T.A.R. Puglia – Lecce, II- sentenza 19.03.2025 n. 436
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va dunque esclusa l’immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali, operando gli stessi in funzione esclusivamente strumentale rispetto all’emanazione dell’atto terminale del procedimento ed essendo, come tali, improduttivi di effetti esterni; dei medesimi atti deve, pertanto, essere esclusa la portata immediatamente lesiva rispetto alla situazione giuridica del privato, che si verifica soltanto con l’adozione dei provvedimenti finali (cfr., insenso similare, T.A.R. Lombardia, Milano, II, nn. 1039/2021 e 439/2020).
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 17.2.2025, Pietro Santoro ha agito innanzi al Tribunale, esponendo, per quanto di interesse:
– di aver comunicato al Comune di Ceglie Messapica, con segnalazione certificata di inizio attività (“s.c.i.a.”) del 14.4.2023, di voler realizzare diverse opere, tra cui l’installazione di un ascensore, su un immobile sito nel territorio del predetto Ente;
– che, con atto del 8.6.2023, il responsabile del S.U.E. del Comune emetteva nei confronti dell’odierno ricorrente l’ordine di non effettuare l’intervento segnalato, assegnando un termine di dieci giorni all’istante per svolgere eventuali osservazioni e produrre documenti;
– che, con nota del 19.6.2023, il Comune adottava il diniego definitivo rispetto alla s.c.i.a. in questione, dichiarando, con successiva nota del 3.7.2023, la tardività di alcune osservazioni presentate dal privato, in quanto comunicate solo in data 19.6.2023;
– che il ricorrente impugnava innanzi a questo Tribunale i predetti atti, i quali, con sentenza n. 1320 del 28.11.2024, venivano annullati per violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990;
– che, a seguito di tale pronuncia, il Comune di Ceglie Messapica, con nota n. 37660 del19.12.2024, comunicava all’istante che avrebbe proceduto al riesame complessivo della s.c.i.a. da questi presentata, “valutando anche le osservazioni prodotte ed erroneamente ritenute tardive, nonché gli esiti degli ulteriori ed autonomi procedimenti previsti dalla legge”;
– che in pari data, con nota n. 37662, l’Ufficio Tecnico, VI Area Pianificazione del Territorio, del Comune esprimeva “parere favorevole ai soli fini urbanistici” in relazione alla pratica del ricorrente, provvedendo all’inoltro della medesimo ad altro ufficio per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 90 N.T.A. del P.P.T.R.;
– che tuttavia, sempre in data 19.12.2024, il medesimo Ufficio Tecnico adottava la successiva nota n. 37668, con la quale, espungendo dal testo ogni riferimento al parere urbanistico, confermava unicamente la rimessione della pratica all’ufficio competente, specificando che “La presente rettifica e sostituisce integralmente la precedente nota prot. 37662 del 19.12.2023”.
1.1 La parte impugna in questa sede tale ultimo atto, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico ordine di censure (“Violazione dell’art. 21 nonies della L. n.241/90. Violazione dell’art. 21 quinques della L. n.241/90. Violazione dell’art. 7 della L. n.241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento”).
Il ricorrente prospetta, più precisamente, che la nota n. 37668 impugnata sarebbe da qualificare come un annullamento d’ufficio avente per oggetto il precedente atto n. 37662 e, dunque, il favorevole parere urbanistico già reso; che, così facendo, l’Amministrazione comunale avrebbe tuttavia violato agli artt. 21-nonies e 21-quinques della L. n. 241/1990, non esplicitando “né le ragioni di illegittimità, all’esito di un’immediata istruttoria, poste a condizione dell’annullamento d’ufficio dell’atto, né le ragioni di pubblico interesse sopravvenuto o originario che abbiano condotto alla revoca attraverso il meccanismo dell’autotutela”; che, inoltre, l’Ente comunale avrebbe violato gli obblighi partecipativi di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990.
- Il Comune di Ceglie Messapica, pur riyualmente notificato, non si è costituito nel presente giudizio.
- All’udienza camerale del 10.3.2025, previo avviso della definizione del contenzioso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., nonché di possibili profili di inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
- Il presente ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Si rammenta invero che, ai fini dell’ammissibilità di un ricorso, occorre che in capo alla parte che agisce ai fini dell’annullamento di un atto amministrativo sia ravvisabile un interesse a ricorrere ex artt. 100 c.p.c. e 39, comma 1, c.p.a., il quale, secondo costante orientamento ermeneutico (ex plurimis, Cons. Stato, V, nn. 1572/2014 e 2439/2014; Id., IV, n. 812/2012), deve essere caratterizzato, tra l’altro, dagli attributi della attualità (dovendo, cioè, tale interesse sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere sino all’atto della decisione, non essendo comunque sufficiente la mera eventualità di una lesione della sfera giuridica dell’interessato) nonché della concretezza (dovendo l’interesse in questione essere valutato in relazione a una concreta ed effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva del destinatario dell’atto).
In ragione di ciò, per regola generale, deve dunque escludersi l’immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali, operando gli stessi in funzione esclusivamente strumentale rispetto all’emanazione dell’atto terminale del procedimento ed essendo, come tali, improduttivi di effetti esterni; dei medesimi atti deve, pertanto, essere esclusa la portata immediatamente lesiva rispetto alla situazione giuridica del privato, che si verifica soltanto con l’adozione dei provvedimenti finali (cfr., in senso similar, T.A.R. Lombardia, Milano, II, nn. 1039/2021 e 439/2020).
Vale ancora la pena evidenziare che, sebbene la giurisprudenza abbia nel corso del tempo ammesso, in taluni casi, la possibilità di un’immediata impugnativa anche di atti infraprocedimentali, una simile possibilità resta comunque vincolata a fattispecie di carattere eccezionale, riscontrabili quando l’atto produca ex se effettivi immediatamente lesivi ovvero determini un definitivo arresto del procedimento in essere (sul punto, ex multis, Cons. Stato, III, n. 4613/2023 e n. 7476/2019; Id., IV, n. 2961/2011; Id., Ad. Plen., n. 8/1986).
Tali eccezionali ipotesi non ricorrono, tuttavia, nella vicenda di causa.
Nel caso di specie, infatti, anche a prescindere dalla qualificazione da conferire all’atto oggetto di impugnazione (la cui riconduzione all’espressione di un potere di secondo grado appare, per vero, poco condivisibile, tale tipologia di potere potendo ravvisarsi unicamente rispetto ad atti di amministrazione attiva, e non anche di tipo consultivo), è di tutta evidenza che la nota comunale n. 37668 del 19.12.2024 costituisce atto la cui rilevanza resta circoscritta all’ambito del procedimento nel quale è stato reso, non essendo idoneo a produrre pertanto alcun effetto esterno a carattere lesivo in assenza di una eventuale determinazione finale negativa – non risultante allo stato – adottata dall’Amministrazione procedente.
È, d’altro canto, parimenti pacifico che l’atto in gravame non ha comportato alcun arresto del procedimento de quo, come si evince dalla nota n. 5224 del 18.2.2025 adottata dall’Ufficio dei Beni Paesaggistici del Comune di Ceglie Messapica, che dà conto di un’attività istruttoria ancora in essere (cfr. deposito di parte ricorrente del 6.3.2025).
- Per le suesposte argomentazioni, non riscontrandosi nell’odierna vicenda di giudizio nessuna delle eccezionali ipotesi legittimanti la parte a un’immediata impugnazione dell’atto infraprocedimentale, non reputandosi quest’ultimo immediatamente lesivo della sfera giuridica dell’istante, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. b), c.p.a.
- Nessuna statuizione deve essere resa in ogni caso in punto di spese di lite, attesa la mancata costituzione nel presente giudizio dell’Amministrazione intimata.