<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 20 ordinanza 2020 n. 22810</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="2"> <li style="font-weight: 400;"><em> Conformemente alle conclusioni del Procuratore generale, deve essere dichiarata<strong>la giurisdizione della Corte dei conti</strong>.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.1. Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile allorché la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, <strong>da alcun giudice</strong>, sicché quest’ultimo è tenuto ad “arretrare” rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (più di recente, Cass. Sez.Un. 9/3/2020, n. 6690; v. pure Cass. Sez. Un. 28/2/2020, n. 5595; Cass. Sez. Un. 11/9/2019, n. 22711; Cass., Sez.Un., 25/3/2019, n. 8311).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione è dunque ammissibile solo quando <strong>manchi</strong> nell’ordinamento una norma di diritto <strong>astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio</strong>.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2. Nel caso di specie, l’assunto della ricorrente poggia su un’interpretazione restrittiva dell’art. 172, lett. d) del d.lgs. 174/2016 cit., in forza della quale tale norma non «creerebbe» un’azione di responsabilità, da aggiungersi a quelle esperibili dalla Procura della Corte dei conti, ma avrebbe un valore «meramente ricognitivo» della possibilità di agire in giudizio, sempre che una norma – di valore sostanziale – configuri un’azione tipica, di competenza del giudice contabile, norma che, nella specie, non esisterebbe.</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="3"> <li style="font-weight: 400;"><em> Un tale assunto non può essere condiviso.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>A norma degli artt. 103, comma secondo, Cost.; 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214; 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603; 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858; 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) – alla Corte dei conti è attribuita una <strong>giurisdizione tendenzialmente generale in materia</strong> di <strong>contabilità pubblica</strong> (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, n. 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, n. 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, n. 237).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.1. È stato altresì precisato che gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione; rimane irrilevante – invece – la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/03/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Cass. Sez. Un., n. 16014/2018, cit.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2. La qualifica di agente contabile deve così essere riconosciuta alla <strong>società concessionaria del servizio di riscossione</strong> delle imposte, essendo quest’ultima incaricata, in virtù di una <strong>concessione contratto</strong>, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il <strong>maneggio</strong> nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento (Cass. Sez. Un. 20/12/2018, n. 33016; Cass., Sez. Un., 16/11/2016, n. 23302; Cass., Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass., Sez. Un., 10/04/1999, n. 237); e va qualificata “giudizio di conto” ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (Cass. Sez. Un., n. 5559/2010, cit.; Cass., Sez. Un., n. 16014/2018, cit.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.3. La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria </em><strong>vis expansiva</strong><em> in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. Sez. Un. 18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass., Sez. Un.19/5/2016, n. 10324; Cass. 24/11/2009, n. 24671; Cass. Sez.Un. 16/12/2009, n. 26280).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.3. Alla luce di queste coordinate, l’Agenzia delle entrate-riscossione, in quanto incaricata di riscuotere i tributi imposti dal Consorzio stradale, ha certamente la veste giuridica di <strong>agente contabile</strong> ed il presente giudizio, in quanto ha ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere tra il soggetto concessionario della riscossione e l’ente impositore, ha natura di giudizio di conto (arg. ex art. 20 comma 4, D.Lgs. n. 112/1999), rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti (Cass. Sez. Un. 24/3/2017, n. 7663).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="4"> <li style="font-weight: 400;"><em> Né può sostenersi che l’avvio del giudizio contabile senza il previo esperimento del procedimento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 d. lgs. n. 112 del 1999 configuri un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, apparendo evidente che tale omissione – riguardando una modalità procedimentale relativa al giudizio ad istanza di parte -può al più dar luogo ad un </em>error in procedendo<em>, e dunque ad una questione relativa ai limiti interni della giurisdizione contabile, il cui controllo è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione (in tal senso, Cass. Sez. Un. 5595/2020, cit.).</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.1. Vanno infatti richiamati i principi già espressi da questa Corte in controversie analoghe, in forza dei quali, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale per i danni derivati all’erario dalla <strong>mancata esazione dei ruoli consegnati per la riscossione al concessionario</strong>, anche prima ed indipendentemente dallo svolgimento del procedimento amministrativo di accertamento del diritto al rimborso o al discarico delle quote d’imposta anticipate e dichiarate inesigibili – </em>ex<em> art. 85 del d.P.R. n. 43 del 1988 e, successivamente, artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 – , non sussiste violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, venendo piuttosto in rilievo le modalità ed il tempo del suo esercizio (Cass. Sez. U. 11/5/2009, n. 10667; Cass. Sez. Un. 6/4/ 2018, n. 8568; cfr. pure Cass. Sez. Un. 29/10/2014, n. 22951).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.2. E sempre in conformità a quanto da tempo affermato da questa Corte, sia pure con riferimento all’art. 58 R.D. 13/8/1933, n. 1038 (la cui formulazione è oggi sostanzialmente ripresa dall’art. 172, lett. d) d.lgs. 174/2016), va precisato che con la previsione di “altri giudizi ad istanza di parte”, il legislatore ha introdotto una <strong>categoria residuale</strong>, <strong>aperta</strong>, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero, con l’unico limite che si verta <strong>in materia assegnata alla giurisdizione della Corte dei conti</strong> (Cass. Sez. Un. 10/2/2009, n. 5463).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="5"> <li style="font-weight: 400;"><em> Non sussiste neppure la dedotta violazione dei limiti interni della giurisdizione.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.1. Come emerge dalla lettura del ricorso e del controricorso, la domanda proposta da Consorzio stradale di viale Cortina d’Ampezzo ha ad oggetto l’accertamento dei rapporti di dare e avere tra le parti in causa e la conseguente responsabilità dell’agente incaricato della riscossione per la condotta inadempiente tenuta nell’esercizio della sua attività in ordine alla gestione dei crediti tributari dell’ente.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2. Si tratta, pertanto, di controversia strettamente attinente alla materia contabile, attesa la natura di agente contabile della società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte (Cass. Sez.Un. 16/11/2016, n. 23302) e la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’ente e l’Ader, dal momento che quest’ultima si inserisce nell’”iter” procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo (Cass. Sez.Un. 16/12/2009, n. 26280).</em></p> <ol start="6"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Conclusivamente, la giurisdizione è del giudice contabile, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio e che provvederà anche a regolare le spese del presente regolamento.</em></li> </ol>