<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 27 ottobre 2020 n. 23600</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li style="font-weight: 400;"><em> - Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo di area di proprietà privata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al "petitum sostanziale".</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Quest'ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., n. 15323 del 25/06/2010; Sez. Un., n. 20902 del 11/10/2011; Sez. Un., n. 2360 del 09/02/2015; Sez. Un., n. 11229 del 21/05/2014).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sulla base di tale principio, questa Corte Suprema ha affermato che, in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un'ipotesi di <strong>c.d. sconfinamento</strong>, ossia del caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della P.A. costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un <strong>illecito a carattere permanente</strong>, lesivo del diritto soggettivo (c.d. occupazione usurpativa), onde l'azione di risarcimento del danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 18272 del 08/07/2019; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 25044 del 07/12/2016).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nella specie, parte attrice non ha chiesto in giudizio, nei confronti dell'amministrazione comunale di Civitella di Val di Chiana, l'accertamento della illegittimità del provvedimento amministrativo che ha autorizzato l'installazione dei ripetitori di telefonia, né ha rimproverato alla P.A. l'esercizio illegittimo del pubblico potere nei suoi confronti.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Al contrario, ha lamentato una lesione della sua integrità patrimoniale, asseritamente derivata dalla mancata osservanza dei confini della sua proprietà in occasione della installazione dei ripetitori di telefonia mobile, ossia un comportamento di mero fatto perpetrato in carenza di potere. Pertanto, il "petitum sostanziale", quale emerge dalla dedotta "causa petendi", depone chiaramente per la giurisdizione del giudice ordinario.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li style="font-weight: 400;"><em> - Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa.Conseguentemente, va cassata la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti dinanzi alla medesima.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, non avendo le parti svolto attività difensiva e, in ogni caso, in ragione della natura officiosa del presente giudizio di regolamento.</em></p> <em>Emilio Barile La Raia</em>