Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 18 gennaio 2022 n. 1454
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è inammissibile perché i motivi su cui esso si fonda non sono riconducibili al paradigma di cui all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione.
16.1. Il primo motivo di ricorso denuncia, infatti, un error in judicando, vale a dire la violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990, dell’ articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 del Regolamento CE numero 1/2003, nell’interpretazione che la ricorrente ritiene doversene dare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In tale violazione il Consiglio di Stato sarebbe incorso, secondo la società Kuadra, nel ritenere sufficiente, ai fini della ricorrenza di un’intesa anticoncorrenziale per oggetto, la prova di tale oggetto, così omettendo ogni verifica in concreto parametrata al contesto economico-giuridico in cui detta intesa è destinata ad operare.
16.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, a propria volta, un error in procedendo, vale a dire la violazione dell’articolo 40 c.p.a. – e del principio di specificità dei motivi di ricorso al giudice amministrativo ivi fissato – in cui il Consiglio di Stato sarebbe incorso, secondo la società ricorrente, dichiarando inammissibile la doglianza mossa da quest’ultima in relazione al trattamento sanzionatorio inflittole; inammissibilità motivata sull’argomento che detta doglianza era stata formulata mediante il mero riferimento alle memorie depositate in sede procedimentale.
16.3. Si tratta di errori che, ove anche sussistenti, non inciderebbero sui limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.
- Come è noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6/2018, ha affermato, in esplicito dissenso con alcuni precedenti di queste Sezioni Unite, che «la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando … non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale» (§11), aggiungendo che «L’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU» giacché anche in tal caso si ricondurrebbe «al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all’istituto in esame non è il caso di tornare» (§14.1).
- Dopo la suddetta pronuncia della Corte costituzionale, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è andato consolidando il principio che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo,non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizionecosì da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (così SSUU. 32773/2018; nello stesso senso, tra le tante, le pronunce nn. 8311/2019, 27770/2020, 29653/2020, 36899/2021).
- Tale orientamento espressamente include anche gli errores in procedendo nell’area dell’insindacabilità delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti in sede di ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost.; si vedano, tra le tante, SSUU 7926/2019, SSUU 29082/2019, SSUU 34470/2019, SSUU 27546/2021 (non massimata).
- Si è altresì affermato, nell’ambito di detto indirizzo, che ilcontrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeonon integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio (SSUU 29085/2019; nello sesso senso, SSUU 6460/2020).
Con l’ulteriore precisazione che la non sindacabilità, da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione (cfr. SSUU 32622/2018).
- La conformità dell’esposto orientamento giurisprudenziale al diritto dell’Unione è stata affermatanella recente sentenza CGUE Randstad, menzionata nel precedente paragrafo 14, alla cui stregua non contrasta con tale diritto una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. § 81).
- Va pertanto data continuità ai precedenti richiamati nei paragrafi 18, 19 e 20 che precedono, ribadendo che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione si riferisce alle sole ipotesi di: a)difetto assoluto di giurisdizione, che ricorre quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); b)difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (violazione dei limiti esterni della giurisdizione).
Il controllo di giurisdizione non può invece estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme – sostanziali o processuali – di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea.
- Quanto alla sollecitazione al promovimento del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulle questioni sopra riportate nel precedente paragrafo n. 13 – rivolta dal ricorrente a queste Sezioni Unite nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c. – essa va disattesa, giacché la pronuncia su tali questioni da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbe funzionale a disvelare eventuali errori in cui il Consiglio di Stato possa essere incorso nell’interpretazione e applicazione di disposizioni sostanziali o processuali di diritto interno applicative del diritto dell’Unione; ma tali errori, per il principio fissato nel precedente paragrafo 22, non sarebbero comunque scrutinabili da queste Sezioni Unite, non attenendo a motivi di giurisdizione e non potendo quindi condurre in nessun caso alla cassazione dell’impugnata sentenza ai sensi dell’articolo 111, ottavo comma Cost..
- Il ricorso va dichiarato inammissibile.