Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 21 giugno 2024 n. 17261
PRINCIPIO DI DIRITTO
In presenza di pedissequa riproduzione del pressoché integrale e letterale contenuto degli atti processuali, va dichiarato non soddisfatto il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”. Lamentano che la corte territoriale avrebbe dovuto sia pronunciarsi sulla responsabilità del convenuto principale, ovvero del Comune di Grumo Appula, sia sulla responsabilità del terzo chiamato Acquedotto Pugliese, ed invocano a sostegno il principio di estensione automatica della domanda anche al suddetto terzo chiamato.
- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.”. Lamentano che la corte territoriale ha errato nel ritenere che i Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 di 8 germani Regina Domenico e Mario, parti totalmente vittoriose nel giudizio di primo grado, dovessero proporre appello incidentale.
- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c.” Lamentano che la corte di merito ha escluso la responsabilità del Comune di Grumo Appula perché ha ricondotto causalmente i lamentati danni alla tracimazione della fogna nera senza tener conto delle risultanze peritali né del rapporto rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
- Con il quarto motivo, dedotto subordinatamente al terzo, i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, pur evidenziatosi nel processo come oggetto di discussione tra le parti”. Nuovamente lamentano, in relazione al vizio di omesso esame, la mancata considerazione delle risultanze peritali e del verbale di intervento.
- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cpc: violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 1, cpc”. Lamentano nuovamente che la corte territoriale è incorsa in un erroneo apprezzamento sull’esito delle prove.
- Con il sesto motivo, dedotto in via subordinata al quinto, i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, pur evidenziatosi nel processo come oggetto di discussione tra le parti”. Lamentano che la corte di merito non ha correttamente apprezzato le risultanze probatorie acquisite ed in particolare non ha considerato il verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti nell’occorso.
- Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano “in relazione Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5 di 8 all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.” Lamentano che erroneamente la corte di merito ha escluso che il Comune di Grumo Appula esercitasse un potere di custodia sulla res, sul falso presupposto di una convenzione stipulata tra il Comune medesimo e l’Acquedotto Pugliese.
- Con l’ottavo motivo, dedotto subordinatamente al settimo, i ricorrenti denunciano “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo nel giudizio, pur evidenziatosi nel processo come oggetto di discussione tra le parti”. Nuovamente censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il Comune non fosse titolare di un potere di custodia, mentre doveva essere valorizzato il fatto che il Comune era ente proprietario sia della rete fogna bianca sia della rete fogna nera.
- Rileva il Collegio che il ricorso risulta redatto in violazione del dovere di chiarezza e di sinteticità espositiva degli atti processuali.
Nel caso di specie, i ricorrenti si dilungano, per ben 115 pagine, nella ripetizione del contenuto della sentenza impugnata, nella trascrizione di atti e documenti dei precedenti gradi di giudizio, frammista ad incidentali proprie valutazioni ed alla ripetizione delle medesime censure.
Siffatta eccessiva e sovrabbondante esposizione, da un lato, implica la lettura di una imponente massa d’informazioni su fatti processuali e sostanziali ripetutamente illustrati ma irrilevanti ai fini della decisione, dall’altro rende conclusivamente impossibile un’idonea focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 di 8 decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate.
L’irragionevole estensione del ricorso – che di per sé non è normativamente sanzionata – pregiudica quindi l’adeguata intellegibilità delle questioni, perché rende oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità (cfr. Cass., 30/09/2014 n° 20589; Cass., 21/03/2019, n. 8009, Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552; Cass., 7600/2023).
La pedissequa riproduzione del pressoché integrale e letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; e, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto – ovvero anche quello di cui non occorre sia informata – la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. Cass., 03/02/2023, n. 4300, nonché Cass., Sez. Un., 11/04/2021, n. 5698; Cass., 22/02/2016, n. 3385; Cass., 19/05/2017, n. 12641).
D’altra parte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri contro Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 di 8 di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così Cass., 14/03/2022, n. 8117).
- In conclusione, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza; con distrazione a favore del difensore, che si dichiara antistatario.