Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 12 aprile 2024, n. 9952
PRINCIPIO DI DIRITTO
La controversia promossa da un comune nei confronti della ASL competente per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta a titolo di integrazione agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell’art. 59 della legge regionale Sicilia del 18 maggio 1996, n. 33, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza n. 2480/2023 del 7 agosto 2023 ha sollevato d’ufficio il conflitto di giurisdizione in ordine alla controversia promossa dall’AUSL Catania n. 3 nei confronti del Comune di Acireale davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ricorso in opposizione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 avverso ordinanza-ingiunzione inerente al rimborso di spese di rette per ricovero di anziani anticipate dal Comune di Acireale.
L’adito Tribunale con sentenza del 4 luglio 2011, n. 521, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che le controversie in ordine agli oneri finanziari relativi ad ipotesi di disabilità ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La causa venne riassunta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ricorso dell’ASP Catania notificato il 27 ottobre 2011 e depositato il 16 novembre 2011.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza del 19 dicembre 2011, a seguito della comunicazione dell’avviso di perenzione quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a., l’ASP ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione, chiedendo che fosse fissata l’udienza di merito.
All’udienza pubblica del 25 maggio 2023, il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, trattenuta la causa in decisione, ha poi pronunciato l’ordinanza del 7 agosto 2023, con cui è stato sollevato il conflitto di giurisdizione avverso la decisione del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale.
L’ordinanza premette che la causa verte in tema di spese per il ricovero di disabili, domandando il Comune la restituzione di quanto anticipato a titolo di integrazione alle rette e l’ASP, in via riconvenzionale, «… la somma, da accertare in corso di causa, a titolo di quota alberghiera per ricovero degli anziani in R.S.A.».
Secondo il T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, le posizioni dedotte in giudizio hanno natura di diritto soggettivo e il petitum sostanziale attiene alla corretta ripartizione fra le amministrazioni in giudizio degli oneri finanziari discendenti dal ricovero dei soggetti di cui si tratta, ripartizione che non dipende da un esercizio di potere autoritativo e che discende, piuttosto, in via diretta ed esclusiva dalla corretta applicazione delle norme regolanti il settore.
Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, nelle conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c. del 10 gennaio 2024, ha richiesto di pronunciare sul conflitto sollevato dal T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame.
- La causa ha ad oggetto la domanda proposta dal Comune di Acireale nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3, ora Azienda Provinciale Sanitaria di Catania per ottenere il pagamento di € 170.813,53 oltre interessi, a titolo di rivalsa delle somme anticipate per oneri di natura sanitaria derivanti dal ricovero di anziani non autosufficienti ex art. 59 (Integrazione retta per il ricovero degli anziani presso strutture residenziali) della legge regionale Sicilia del 18 maggio 1996, n. 33.
Tale norma prevede, appunto, l’assunzione entro un limite di spesa annuo, a carico del Fondo sanitario regionale preordinato al rimborso degli oneri dell’attività socio – assistenziale di rilievo sanitario, della integrazione della retta giornaliera corrisposta, in rapporto al grado di invalidità, dai comuni dell’Isola agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti.
A tal fine, il comune trasmette la necessaria documentazione all’azienda sanitaria competente e deve poi attivare tempestivamente l’azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all’ente assistenziale a titolo di integrazione.
2.1. Come già più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il credito del comune per l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario, erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette ai sensi dell’art. 59 l.r. siciliana n. 33 del 1996, costituisce un diritto nascente dalla legge, per il cui conseguimento è necessario che l’ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla citata disposizione (Cass. n. 24118 del 2019; n. 20518 del 2018; n. 28013 del 2017; n. 21068 del 2016).
2.2. Non incide sul riparto di giurisdizione il ricorso da parte del Comune di Acireale al procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il quale è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, e trova il suo fondamento in un potere di autoaccertamento dell’Amministrazione, cui non si accompagna alcuna discrezionalità (Cass. Sez. Unite n. 3043 del 2013; n. 11992 del 2009).
- In ragione del tempestivo esercizio del potere di sollevare il conflitto, va allora affermato che la controversia promossa da un comune nei confronti della ASL competente per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta a titolo di integrazione agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell’art. 59 della legge regionale Sicilia del 18 maggio 1996, n. 33, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge (si vedano Cass. Sez. Unite n. 22033 del 2014; n. 20401 del 2019; n. 20586 del 2008).
[…]