Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 27 febbraio 2025 n. 5236
PRINCIPIO DI DIRITTO
Spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo( ovvero come nella specie non lo sia più), senza che da tale competenza possano risultare escluse.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile a decidere sulla domanda con la quale il signor […] chiede la condanna dell’Inps al risarcimento del danno sofferto per effetto del ritardo nell’emanazione del provvedimento di riconoscimento della pensione;
1.1. […] come è noto, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il quale va identificato in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice ed anche in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass. s.u. 24/01/2024 n. 2368 ma già Cass. s.u. 31/07/2018 n. 20350 e 16/05/2008 n. 12378);
- Ciò posto va qui ribadito che rientrano nella giurisdizione in via esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, le controversie che hanno ad oggetto la sussistenza del diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, la misura della prestazione e la sua decorrenza anche laddove si alleghi l’inadempimento dell’ente obbligato o il suo adempimento inesatto (cfr. Cass. s.u. 27/03/2017 n. 7755, 09/06/2016 n. 11869);
- E dunque appartengono alla giurisdizione del giudice contabile – che, come è noto, nello specifico è estesa al merito con poteri anche istruttori per l’accertamento e la valutazione dei fatti – nell’ambito delle domande relative all’accertamento del diritto alla pensione quelle relative all’anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante […];
2.1. Quelle di accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione.
2.2. Quelle di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr. Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). Si tratta, in tutti questi casi, di profili funzionali all’ottenimento o alla misura della pensione (cfr. Cass. s.u. 26/09/2020 n.28020 e 26252 del 2018 cit.);
2.3. A ciò si aggiunga che si è ritenuto che rientri nella giurisdizione del giudice contabile anche la controversia con la quale a fronte di un tardato adempimento nel riconoscimento della prestazione pensionistica si rivendichi il diritto a vedersi corrispondere sulle somme pagate in ritardo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. s.u. 11/01/1997 n. 190 16/12/1994 n. 10799).
- In definitiva, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo(ovvero come nella specie non lo sia più), senza che da tale competenza possano risultare escluse, ad esempio, le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (Cass. s.u. n. 190 del 1997 cit., 07/11/2000 n. 1149, 16/01/2003 n. 573) ed anche le domande di risarcimento del danno per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. s.u. 07/01/2013 n. 153 e 27/02/2013 n. 4853);
- Anche la domanda conseguenziale di risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento della prestazione e pagamento dei ratei, perciò, è devoluta alla cognizione del giudice contabile in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.;
4.1.Nella giurisdizione del giudice contabile rientrano in sostanza tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale (cfr. Cass. s.u. n. 153 del 2013 cit. ed ivi le richiamate Cass. s.u. 14/06/2005 n. 12722, 18/03/1999 n. 152, e la già citata Cass. s.u. n. 153 del 2003);
4.2. La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica pertanto l’appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. oltre alla già citata cass. s.u. n. 153 del 2013 anche cass. s.u. 31701/2008 n. 2298 e già Cass. s.u. 08/08/1994 n. 7268) – nella specie connessa ai tempi di erogazione della prestazione – quali che siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati;
- In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale dovrà essere riassunto il giudizio ed alla quale è demandata la regolazione delle spese del presente regolamento.