Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 07 ottobre 2024, n. 26109
PRINCIPIO DI DIRITTO
La regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che s’invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento, ovvero alla correlata tutela effettivamente richiesta.
Il contratto infine concluso tra pubblica amministrazione e privato resta infatti – e tipicamente – un atto di espressione dell’autonomia privata (art. 1322 cod. civ.), che ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.), pertanto idoneo a spiegare effetti nelle reciproche sfere soggettive e per entrambe, quale autoregolamento vincolante degli interessi.
Di conseguenza, per le relative controversie, va affermata la giurisdizione del GO.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
5) Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;
la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che s’invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento, ovvero alla correlata tutela effettivamente richiesta (v., solo ad esempio, Cass., Sez. U., 24/01/2024, n. 2368, pag. 6, Cass., Sez. U., 29/07/2021, n. 21768, pag. 9, § 2).
Nel caso, la domanda di tutela giurisdizionale della Cooperativa mira a far valere il contratto di transazione stipulato, pretendendone l’attuazione o, in subordine, la dichiarazione di risoluzione, con annessi danni, dolendosi della manifestazione di volontà con cui il Comune, attraverso la successiva determina e sottesa nota, ha inteso sciogliersi unilateralmente dal vincolo derivante dal negozio perfezionato, invocando contrapposte inadempienze (come pacifico e desumibile dalla lettura dell’atto originariamente introduttivo).
Al riguardo queste Sezioni Unite hanno ripetutamente statuito che, una volta concluso il contratto e fondati, sul medesimo, diritti ed obblighi reciproci delle parti, la situazione resta soggetta alle regole del diritto comune: l’accertamento del significato e degli effetti di tale contenuto, inerendo alla valutazione della posizione contrattuale delle parti, attiene a una situazione paritetica fra le medesime, spettante alla cognizione del giudice ordinario (v., tra le molte, Cass., Sez. U., 27/05/2022, n. 17245).
Il contratto infine concluso tra pubblica amministrazione e privato resta infatti – e tipicamente – un atto di espressione dell’autonomia privata (art. 1322 cod. civ.), che ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.), pertanto idoneo a spiegare effetti nelle reciproche sfere soggettive e per entrambe, quale autoregolamento vincolante degli interessi (cfr., utilmente, Cass., Sez. U., 09/10/2017, n. 23600, pronunciata in tema di contratti stipulati dall’amministrazione pubblica, secondo cui la caducazione in autotutela di atti prodromici alla conclusione del contratto postula la giurisdizione del giudice amministrativo soltanto nell’ipotesi in cui l’esercizio del potere autoritativo di annullamento abbia la funzione di sindacare la legittimità degli atti appartenenti alla sequenza procedimentale di carattere discrezionale che ha preceduto la successiva contrattazione con il privato, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella contraria ipotesi in cui l’amministrazione persegua l’obiettivo di sottrarsi ex post a un vincolo contrattuale: nella fattispecie, la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata con riguardo all’impugnativa della delibera comunale di annullamento, in sede di autotutela, di due pregresse delibere con cui era stato dato corso alla stipulazione di contratti cd. “derivati”, sul rilievo che questi ultimi erano stati conclusi all’esito di una trattativa privata e che, pertanto, la delibera di annullamento non appariva diretta a valutare la legittimità di atti del procedimento amministrativo prodromico alla conclusione dei contratti medesimi ma, piuttosto, a realizzare una sorta di recesso unilaterale da quelli; v., nello stesso senso, Cass., Sez. U., 23/10/2014, n. 22554).
Quando, pertanto, la pubblica amministrazione, dietro lo schermo di un atto amministrativo, intervenga direttamente sul contratto in ragione di ritenuti vizi suoi propri, non si è di fronte a una determinazione autoritativa tale da poter radicare la giurisdizione amministrativa.
Costituisce poi momento successivo al radicarsi della giurisdizione l’esercizio del potere di disapplicazione, proprio del giudice ordinario, di atti dell’amministrazione privi di valore provvedimentale e come tali in rilievo, nei rapporti di diritto privato quale quello in parola, come mera condotta fattuale (Cass., 27/12/2019, n. 31029).
Dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale le parti riassumeranno il procedimento; allo stesso si demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio risolutivo del conflitto di cui in premessa.