Cass. pen., sez. V, sentenza 10 febbraio 2022, n. 4890
PRINCIPIO DI DIRITTO
In tema di stalking non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell’impugnazione
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Il ricorso è, complessivamente, infondato.
1.II primo motivo è, al contempo, manifestamente infondato e proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
Manifestamente infondata è la deduzione che, nel denunciare l’assenza di motivazione quanto all’evento del reato, non si confronta con la ratio dedicendi della sentenza impugnata che, nel reputare sussistente la continuazione prospettata dallo stesso imputato al giudice di primo grado – con analoga condotta, posta in essere in danno delle medesime persone offese, oggetto di giudicato, ha iscritto i fatti per cui si procede in un’unica deliberazione illecita, riconducendoli ad una prosecuzione delle vessazioni poste in essere, anche in forma mediata, in danno di P.S.- effettiva destinataria anche delle condotte rivolte ai familiari – indotta a mutare le proprie abitudini di vita, come confermato dal riferimento alla querela della S., non contrastata con il ricorso che, anzi, si riferisce alla pendenza di un ulteriore procedimento penale (RGNR 15256/2019) in corso;
versata in fatto e, pertanto, finalizzata ad introdurre una inammissibile rivalutazione delle prove (per tutte Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), è, invece, la deduzione che – proponendo una diversa lettura del rallentamento dell’autoveicolo condotto dall’imputato in concomitanza con la marcia dell’auto sulla quale viaggiavano i genitori della S.- pretende di ricondurre alle condizioni della viabilità l’affiancamento dei mezzi, trascurando le espressioni ingiuriose e minatorie rivolte alla coppia.
In primo motivo è, pertanto, inammissibilmente proposto.
- Il secondo motivo è, invece, infondato.
Il tema introdotto con il secondo motivo investe, nell’ordine, la procedibilità del reato contestato e l’efficacia estintiva degli atti abdicativi, accettati dall’imputato, depositati – nelle more della pendenza del termine di impugnazione della sentenza di secondo grado – presso la cancelleria della Corte d’appello di Brescia.
2.1. In riferimento alla prima questione, reputa il Collegio che la fattispecie all’odierno vaglio sia, effettivamente, procedibile a querela di parte; e tanto già sul piano della contestazione, non risultando enunciato in rubrica, con la necessaria specificazione, che la condotta è stata realizzata con minacce reiterate ed integranti i caratteri della circostanza aggravante di cui all’art. 612 c.p., comma 2.
Applicando i principi autorevolmente espressi da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 ed esaltandone la funzione garantistica in relazione ad ogni elemento della contestazione che implichi conseguenze sfavorevoli per l’imputato, Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 2021, C., Rv. 280258 ha condivisibilmente affermato come, in tema di atti persecutori, ai fini della irrevocabilità della querela ai sensi dell’art. 612-bis c.p., comma 4, sia necessario che nella imputazione sia contestato in modo chiaro e preciso che la condotta è stata realizzata, congiuntamente, con minacce reiterate ed integranti i caratteri della circostanza aggravante di cui all’art. 612 c.p., comma 2; contestazione nel caso di specie non esplicitamente formulata.
In ogni caso, la descrizione delle concrete modalità della condotta, se pure evoca in fatto la reiterazione di minacce, tali dovendosi ritenere tanto le esplicite espressioni rivolte ai coniugi S. che l’ambiguo riferimento – nella messaggistica intercorsa con il C. – alla restrizione della libertà subita dall’imputato in conseguenza di precedenti denunce – esclude, tuttavia, i caratteri di gravità che, in funzione selettiva, devono essere conformati al livello di offensività delineato dall’art. 612 c.p., comma 2.
Le conformi sentenze di merito, del resto, non contengono in alcun passaggio la delibazione della gravità delle minacce in concreto ravvisate.
Non si verte, pertanto, nel caso in esame in una ipotesi di irrevocabilità della querela.
2.2. Gli atti abdicativi non dispiegano, tuttavia, effetto sulla procedibilità.
2.2.1. Fermo restando che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato – come nel caso al vaglio – tempestivamente proposto (ex multis Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138, nel solco dell’insegnamento di Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), il quesito a cui occorre dare risposta è se il predetto effetto estintivo possa riconoscersi nei casi in cui gli atti di remissione ed accettazione si siano perfezionati in sede extraòòprocessuale e siano stati depositati presso la cancelleria del giudice a quo. Il ricorrente rappresenta, infatti, di avere in attuazione dei reciproci impegni assunti nell’ambito di una transazione, allegata agli atti del diverso procedimento penale RGNR 15256/2019 – depositato il 25 giugno 2020 “dinanzi al funzionario delegato dalla Corte d’appello di Brescia” gli atti di remissione ed accettazione già formati, attraverso i procuratori speciali delle parti, con reciproche dichiarazioni allegate al ricorso.
2.2.2. Ritiene il Collegio che siffatta modalità di presentazione degli atti abdicativi non rispetti le formalità prescritte dalla legge.
Nella sentenza di questa Sezione, già richiamata (n. 3034 del 2021, Rv. 280258), è stato, invero, ribadito l’indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di atti persecutori, è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p., e:340 c.p.p., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità (N. 18477 del 2016 Rv. 266528).
L’esplicito riferimento normativo indicato evidenzia, infatti, come solo la ricezione degli atti da parte della polizia giudiziaria possa soddisfare, per esplicita scelta del legislatore, le esigenze di effettiva verifica della libertà di autodeterminazione della parte offesa che la previsione della dimensione esclusivamente processuale della remissione sottende; verifica che, invece, non può adirsi assolta dal deposito degli atti, formati ex ante dai procuratori speciali delle parti, “dinanzi al funzionario delegato dalla Corte d’appello di Brescia”, trattandosi di adempimento essenzialmente finalizzato alla trasmissione dei documenti alla Corte di cassazione, a corredo del ricorso, e non già a soddisfare il requisito dell’assenza di coartazione già richiamato.
Per altro verso, il riferimento alla transazione depositata in altro procedimento, contenente la mera enunciazione delle condizioni rimesse a successive determinazioni delle parti, poi effettivamente assunte, esclude ex se che in quella diversa e precedente sede processuale si sia perfezionato il procedimento estintivo del reato in esame.
La natura processuale dei reciproci atti di remissione-accettazione non può, infine, reputarsi assolta nella presente sede di legittimità, dove i procuratori delle parti non sono comparsi, in tal modo introducendo mediante allegazione al ricorso documenti formati in sede extra-giudiziale, al di fuori della necessaria verifica richiesta dall’art. 612-bis c.p., comma 4.
2.2.3. Deve essere, pertanto, qui affermato come, in tema di atti persecutori, non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell’impugnazione, in quanto atto non perfezionato davanti all’autorità giudiziaria, nè davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l’art. 612-bis c.p., comma 4, facendo riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con tali modalità.
Il secondo motivo è, pertanto, infondato.
- Al rigetto del ricorso consegue, ex ari:. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- In riferimento alla natura della contestazione, deve essere disposto l’oscuramento dei dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto imposto dalla legge.