto a procedere all’esame di essa nel merito, per poi far gravare sul creditore le conseguenze dell’abuso mediante la regolamentazione delle spese di lite, facendo uso eventualmente anche della possibilità prevista dagli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., di porle a carico della parte vincitrice ove il suo comportamento processuale abbia integrato una violazione dei doveri di lealtà e probità.
- — A conclusione dell’analisi compiuta, si può dunque riepilogare che:
-a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d’ufficio dal giudice;
-qualora la rilevi d’ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all’attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l’eventuale modifica o integrazione della domanda;
-se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessita di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014;
– quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all’accertamento separato, laddove l’interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall’ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l’aver a disposizione la prova privilegiata che consente l’accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all’eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall’ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell’azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell’azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l’oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
– Il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l’insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
– qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l’improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
– qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
- – Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si atterra ai seguenti principi di diritto:
- a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
- b) qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terra conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità delle questioni trattate, sono compensate.