<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 18 febbraio 2021 n. 4371</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>E’ pacifico in atti che, nell’originario atto introduttivo proposto innanzi al Tribunale civile ordinario, poi riproposto, in virtù della traslatio iudici, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Antonio Alì chiese il ristoro dei danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza della realizzazione dell’opera pubblica, consistente nel lotto stradale SS106/Palizzi-Caulonia comprensivo dello svincolo di Marina di Gioisoa Jonica, rassegnando, in particolare, che l’immobile di sua proprietà e il piazzale circostanze, avevano riportato lesioni, in corrispondenza dei nodi della struttura, in ragione delle vibrazioni provocate dai lavori di approntamento dei piloni di sostegno della SS 106;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>non è, pertanto, revocabile in dubbio che l’oggetto del contendere vada identificato, sulla base della domanda, nel risarcimento dei danni patiti dal privato, in conseguenza della materiale realizzazione dell’opera pubblica, e, in particolare, delle continue vibrazioni determinate dai macchinari utilizzati dalle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2016 n. 2052; Cass. Sez. U. 25 febbraio 2016 n.3732; Cass. Sez. Un. 21 settembre 2017 n.21975; Cass. Sez. U. 12 dicembre 2018 n.32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass. Sez.U. 11 novembre 2019 n.29088) ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall’illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell’opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievio la violazione del generale dovere di neminem laedere);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>dalla lettura dell’atto introduttivo, come già detto, non risulta che l’attore abbia prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoratitivi di cui si sia denunciata l’illegittimità;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>sono, quindi, condivisibili le conclusioni scritte del pubblico ministero il quale ha sottolineato che il provvedimento del quale le attività dannose possono costituire l’esecuzione rimane estraneo rispetto all’oggetto del giudizio, come sopra individuato, non ermegendo alcun riferimento allo stesso e che l’azione dannosa appare in rapporto di mera occasionalità con il già compiuto e definito esercizio del potere pubblico;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>sulla domanda, pertanto, la giurisdizione appartiente al giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong> </strong></p>