Cass. pen., II, ud. dep. 26.01.2022, n. 2922
Principio di diritto
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, espressamente escludendo che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 4, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.
Testo rilevante della decisione
I presupposti che determinano la sospensione del procedimento sono, dunque, da individuare esclusivamente nel differimento dell’udienza ovvero nella sospensione di un termine processuale con scadenza nel periodo emergenziale, eventi concretamente impeditivi della progressione processuale per causa di forza maggiore ed idonei a determinare l’operatività della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dall’art.159 c.p., comma 1.