Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 17 gennaio 2022 n. 1216
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- – Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto è inammissibile, conformemente alle conclusioni tratte dal Pubblico Ministero, in quanto,per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito del processo esecutivo. Tale affermazione, effettuata ab initio da Cass. S.U. n.1139 del 2000, è stata successivamente sempre confermata, da Cass. S.U. n. 19172 del 2005, da Cass. S.U. n. 4912 del 2006, da Cass. S.U. n. 26109 del 2007, da Cass. S.U. n. 13633 del 2008 e da Cass S.U. n. 10320 del 2016. I
In tempi più recenti ha trovato la sua indiretta conferma anche in Cass. S.U. n. 4880 del 2019, laddove le Sezioni Unite hanno giudicato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza, proprio sulla scorta delle differenze di fondo tra il giudizio di ottemperanza, ove al giudice amministrativo è attribuito uno spazio di cognizione, ed il procedimento esecutivo, ove questo spazio non esiste e non ha senso che si proceda all’individuazione del giudice avente giurisdizione a dirimere la controversia, perché non c’è neppure una controversia da dirimere né un procedimento di cognizione da decidere (da Cass. S.U. n. 4880 del 2019: “In relazione al secondo profilo d’inammissibilità, deve osservarsi che il giudizio di ottemperanza non costituisce un giudizio a natura esclusivamente esecutiva dal momento che il giudice dell’esecuzione gode di poteri cognitivi che implicano la potestà di interpretare, integrare e precisare, pur se entro determinati limiti, il dictum del giudice di cognizione (Cons. St., sez. V, 14 aprile 2016, n.1497; S.U. 24673 del 2009)”).
Ciò peraltro non priva le parti del potere di contestare la legittimità del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione, o del suo operato ma ciò dovrà essere fatto con gli strumenti propri del procedimento di esecuzione, cioè con le opposizioni esecutive. Lo stesso articolo 41 cod.proc.civ. specifica che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto finche la causa non sia decisa nel merito in primo grado, presupposto che non è concepibile nell’esecuzione forzata sia perché non vi è controversia da decidere, sia perché non si tratta di un processo che si sviluppa in più gradi. Nel caso di specie, peraltro, il procedimento si è anche concluso, in quanto è stata emessa l’ordinanza che indica le modalità per l’esecuzione del rilascio.
Si aggiunga che l’articolo 279 n. 1 cod.proc.civ. impone la forma della sentenza quando si pronuncia su questioni di giurisdizione, mentre il giudice dell’esecuzione non decide mai con sentenza. Infine, l’articolo 59 della legge n. 69 del 2009 fissa per la translatio iudícii il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato dalla pronuncia, indicazione che necessariamente si riferisce alla decisione del giudice della cognizione, posto che le decisioni del giudice dell’esecuzione non sono suscettibili di giudicato ma possono esclusivamente produrre un effetto “pro iudicato”, rimanendo non attaccabili in caso di mancato esperimento di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi.
In parallelo, anche la contestazione della competenza del giudice dell’esecuzione e le relative decisioni non possono essere impugnate con regolamento di competenza ma avverso di esse deve essere proposta l’opposizione agli atti esecutivi, all’interno della cui fase di cognizione è proponibile il regolamento di competenza (v. Cass. n. 8172 del 2018). Ne consegue che, nell’ambito di una esecuzione di obblighi di fare (nel caso di specie, relativa al rilascio di un immobile), ex art. 612 c.p.c., la contestazione relativa alla violazione dei limiti ai poteri del giudice dell’esecuzione di ordinare un facere all’esecutato, qualora vengano previste modalità involgenti aspetti autorizzatori riservati alla Pubblica amministrazione, può essere formulata solo con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi ma non con lo strumento del regolamento preventivo di esecuzione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese