Cass. pen., V, ud. dep. 13.01.2023, n. 1087
PRINCIPIO DI DIRITTO
Nel caso di riforma – su appello del pubblico ministero – della sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non sussiste in una decisione di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., si impone l’obbligo di una motivazione rafforzata, nonché quello di rinnovare l’assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva sia nell’ottica della pronunzia liberatoria del Giudice di prime cure che in quella della pronunzia di proscioglimento per particolare tenuità del Giudice di appello.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato.
A questa conclusione il Collegio è giunto, in primo luogo, considerando i rapporti tra la pronunzia assolutoria di primo grado ed il proscioglimento ex art. 131-bis c.p. e giungendo alla conclusione che si tratti di ribaltamento in malam partem.
L’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
Proprio il riferimento alla natura di accertamento sulla “illiceità penale” della disposizione processuale che fa propendere per l’idea che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità presupponga l’accertamento di un reato perfetto in tutte le sue componenti, oggettive, soggettive e di offensività, sia pur modesta.
- Se, dunque, è chiaro che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto lascia inalterata la rilevanza penale della condotta e che tale formula liberatoria ha conseguenze, in punto di verifica dell’illiceità della condotta, anche nei giudizi amministrativi o civili di danno, deve ritenersi che il passaggio da una declaratoria di assoluzione perché il fatto non sussiste in primo grado ad una pronunzia ex art. 131-bis c.p.in appello costituisca un overturning che impone l’applicazione delle regole normative e giurisprudenziali che riguardano tali situazioni.
- [Col] primo motivo di ricorso, il Collegio deve affermare che sarebbe stato necessario che la Corte territoriale, nel valutare l’appello del pubblico ministero e prima di riformare la pronunzia di assoluzione del primo Giudice, provvedesse alla rinnovazione della prova dichiarativa.
3.1 Ciò sia in ragione dell’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p., sia in forza dei principi elaborati dalla giurisprudenza convenzionale e da quella di legittimità, anche a Sezioni Unite, a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di riassumere la prova dichiarativa prima di procedere al ribaltamento di una decisione liberatoria, quando la nuova valutazione di detto contributo sia stata decisiva nell’ottica della riforma.
Il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull’esito del giudizio di appello. Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna.
3.2 Va osservato che l’appello del pubblico ministero era indiscutibilmente fondato su una diversa valutazione delle prove dichiarative rispetto a quanto aveva fatto il Giudice di prime cure […]. La sentenza impugnata, dal canto suo, ha effettuato una nuova valutazione del narrato della vittima con riferimento a quello del prevenuto, ritenendo la prima riscontrata dalle dichiarazioni del teste C. e non incompatibile con quelle del teste B.
Si tratta, con tutta evidenza, di una nuova valutazione della prova dichiarativa che, invece, il Giudice di prime cure aveva svalutato in senso accusatorio, il che avrebbe imposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – come insegna Sezioni Unite Dasgupta – sia con riferimento alle testimonianze ritenute decisive per il proscioglimento in primo grado, sia relativamente a quelle poste a base del ribaltamento in appello.
- Le conclusioni cui la Corte è giunta al § 1 quanto alla natura di ribaltamento in peius della successione degli eventi processuali avutasi in questa vicenda impongono altresì – e qui veniamo al secondo motivo di ricorso – di pretendere dalla Corte di appello una motivazione rafforzata.
I giudici del ribaltamento in appello della decisione liberatoria di primo grado hanno l’obbligo di una motivazione rafforzata, dovendo dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice. Ciò passa attraverso una puntuale ed approfondita verifica critica cui consegua una differente, completa e più persuasiva motivazione che, sovrapponendosi complessivamente alle ragioni della sentenza di primo grado, dia conto degli esiti difformi ai quali si giunge e della maggiore o diversa valenza conferita a ciascun elemento di prova che faccia parte della piattaforma istruttoria. La sentenza di ribaltamento deve essere dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato in caso di overturning di condanna e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella del primo Giudice.
- In conclusione, […] dall’applicazione di tale principio [di diritto sopra richiamato] consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello affinché provveda alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante nuova assunzione delle prove reputate decisive nei termini sopra individuati ed affinché, nel caso si determini per un nuovo esito di ribaltamento della decisione di prime cure, fornisca a tal proposito una motivazione rafforzata.