Tar Calabria – Catanzaro, Sezione II – sentenza 12 luglio 2024, n. 1140
PRINCIPIO DI DIRITTO
Secondo la giurisprudenza, ogni questione relativa al recesso esercitato nel corso del rapporto contrattuale riguarda l’esercizio di diritti potestativi iscrivibili nell’autotutela di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2015, n. 2562); inoltre, la revoca che deriva da una serie di inadempimenti delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale instauratosi, è un atto privo di contenuto provvedimentale, quando, tenuto conto del suo contenuto sostanziale, esso non può dirsi frutto della spendita di potere pubblicistico, ma dell’esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, coinvolgendo non già violazioni di regole dell’azione amministrativa, bensì diritti soggettivi inerenti a un rapporto di natura privatistica, riservato alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario (TAR Sardegna, Sez. II, 15 gennaio 2021, n. 15).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La decisione verte su un ricorso promosso davanti al TAR da parte di un architetto nei confronti del Comune di […] che si è visto revocare l’incarico con nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di […] in quanto gli elaborati da questi trasmessi all’amministrazione in data […] non avrebbero recepito gli indirizzi concordati […].
Il ricorrente architetto deduceva:
-la violazione della clausola compromissoria contenuta nell’art. 8 del disciplinare di incarico, anche sub specie di illegittima adozione di un provvedimento autoritativo per definire una controversia insorta tra le parti;
-la violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
-la violazione dell’art. 21-sexies l. n. 241 del 1990, non sussistendo le condizioni per il recesso dal contratto.
Il Comune di […] si è costituito difendendo la propria posizione nel merito, ma eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
In Camera di Consiglio […] sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il TAR ha ritenuto che:
-l’atto adottato dal Comune di […], benché assunto nelle forme di un atto amministrativo, intende intervenire su un rapporto contrattuale, dissolvendolo;
– la controversia, nella sua sostanza, non attiene quindi all’esercizio di poteri autoritativi, né riguarda una materia in cui il giudice amministrativo sia dotato di giurisdizione esclusiva;
– anche l’affidamento di alcuni incarichi ad altri professionisti viene impugnata solo in dipendenza dell’affermata illegittimità della revoca dell’incarico;
– indipendentemente dalla qualificazione civilistica da dare all’atto del Comune di […] (esercizio di un preteso diritto di recesso; accertamento dell’intervenuta risoluzione ai sensi dell’art. 1454 c.c.) la giurisdizione spetta comunque al giudice ordinario;
– secondo la giurisprudenza, ogni questione relativa al recesso esercitato nel corso del rapporto contrattuale riguarda l’esercizio di diritti potestativi iscrivibili nell’autotutela di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2015, n. 2562); inoltre, l’atto che, pur autoqualificandosi come revoca e richiamando le disposizioni che tale potere disciplinano, si fonda su una serie di inadempimenti delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale instauratosi, è privo di contenuto provvedimentale, quando, tenuto conto del suo contenuto sostanziale, esso non può dirsi frutto della spendita di potere pubblicistico, ma dell’esercizio del diritto potestativo di risolvere il contratto, coinvolgendo non già violazioni di regole dell’azione amministrativa, bensì diritti soggettivi inerenti a un rapporto di natura privatistica, riservato alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario (TAR Sardegna, Sez. II, 15 gennaio 2021, n. 15);
– spetta altresì al giudice ordinario, d’innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, conoscere dei rapporti tra la controversia proponibile d’innanzi all’Autorità giudiziaria e la clausola compromissoria;
[…]