Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 13 marzo 2025 n. 3
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
- Ritiene l’Adunanza Plenaria che vada esaminato con priorità il terzo quesito posto con l’ordinanza di rimessione.
- L’art. 1, comma 813, della menzionata legge n. 207 del 2024 ha sostituito il sopra riportato comma 5, disponendo che, “Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato”.
- Va esaminata la questione se la modifica del comma 5 dell’art. 13-ter, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, rileva anche anche per i ricorsi depositati in precedenza, poiché in tal caso diventerebbero irrilevanti i primi due quesiti.
- Ritiene al riguardo il Collegio che la nuova disposizione si applica anche per i ricorsi proposti prima del 1° gennaio 2025.
- Si tratta, infatti, di una disposizione di natura processuale, attributiva al giudice di un potere valutativo in ordine all’incidenza del superamento, non autorizzato, dei limiti dimensionali degli atti processuali, sul celere e spedito andamento del giudizio. Tale natura si ricava, incontrovertibilmente, dall’incipit dell’art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024, secondo cui, le modifiche apportate al citato art. 13-ter, comma 5, rispondono “Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio”.
- La nuova formulazione – nel prevedere che nel caso di superamento dei limiti dimensionali il giudice possa disporre il pagamento di una somma commisurata, nel massimo, al doppio del contributo unificato e, “ove occorra”, anche in aggiunta a quello già versato – ha inteso bilanciare due contrapposti interessi: quello del privato a esercitare nella maniera più ampia e ritenuta più congrua il proprio diritto di difesa; quello pubblico a evitare negative incidenze sul “servizio giustizia”, rilevando il principio di ragionevole durata del processo, fissato dall’art. 111 Cost., che trova attuazione, per il giudizio amministrativo, negli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 295, e 10 giugno 2014, n. 2963; Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400).
- La natura processuale del nuovo art. 13-ter, comma 5, comporta che, in assenza di un’apposita disciplina transitoria, esso si applica anche ai ricorsi depositati antecedentemente al primo gennaio 2025.
- Rileva il principio tempus regit actum, per il quale gli atti del processo ancora da compiere sono soggetti alle disposizioni vigenti al momento in cui sono adottati, indipendentemente dal momento in cui il giudizio a cui si riferiscono è stato instaurato (sul principio tempus regit actumin materia processuale, cfr. Corte Cost., 4 aprile 1990, n. 155; Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1295; Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4309; Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3688; Cass. Pen. Sez. V, 7 maggio 2024, n. 17965).
- In conclusione, l’Adunanza Plenaria, enuncia il seguente principio di diritto: ”L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025″.
- Per l’applicazione al caso concreto dell’affermato principio di diritto, la causa va restituita alla Sezione rimettente, che deciderà su tutte le altre questioni, anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.