Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 16 marzo 2025 n. 7012
PRINCIPIO DI DIRITTO
Quando colui che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune ha a disposizione anche l’azione diretta nei confronti dei funzionari o degli amministratori dell’ente locale, in applicazione dell’art. 23 d.l. n. 66 de 1989, conv. con modif. dalla l. n. 144 del 1989 (poi confluito nell’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000), non può esperire l’azione di ingiustificato arricchimento, tenuto conto della sussidiarietà di quest’ultima azione, sancita dall’art. 2042 c.c.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
1.2. La (omissis) ha dedotto di avere appellato la decisione di primo grado, nella parte in cui il Tribunale, pur dando atto che i testi escussi avevano confermato l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa edile, aveva ritenuto che non fosse provato il conferimento degli incarichi.
Ha, quindi, ritenuto che la Corte d’appello, nel ritenere che non vi era prova adeguata in ordine alla reale tipologia e quantità delle lavorazioni svolte, avesse operato una palese violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c., non avendo tenuto conto del giudicato interno, formatosi in conseguenza della intervenuta acquiescenza, da parte degli appellati, dell’autonoma ratio della decisione di primo grado, che aveva accertato l’effettiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa.
1.3. Dallo svolgimento del processo si evince con chiarezza che il Tribunale di (omissis) ha respinto la domanda formulata da (omissis) nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune, ritenendo che, sebbene fosse provata l’esecuzione dei lavori, non vi era però prova di chi li avesse commissionati.
Tale statuizione è stata impugnata dalla (omissis) che, come sopra evidenziato, ha chiesto che gli amministratori fossero condannati al pagamento degli importi dovuti per i singoli incarichi conferiti da ciascuno di essi come specificamente indicati nelle conclusioni riportate nella sentenza d’appello (p. 3-4 della sentenza impugnata).
- Questa Corte è oramai consolidata nel ritenere, in tema di appello, che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27246 del 21/10/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20951 del 30/06/2022).
2.1 In effetti, il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019).
2.2. Nel caso di specie, la statuizione del Tribunale che ha respinto la richiesta di condanna degli amministratori e dei funzionari è stata appellata dalla (omissis), sicché gli accertamenti effettuati e gli argomenti spesi dal primo giudice per statuire sul punto non possono ritenersi passati in giudicato.
- Passando ad esaminare le censure riferite al rapporto processuale con il Comune, per ragioni di ordine logico-giuridico, occorre prima di tutto esaminare il terzo motivo del ricorso principale, riferito alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune.
3.1. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile, non avendo la parte ricorrente censurato la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).
3.2. La Corte d’appello ha affermato, in via generale, che, quando colui che agisce ex art. 2041 c.c. ha a disposizione anche l’azione diretta nei confronti dei funzionari o degli amministratori dell’ente locale, in applicazione dell’art. 23 d.l. n. 66 de 1989, conv. con modif. dalla l. n. 144 del 1989 (poi confluito nell’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000), non è consentita l’azione di ingiustificato arricchimento, tenuto conto della sussidiarietà di quest’ultima azione, sancita dall’art. 2042 c.c.
3.3. Esaminando, poi, la fattispecie, la stessa Corte ha ritenuto non accoglibile la domanda di ingiustificato arricchimento, formulata nei confronti del Comune, rilevando quanto segue: «Ebbene, non può di certo affermarsi che nel caso di specie non vi stata una iniziativa addirittura determinante dei funzionari ed amministratori del Comune di (omissis) a detta della stessa società (omissis). Dunque, la domanda proposta dall’appellante nei confronti del Comune di (omissis) andava respinta.»
3.4. A fronte di tale statuizione, la parte ricorrente ha dedotto che la domanda di indebito arricchimento nei confronti del Comune era stata formulata in via gradata rispetto alla domanda principale, rivolta ai funzionari e al sindaco dell’epoca, ed ha richiamato la giurisprudenza che ammette il simultaneus processus.
3.5. È, però, evidente che la decisione si fonda su argomenti del tutto diversi, riferiti alla sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento, nella specie ritenuta insussistente dalla Corte di merito, per avere la (omissis) a disposizione l’azione nei confronti dei funzionari e degli amministratori (in concreto esperita, anche se respinta, per difetto di prova delle prestazioni eseguite).
- L’inammissibilità del terzo motivo di ricorso principale rende superfluo l’esame del secondo, da ritenersi pertanto assorbito.
4.1. La (omissis) ha, infatti, dedotto che la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato inammissibile per novità la richiesta di condanna del Comune al pagamento della somma di € 5.650,00 di cui all’ordine di servizio prot. 5565 del 15/03/2006, perché detta somma era compresa nell’importo di € 221.463,14, richiesto al Comune di (omissis) con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sempre a titolo di indebito arricchimento.
4.2. Per stessa allegazione della parte, dunque, si trattava della medesima domanda ex art. 2041 c.c. in origine formulata, ridotta solo nel quantum, che però è stata rigettata dalla Corte d’appello, con una statuizione non validamente censurata in questa sede, come appena illustrato.