Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 12 agosto 2021 n. 22746
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Questa Corte (ex multis, Cass., sez. un., 22/08/2019 n. 21607) ha più volte affermato, in fattispecie similari, che in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative aprocedure concorsualinell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.
- Inparticolare, si è affermato (Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito de pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante„ anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza d’una contestazione che investel’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.P.R. n. 165/2001 (v. Cass. Sez. Un. 20/12/2016, n. 26272; Cass. Sez. Un. n. 10404/13, cit.; Cass. Sez. Un. 16/11/2009, n. 24185).
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nelle quali deve ritenersi compresa anche una controversia, come quella oggetto del presente giudizio, promossa da chi aspira all’assunzione e contesta la scelta della pubblica amministrazione di procedere ad altra selezione.
- Per le ragioni svolte deve ritenersi che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa va rimessa, previa cassazione della sentenza del TAR della Puglia 544/2008 dell’8/3/2008. 4. Nessun provvedimento deve essere adottato rig ardo alle spese di giudizio, trattandosi di e non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede (Cass n. 23143 del 26/09/2018).