Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 18 ottobre 2021 n. 28638
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Ritengono queste Sezioni unite che il primo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, ravvisandosi la sussistenza della giurisdizione delgiudice ordinariocon riferimento alla controversia oggetto di contestazione.
Occorre, infatti, rilevare che, nel caso di specie, la domanda dell’odierna società ricorrente – proposta dinanzi al Tribunale ordinario di Taranto – era rivolta all’ottenimento di una tutela possessoria ex art. 1168 c.c. contro l’esecuzione coatta della sottrazione della struttura cimiteriale alla disponibilità della stessa sulla scorta di un’asserita intervenuta risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti.
Invero, dal “petitum sostanziale” dedotto con l’iniziale domanda possessoria (v. la relativa riproduzione riportata pag. 5 del ricorso proposto dinanzi a queste SU), si evince inequivocamente che la E. aveva configurato come spoglio la condotta materiale ascritta al Comune di Taranto “previo accertamento e dichiarazione incidenter tantum dell’illegittimità dei provvedimenti amministrativi presupposti” siccome adottati in carenza di potere ed incidenti sulla fase privatistica del “project financing” di cui alla convenzione intercorsa tra le parti nel 2004 ed integrata con atto aggiuntivo nel 2010.
In particolare, deve evidenziarsi come l’intervento del Comune di Taranto si sia venuto a concretizzare nella fase di svolgimento del rapporto, con l’adozione di una determina con la quale era stata dichiarata l’intenzione di ottenere la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1454 c.c., con un’iniziativa perciò unilaterale dell’ente territoriale sulla base di un meccanismo di natura privatistica, ragion per cui, attraverso questo atto e la conseguente immissione in possesso della struttura cimiteriale (denunciata come illegittima dalla ricorrente), lo stesso ente ha dimostrato di aver agito secondo le regole del diritto privato contrattuale, donde la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione della conseguente tutela possessoria azionata dalla società oggi ricorrente.
E ciò sulla scorta della configuratasi carenza di potere in concreto in capo al citato Comune che, in quanto tale, non avrebbe consentito il ricorso del medesimo ad avvalersi legittimamente della facoltà prevista dall’art. 823, comma 2, c.c., come erroneamente ritenuto dalla Corte tarantina.
Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite la P.A., una volta esauritasi la fase pubblicistica addivenendo poi alla stipula di una conseguente convenzione in esito all’aggiudicazione dell’opera a seguito della procedura di evidenza pubblica, si innesta una successiva fase a connotazione privatistica relativa al profilo esecutivo caratterizzato da una serie di contrapposte obbligazioni e nella quale si individuano le ragioni (e il relativo procedimento) per contestare eventuali inadempimenti, per formalizzare diffide all’esecuzione di prestazioni e anche per dar corso alla eventuale risoluzione della convenzione in presenza di condotte omissive o gravemente carenti (cfr. SU n. 28804/2011, n. 2482/2017 e, da ultimo, Cass. n. 5504/2020).
E, con riferimento al caso di specie, è emerso che, proprio nel corso dell’esecuzione del rapporto (derivante dal presupposto contratto di appalto concluso a seguito di procedura di affidamento in regime di project financing relativo alla progettazione, alla costruzione, all’ampliamento e alla gestione del cimitero di Taranto in località “Talsano”) e in dipendenza di contrasti insortci tra le parti, il Comune di Taranto ebbe a procedere prima alla diffida ad adempiere in data 23 marzo 2011 e, poi, alla determina n. 80 del 20 febbraio 2013 con cui il dirigente comunale dichiarò la convenzione “risolta di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.”, con pronuncia di decadenza dalla concessione, cui seguì la conforme presa d’atto da parte della Giunta comunale con deliberazione in pari data.
Appare evidente che tali atti del citato Comune afferivano alla fase privatistica del conseguente rapporto contrattuale in cui le parti si collocavano in una posizione paritetica e lo stesso fatto di essersi testualmente avvalso del rimedio previsto dall’art. 1454 c.c. in funzione della successiva risoluzione del contratto rende manifesto l’intento dello stesso Comune di aver voluto dar seguito a strumenti non dotati di natura auto ritativa.
In definitiva, dal complesso delle argomentazioni svolte, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla controversia possessoria introdotta dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Taranto, con il conseguente accoglimento del primo motivo ed il correlato assorbimento del secondo. Da ciò derivano la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi dell’art. 382, comma 1, c.p.c., al Tribunale ordinario di Taranto, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.