<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 3 luglio 2019 n. 28911</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere la questione di diritto se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado che, senza entrare nel merito, abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Vanno in primo luogo precisati - perché solo in tal modo può aversi esatta consapevolezza dei margini di dissonanza delle decisioni che, sul punto, sono intervenute a conclusioni non uniformi - gli esatti termini del contrasto che si sarebbe nel tempo formato sullo specifico profilo dell’ammissibilità o meno dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento motivata dalla rilevata prescrizione del reato. Un primo indirizzo, che appare compiutamente rappresentato da Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, Rv. 252706, è pervenuto ad esito affermativo muovendo dal contenuto della disposizione dell’art. 576 c.p.p., e dal relativo distinto ambito applicativo e funzionale rispetto a quello di cui all’art. 538 c.p.p.. Si è specificato, infatti, che la prima norma contempla la possibilità, per la parte civile, di impugnare, oltre ai capi della sentenza di condanna riguardanti l’azione civile, anche la sentenza di assoluzione, sebbene ai soli effetti della responsabilità civile ed anche in assenza di gravame da parte del pubblico ministero: da ciò, dunque, la conseguenza che, pur non potendo essere intaccata la decisione del profilo penale in mancanza di impugnazione della parte pubblica, possa tuttavia essere rinnovato l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria onde ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell’azione civile o che sia, comunque, pregiudizievole per gli interessi della parte civile. In tal senso dunque, venendo resa possibile la richiesta di affermazione della responsabilità penale ai soli effetti civili, l’art. 576 cit., rappresenterebbe una deroga rispetto a quanto stabilito dall’art. 538 c.p.p., laddove si stabilisce che la decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (di recente, espressamente in tal senso, Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 275473); né rileverebbe in senso contrario lo sdoppiamento, originato dalla intangibilità del </em>dictum<em> penale, di per sé insensibile alle doglianze della sola parte civile, della </em>res iudicanda<em> in due diversi ambiti (ovvero quello strettamente penale e quello, invece, circoscritto alle statuizioni civili) fino a dar luogo a possibili differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro quanto al presupposto della sussistenza di un illecito penale. Di qui, allora, ritenuto anche del tutto diverso e, dunque, non ostativo, il piano applicativo dell’art. 578 c.p.p. (condizionato, infatti, segnatamente, alla intervenuta pronuncia di una sentenza di condanna, alla mancata coesistenza, con l’impugnazione dell’imputato, della impugnazione agli effetti civili, e alla intervenuta declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione da parte del giudice del gravame), la riconosciuta facoltà della parte civile di impugnare la sentenza che abbia erroneamente dichiarato la prescrizione attesa la lettera dell’art. 576 cit. e la inclusione, tra le sentenze di proscioglimento, anche di quelle dichiarative dell’estinzione del reato. A fronte di ciò sarebbe inoltre incongruo, onde pervenire ad esiti opposti, valorizzare la mancanza di alcun effetto pregiudizievole per la parte civile derivante dal giudicato penale sulla prescrizione, effetto non contemplato in alcun modo dal codice, sì che la stessa potrebbe comunque riproporre la domanda in sede civile la legge, infatti, avrebbe concesso al danneggiato la possibilità di perseguire indifferentemente i propri interessi sia in sede civile che in sede penale, non spettando dunque al giudice l’indicazione su quale via seguire. A tale orientamento, seguito anche, in termini del tutto conformi, da Sez. 2, n. 40069 del 14/06/2013, Giancaspro, Rv. 256356; Sez. 2, n. 7041 del 28/11/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254999 e Sez. 2, n. 48667 del 05/11/2014, Bonacina, l’ordinanza di rimessione ha contrapposto altro indirizzo che sarebbe pervenuto, invece, ad escludere la facoltà della parte civile di impugnazione delle sentenze dichiarative di estinzione del reato per prescrizione. All’interno di tale orientamento appare tuttavia necessario distinguere tra le pronunce che hanno espresso, in fattispecie di segno analogo a quelle esaminate dal primo indirizzo, assunti effettivamente non conciliabili con Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, e successive conformi, e le pronunce che, invece, non appaiono annoverabili come espressione di affermazioni di segno effettivamente contrario. Nel primo senso (di effettiva differenziazione rispetto all’indirizzo favorevole all’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile) vanno dunque ricondotte quelle decisioni che, sia pure con diverse sfumature e a fronte di situazioni processuali non del tutto omologabili a quella di cui al presente giudizio (caratterizzata, dalla lamentata prescrizione dichiarata in primo grado e confermata in grado di appello), hanno fatto leva essenzialmente su due ordini di considerazioni: da un lato, la dichiarata "</em>primazia<em>" dell’art. 538 c.p.p., che, impedendo al giudice di delibare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna, dovrebbe prevalere sulla disposizione dell’art. 576, che consente alla parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento, e, dall’altro, la mancanza di alcun effetto pregiudizievole derivante alla parte civile dalla sentenza di prescrizione (così, Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668; Sez. 4, n. 3789 del 19/01/2016, Gitto, Rv. 265741 e, sia pure solo con riguardo al secondo profilo, Sez. 2, n. 952 del 28/11/2017, Pasquali; Sez. 4, n. 18384 del 20/12/2017, dep. 2018, Medicina Democratica, Rv. 273262; in tal senso anche, per effetto anche solo del mero richiamo ai precedenti, Sez. 5, n. 12757 del 14/10/2016, Lorusso). Quanto al primo aspetto, si è rilevato come sarebbe del tutto asistematica una soluzione interpretativa che finisse per consentire alla parte civile di ottenere dal giudice dell’impugnazione una statuizione sulla propria domanda vietata invece al giudice di primo grado, mentre, con riguardo al secondo, si è sottolineato, ricordando l’arresto di Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366, come la sentenza che deliberi la prescrizione del reato in primo grado non faccia stato nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 652 c.p.p., trovando applicazione tale norma unicamente nel caso di sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. Né tale secondo argomento sarebbe superabile sul presupposto della libera facoltà riconosciuta per legge alla parte civile di individuare la sede (penale o civile) nella quale esercitare le proprie pretese, giacché, così ragionando, pare di comprendere, si tutelerebbe una "mera preferenza di fatto per un certo iter processuale" (Sez. 6, n. 19540 del 21/03/2013, Failla, Rv. 255668). Risultano invece estranee alla tematica rimessa alle Sezioni Unite, seppure menzionate nell’ordinanza di rimessione, le pronunce di Sez. 6, n. 37034 del 18/06/2003, Cannone, Rv. 228407, di declaratoria di inammissibilità del ricorso di parte civile perché, quest’ultimo, "</em>esclusivamente riguardante la qualificazione giuridica del fatto e quindi l’aspetto penale della vicenda e la connessa responsabilità penale<em>" (ovvero profili pacificamente estranei all’area di sindacabilità conferita alla parte civile impugnante), di Sez. 6, n. 27658 del 24/06/2011, Ferrara, Rv. 250738 perché, in realtà, riguardante il ricorso della persona offesa nei confronti di decreto di archiviazione per prescrizione valutato inammissibile giacché non sorretto da concreto ed attuale interesse rispetto alla invocata sollecitazione di indagini inconciliabili con la intervenuta prescrizione, e di Sez. 4, n. 33452 del 17/06/2011, Condorelli, Rv. 251347, di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di prescrizione semplicemente perché parificato al ricorso avverso la sentenza di estinzione per remissione di querela, senza ulteriori specificazioni. Va poi registrato un ulteriore indirizzo, definito dall’ordinanza di rimessione come "</em>intermedio<em>", che, pur prendendo le mosse dalle considerazioni svolte dall’orientamento "</em>affermativo<em>", parrebbe introdurre una variante volta a "</em>conciliare<em>" le due diverse prospettive fin qui esaminate. Si tratta, segnatamente, delle affermazioni contenute nella pronuncia di Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., Rv. 272930, dove vengono riproposti gli enunciati di Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, cit., in ordine alla facoltà riconosciuta alla parte civile dall’art. 576, di impugnare incondizionatamente le sentenze di proscioglimento e, tra esse, quelle "</em>di prescrizione<em>" e al correlato potere del giudice di appello, una volta accertata l’erroneità della declaratoria di prescrizione in primo grado, di delibare </em>ex novo<em> e con effetto retroattivo, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilità dell’imputato e si ribadisce poi la incongruità di ogni considerazione circa l’assenza di pregiudizio derivante alla parte civile dalla sentenza di prescrizione, rientrando nell’insindacabile scelta della stessa la decisione circa l’esercizio delle proprie ragioni in sede civile o penale (tanto più essendo degno di tutela un tale interesse in quanto diverso il criterio di valutazione della prova, ancorato a parametri strettamente tipizzati quello proprio del processo civile, ed invece improntato al principio di atipicità quello del processo penale). Sennonché, si aggiunge poi (in ciò risiedendo la variante esegetica che contraddistinguerebbe l’opzione in parola), il sindacato del giudice dell’impugnazione sarebbe possibile solo là dove l’erronea statuizione sia intervenuta per effetto e quale risultato di una valutazione del merito (come, per esempio, all’esito di una riqualificazione giuridica del fatto o della concessione delle circostanze attenuanti generiche) posto che, solo in tal modo, si realizzerebbe "</em>quell’accertamento sulla colpevolezza e quindi nel merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della parte civile e di legittimare così un interesse attuale e concreto a proporre appello<em>". Va, infine, fatta menzione di un ulteriore approccio esegetico, anch’esso qualificabile come intermedio, perché volto a contemperare le due diverse impostazioni, e di cui sono espressione Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263065 e Sez. 2, n. 52195 del 07/10/2016, Sciscione, Rv. 268668. In queste pronunce in ragione della mancanza, nella sentenza di prescrizione, di un’affermazione di responsabilità che possa giustificare, secondo quanto discendente dalle previsioni degli artt. 538 e 578 c.p.p., la pronuncia sulla domanda civile, il potere di impugnazione della parte civile e quello decisorio del giudice del gravame vengono circoscritti alla sola rimozione dell’efficacia di giudicato rappresentata dalla sentenza di proscioglimento, senza che possa a ciò far seguito alcuna pronuncia sulla pretesa civilistica, suscettibile di proseguire in sede civile senza alcun pregiudizio rappresentato da un giudicato ormai rimosso.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Deve essere condiviso l’indirizzo affermativo della ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di estinzione del reato per prescrizione ove, con la stessa, si contesti la fondatezza di tale conclusione. L’analisi della questione non può che muovere dal dato oggettivo rappresentato dalla previsione di cui all’art. 576, dedicata alla "</em>impugnazione della parte civile e del querelante<em>" che, al comma 1, stabilisce che "</em>la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio<em>". Come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 9623 del 02/02/2012, Nese, cit.), la norma appena ricordata segna un chiaro mutamento di sistema rispetto al codice di rito del 1930: l’art. 195 del codice previgente riconosceva alla parte civile il solo potere di proporre, ove si trattasse di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, l’impugnazione contro le disposizioni della sentenza concernenti i suoi interessi civili, in caso di "</em>condanna dell’imputato<em>", mentre la scelta del legislatore attuale è stata nel senso di ampliare il novero delle sentenze impugnabili, inclusive, per quanto qui interessa, oltre che della già considerata pronuncia di condanna, anche di quella di "</em>proscioglimento<em>" sia pure sempre nell’ambito di una pretesa volta unicamente alla rivisitazione dei soli effetti civili, per lo stretto collegamento con la limitata legittimazione della parte privata discendente dai confini tracciati anzitutto dall’art. 74 c.p.p.. E, va subito aggiunto, una tale scelta, come manifestamente ricavabile dal testo della norma, appare connotarsi per l’ampio spettro privilegiato: non solo, sotto un primo profilo, la norma non opera riferimento in senso alcuno alle disposizioni degli artt. 538 e 578 c.p.p., (che, come già visto, rappresenterebbero, in determinate impostazioni esegetiche, un connaturale limite all’operatività della previsione) ma, sotto un secondo profilo, neppure limita il novero e la tipologia delle sentenze "di proscioglimento" menzionate, la cui nozione deve essere ricavata dall’ambito della sezione I, dedicata appunto alla "</em>sentenza di proscioglimento<em>", del capo II (Decisione) del titolo III (Sentenza) del libro VII (Dibattimento) del codice di rito. E che nella nozione di sentenza di "</em>proscioglimento<em>" non possano non rientrare anche le sentenze di estinzione del reato per prescrizione è affermazione già resa dalle Sezioni Unite (v. Sez. U., n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815). Del resto, come anche rilevato in dottrina, la formula "</em>sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio<em>", riferibile sia alle sentenze di non doversi procedere sia alle sentenze di assoluzione, è unicamente intesa ad escludere le sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell’udienza preliminare. Ne deriva, dunque, che, se la parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento e se nella sentenza di proscioglimento rientra anche la "</em>dichiarazione di estinzione del reato<em>" di cui all’art. 531 c.p.p., ricompreso infatti nella suddetta sezione I, la facoltà di impugnazione della parte civile non può non ricomprendere anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione dovuta a qualsivoglia tra le cause previste dal codice penale e, tra esse, dunque, anche quella della prescrizione del reato ex art. 157 c.p.. Già questa prima significativa considerazione segna una divergenza rispetto ad uno degli argomenti su cui fa leva l’orientamento negativo sopra esaminato (§ 3.2): pur non potendo obliterare l’evidenza del dato normativo appena ricordato, l’impostazione menzionata finisce implicitamente per annullarne il contenuto sulla scorta della necessità di "</em>coordinarne<em>" l’ambito applicativo con la previsione dell’art. 538 c.p.p., da un lato, e dell’art. 578 c.p.p., dall’altro, senza che, però, di un tale coordinamento (che in realtà finisce per coincidere con una vera e propria "</em>soccombenza<em>" di uno dei due "</em>poli<em>" normativi considerati) vengano fornite ragioni giuridiche persuasive. Gli arresti espressione di un tale indirizzo hanno infatti sostenuto, come già ricordato, che l’interpretazione che consentisse di ritenere la parte civile legittimata ad impugnare la sentenza "</em>di prescrizione<em>" presupporrebbe la possibilità per il giudice di appello di esercitare poteri non riconosciuti neppure al giudice di primo grado, il cui ambito di fisiologica "</em>attribuzione<em>" a decidere sulle questioni civili (ovvero su restituzioni e risarcimento del danno) non potrebbe mai prescindere dalla sussistenza di una "</em>pronuncia di condanna<em>" ex art. 538 c.p.p.: mancando, dunque, una pronuncia di condanna in primo grado, neppure il giudice di appello potrebbe decidere sulle questioni civili già inibite al giudice di primo grado. Tuttavia, osserva il Collegio, tale incongruenza sistematica non appare in realtà sussistere: e ciò non tanto e non solo in ragione di una prevalenza della previsione dell’art. 576, sull’art. 538, in quanto "di </em>natura derogatoria<em>" la prima sulla seconda, ma, soprattutto, per effetto della necessità di tenere conto dei diversi ambiti applicativi delle due norme che, in realtà, unitamente considerate, come necessario, convergono nel delineare un sistema che, proprio là dove la sentenza di condanna sia mancata per effetto di una denunciata erronea affermazione di intervenuta prescrizione del reato, consente alla parte civile di ottenere rimedio in sede di impugnazione sia pure sempre ai soli effetti civili. In altri termini, proprio in ragione del fatto che il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna, deve ritenersi che la parte civile sia legittimata a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel giudizio; è in tal modo, infatti, che la stessa può invocare l’adozione di quell’accertamento di responsabilità, non rivestito delle forme della "</em>condanna<em>", perché funzionale al solo accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, e la conseguente decisione sulla pretesa civilistica non pronunciate dal giudice per effetto della erronea ritenuta estinzione del reato. E che tale debba essere la conclusione da adottare si trae dagli stessi ragionamenti svolti dalla decisione delle Sezioni U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918, che si è occupata soprattutto del rapporto tra gli artt. 576 e 578 cit. (peraltro citata, oltre che dall’indirizzo "</em>affermativo<em>" anche, paradossalmente, da quello "</em>negativo<em>"): in questa pronuncia si è affermato che "</em>mentre il vigente codice di rito esclude che possa essere rivisto l’accertamento penale in mancanza di una impugnazione da parte del p.m., lo stesso codice sottolinea all’art. 576<em> (...) </em>come, per effetto dell’impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili. In sintesi, la normativa processuale penale vigente ha scelto l’autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che l’impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell’autore dell’illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto<em>" e ha poi aggiunto che "</em>il giudice dell’impugnazione, adito ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’art. 622 c.p.p.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente - oggi per allora - alla condanna di cui all’art. 538 c.p.p., comma 1, che non venne pronunziata per errore<em>" (nel medesimo senso, Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano, Rv. 236599 e Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061, con riferimento a sentenza di proscioglimento nel merito). In definitiva, gli stessi effetti di un’interpretazione dell’art. 576 cit. che, al di là del dato letterale inequivoco, finirebbe del tutto incongruamente per svilire il senso stesso della ratio e della finalità ontologica di ogni mezzo di impugnazione (ovvero, indubitabilmente, quello di correggere decisioni "</em>erronee<em>") e per escludere, dunque, la legittima aspettativa della parte civile di pretendere che il giudizio penale non si arresti alla constatata prescrizione del reato, ma prosegua al fine di valutare se la stessa sia stata erroneamente o meno dichiarata e di ottenere così il risultato che, con la propria costituzione, la parte civile stessa si prefiggeva, appaiono rivelatori della non condivisibilità dell’impostazione giurisprudenziale ricordata. Neppure condivisibile appare il secondo degli elementi valorizzati, come già visto, dall’indirizzo "</em>negativo<em>", per vero incidenti non tanto sul profilo della legittimazione a ricorrere (sostanzialmente racchiuso nella esegesi dell’art. 576 e dei relativi rapporti con l’art. 538), quanto sul profilo dell’interesse all’impugnazione, ovvero la affermata mancanza di effetto pregiudizievole derivante dal giudicato di prescrizione in capo alla parte civile, libera di azionare la propria pretesa in un giudizio civile nel quale la sentenza di proscioglimento per prescrizione non avrebbe alcuna efficacia, così come pianamente ricavabile, </em>a contrario<em>, dalla previsione di cui all’art. 652 c.p.p., (oltre che, va qui aggiunto, sempre a contrario, dalla previsione dell’art. 651 c.p.p., atteso che la sentenza di prescrizione, pur contenente un accertamento della sussistenza del fatto, non è sentenza di "</em>condanna<em>"), e come confermato anche, all’esito di pregresse elaborazioni divergenti sul punto, da Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit.. Come già riepilogato sopra, infatti, la sempre salva possibilità per la parte civile di percorrere comunque, una volta definita la "</em>vicenda penale<em>" con esito di proscioglimento per ragioni di maturata prescrizione, la via civile senza che da tale proscioglimento possano in essa derivare ripercussioni negative, renderebbe per così dire "</em>neutra<em>" la declaratoria di estinzione e, allo stesso tempo, recessivo qualunque interesse della parte ad insistere nel perseguire, all’interno del giudizio penale, a mezzo di impugnazione, un diverso, più favorevole, esito. Osta tuttavia a un tale ragionamento la considerazione che, se lo stesso sistema ha riconosciuto al danneggiato la possibilità di azionare la propria pretesa di carattere civilistico percorrendo, oltre alla via del giudizio civile, anche quella del giudizio penale mediante la costituzione in esso di parte civile, una interpretazione che venisse a ritenere insussistente l’interesse alla impugnazione nel processo penale sol perché sarebbe pur sempre possibile la residua azione civile si tradurrebbe nella sostanziale ripulsa dello stesso congegno normativo e nella indebita "</em>amputazione<em>" di una facoltà riconosciuta dallo stesso legislatore; né può condividersi un ragionamento che, rispetto all’interesse a che, con il mezzo di impugnazione, si possa ottenere un risultato più favorevole rispetto a quello avutosi per effetto della decisione impugnata, privilegi, fino a farla diventare esclusiva, la valutazione di elementi esterni a quelli del raffronto, appunto, tra contenuto della decisione impugnata (che non sia venuta, ovviamente, meno per altre ragioni) e contenuto della decisione che, attraverso l’impugnazione, si intenda perseguire. Del resto, il fatto che, secondo talune affermazioni, l’interesse del ricorrente possa essere ravvisato "</em>anche<em>" quando tenda ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli o ad assicurarsi effetti penali più favorevoli che l’ordinamento faccia dipendere dalla pronuncia domandata (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604), non significa, per converso, che la possibilità, per la parte civile, di assicurarsi quegli stessi vantaggi al di fuori del processo penale possa annullare l’interesse ad ottenerli, ancor prima e in modo processualmente più rapido e conveniente, innanzitutto in sede penale. Sicché, anche sotto questo profilo, devono condividersi le affermazioni di quelle pronunce che hanno precisato come, una volta che la legge abbia concesso alla parte civile di far valere le proprie ragioni, a relativo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, non compete al giudice indicare quale via la suddetta parte debba seguire (cfr., Sez. 2, n. 9263 del 02/02/2012, Nese, cit.). E ciò, senza considerare, come rilevato da altre pronunce ancora, che l’accertamento in sede penale non soffre delle preclusioni e dei limiti previsti in sede civile in considerazione soprattutto del differente criterio di valutazione della prova, collegato a parametri predeterminati e fondato invece, nel processo penale, sul principio di atipicità (v. Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., cit.). Non a caso, allora, le Sezioni Unite hanno potuto precisare che, avendo il danneggiato, con la costituzione di parte civile, inteso trasferire in sede penale l’azione civile di danno, lo stesso ha "</em>interesse ad ottenere nel giudizio penale il massimo di quanto può essergli riconosciuto<em>" sì che non gli si può negare l’interesse ad impugnare la decisione di proscioglimento anche quando questa manchi, come è nel caso in esame, di efficacia preclusiva (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815). E, condivisibilmente, si è anche sottolineato, con ragionamento </em>a fortiori<em> applicabile alla fattispecie di proscioglimento per estinzione del reato, che, in caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste dall’art. 652 c.p.p., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall’art. 576 c.p.p., giacché, tra l’altro, ove si ritenesse il contrario, la parte civile che intendesse impugnare la sentenza assolutoria sarebbe costretta a rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare </em>ab initio<em> l’accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, Rv. 275416, e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, Rv. 273519). Con ciò non si vuole certo affermare che la tutela giurisdizionale delle pretese del danneggiato in sede civile sia di grado e portata inferiori rispetto a quelle assicurate in sede penale: è significativo, del resto, sul punto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12 del 2016, abbia affermato, con considerazioni riprese anche da Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884, che "</em>ogni separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale giacché la configurazione di quest’ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore<em>" e che "</em>l’impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa<em> (...) </em>costituisce<em> (...) </em>uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi delle due alternative che gli sono offerte<em>". Ma, evidentemente, una tale affermazione, resa a giustificazione della ritenuta legittimità costituzionale dell’art. 538 c.p.p., là dove lo stesso preclude al giudice ogni decisione sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno in caso di sentenza di assoluzione, non comporta quale corollario, tanto più in presenza della specifica previsione dell’art. 576 c.p.p., che la persistente azionabilità della pretesa risarcitoria in sede civile, considerato come rimedio di pari efficacia, renda l’esito assolutorio necessariamente immune, in sede penale, da censure mosse proprio al fine di ottenere, con i mezzi di impugnazione, la tutela che la costituzione di parte civile è funzionalmente diretta a perseguire. Né, infine, per venire anche ai riflessi della questione sulla normativa sovranazionale, il fatto che la Corte di Strasburgo non abbia ritenuto in contrasto con il principio del giusto processo dell’art. 6 della Convenzione Edu un regime processuale (quale sarebbe quello che, in definitiva, risulterebbe ove si recepisse l’orientamento "</em>restrittivo<em>") che comporti il mancato esame della domanda della parte civile per il fatto di un mancato epilogo "</em>condannatorio<em>" a fronte della possibilità per la stessa parte di fruire di altri rimedi accessibili ed efficaci per far valere le proprie pretese (così, in particolare, Corte Edu, Sez.3, 25/06/2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri c. Romania, e Sez. 1, 04/10/2007, Forum Maritime s.a. c. Romania), rimedi agevolmente individuabili, nell’ordinamento italiano, nella possibilità di rivolgersi comunque al giudice civile, potrebbe significare per ciò solo mancanza di interesse del danneggiato ad ottenere, ancor prima di potere usufruire di dette alternative, che la pretesa svolta nel processo penale sia condotta, per il tramite delle impugnazioni consentite, a definitivo compimento. E la conformità alla regolamentazione sovranazionale di un sistema di tutela più "</em>limitato<em>" non sarebbe evidentemente valido motivo per disconoscere quello, più ampio, eventualmente assicurato dal diritto interno alla luce di quanto previsto nell’art. 53 della Convenzione Edu circa il divieto di interpretare le disposizioni della stessa in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi. Parimenti non condivisibile è l’indirizzo che, pur aderendo, in via di principio, all’orientamento affermativo della ammissibilità dell’impugnazione, appare far dipendere quest’ultima dalla circostanza che la sentenza di improcedibilità per estinzione sia giunta a una tale conclusione previa valutazione del "</em>merito<em>". Come già considerato, infatti, l’art. 576 cit., consente alla parte civile l’impugnazione della sentenza di "</em>proscioglimento<em>" tout court mentre, d’altra parte, l’art. 538 cit., condiziona la decisione del giudice sulla domanda per la restituzione e il risarcimento del danno alla pronuncia di "</em>sentenza di condanna<em>"; ne consegue che, affermare che, solo ove vi sia da parte della pronuncia impugnata una "</em>incursione nel merito<em>", la quale realizzerebbe "</em>quell’accertamento sulla colpevolezza e quindi nel merito suscettibile di pregiudicare le ragioni della parte civile<em>", sussisterebbe l’interesse all’impugnazione (così, infatti, Sez. 6, n. 21533 del 13/03/2018, P., cit.), condurrebbe ad introdurre limitazioni non previste dall’art. 576 cit., finendo, ancora una volta, per negare ciò che, in via di principio, si vorrebbe invece riconoscere, ovvero appunto la facoltà della parte civile di impugnare la sentenza di estinzione del reato a seguito di prescrizione erroneamente dichiarata. </em>Inutiliter data<em> sarebbe poi, per venire all’ulteriore indirizzo "</em>intermedio<em>", una sentenza del giudice di appello che, sempre per la mancanza, nella sentenza impugnata, di una statuizione di condanna, e, dunque, nell’ostacolo rappresentato dagli artt. 538 e 578 c.p.p., si dovesse limitare, non potendo il giudice dell’impugnazione pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alle restituzioni, a "</em>rimuovere<em>" l’efficacia di giudicato altrimenti rappresentata dalla sentenza di assoluzione, così consentendosi alla parte civile di esercitare liberamente la propria pretesa in sede civile; un tale risultato, infatti, non sarebbe comunque impedito neppure laddove la parte civile non avesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione, non potendo comunque quest’ultima assumere, in virtù di quanto previsto dall’art. 652 c.p.p., comma 1, efficacia di giudicato nel giudizio civile. Sicché, in conclusione, anche in tal caso l’affermazione della riconosciuta facoltà della parte civile di impugnare la sentenza di assoluzione, diverrebbe, una volta negata la possibilità di ottenere in sede penale la soddisfazione della pretesa civilistica a seguito di una constatata erronea declaratoria di proscioglimento, priva di sostanziale significato atteso che il risultato che dall’esercizio di tale potere deriverebbe sarebbe già riconosciuto dal sistema dei rapporti modellato dall’art. 652 c.p.p..</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le ragioni sino a qui esposte devono condurre a far ritenere che la parte civile non solo sia legittimata ad appellare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, derivando una tale legittimazione direttamente dalla previsione dell’art. 576, ma sia anche portatrice di un concreto interesse a detta impugnazione, attesa la finalità, perseguita attraverso la doglianza mossa in ordine ad una erronea affermazione di intervenuta prescrizione, ad ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l’affermazione, sia pure solo "</em>virtuale<em>" perché valorizzabile ai soli fini delle statuizioni civili, di responsabilità penale dell’imputato. La necessità che, accanto alla legittimazione ad impugnare, debba sussistere, sulla base di una evidente ragione di economia processuale, quale ulteriore condizione di ammissibilità (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694), anche l’interesse a proporre l’impugnazione e che tali due profili debbano tra loro essere distinti, non potendo, in particolare, il secondo essere assorbito nel primo, discende dalle previsioni dell’art. 568 c.p.p., commi 3 e 4, ove, rispettivamente, da un lato, si afferma che "</em>il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce<em>" e, dall’altro, si afferma che "</em>per proporre impugnazione è necessario avervi interesse<em>". E che, inoltre, l’interesse ad impugnare debba essere "</em>concreto<em>", oltre che attuale, è affermazione costantemente riscontrabile nelle pronunce della Corte: sin dalla pronuncia di Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269, ove si è espresso che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non possa essere assoluta e indiscriminata, ma "</em>subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso<em>" sino all’attualità, si è sempre pronunciata in tal senso sul presupposto, in definitiva, che la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole. La concretezza dell’interesse non può dunque, in altri termini, che essere parametrata al raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto, con l’impugnazione svolta, si vorrebbe invece ottenere, sì che già il solo fatto che, nella specie, si assuma l’erroneità della affermazione di intervenuta prescrizione, indipendentemente dalla fondatezza o meno di tale pretesa, rende il ricorso ammissibile; ne deriva, dunque, l’erroneità di un’impostazione che, invece, pervenga ad individuare la sussistenza o meno dell’interesse all’impugnazione a seconda della fondatezza o meno della censura svolta, dovendo essere ribadito quanto già affermato dalla Corte in ordine al fatto che la valutazione dell’interesse ad impugnare, allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato, va operata con riferimento alla prospettazione contenuta nel ricorso e non alla effettiva fondatezza della pretesa del ricorrente (v., con riferimento, specificamente, alla impugnazione volta ad ottenere la riqualificazione giuridica del fatto, Sez. 3, n. 38544 del 27/05/2015, Serafino, Rv. 264634). Deve allora ribadirsi, con riferimento alla questione devoluta, quanto già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la sussistenza del carattere di concretezza dell’interesse della parte civile ad impugnare la pronuncia di proscioglimento "</em>va, naturalmente, verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella concreta vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall’impugnazione e valutando se il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio o le eliminerebbe una situazione pregiudizievole<em>" (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, cit.).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In conseguenza dell’ammissibilità dell’appello, dunque, appaiono porsi, in definitiva, due alternative: mentre, in caso di giudizio che accertasse correttamente adottata la decisione di primo grado dichiarativa dell’estinzione, resterebbe ferma, perchè corretta, la mancata decisione in ordine alle statuizioni civili, ove invece si riscontrasse l’erroneità della ritenuta prescrizione, il giudice di appello, delibando "</em>ora per allora<em>", nel merito, in ordine alla sussistenza della responsabilità penale, dovrebbe, ove ritenuta sussistente, decidere, in conseguenza, pur lasciando fermo l’epilogo penale, insensibile alla impugnazione della sola parte civile, anche sulle statuizioni civili secondo quanto disposto dall’art. 538 c.p.p. e ss., indipendentemente da ogni prescrizione nel frattempo maturata nel giudizio di appello; e ciò, tanto più laddove già il giudice di primo grado, pur dichiarando la prescrizione, avesse (come nel caso di specie) già accertato nel merito la responsabilità dell’imputato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Deve ritenersi ammissibile anche il ricorso per cassazione con cui la parte civile lamenti, come nel caso in esame, l’erronea conferma da parte del giudice di appello della dichiarazione di prescrizione già erroneamente affermata dal giudice di primo grado: da un lato, la legittimazione della parte civile anche al ricorso deriva, come già spiegato sopra, dal dettato dell’art. 576 c.p.p., comma 1, letto, per quanto riguardante lo specifico mezzo del ricorso, unitamente all’art. 568 c.p.p., comma 2; dall’altro, con riguardo all’interesse concreto, va considerata la possibilità per la parte civile di ottenere, per effetto della proposizione del ricorso, la condanna in sede civile al risarcimento dei danni e alle restituzioni, in tempi più rapidi dell’ordinario e senza la necessità, cui invece la stessa sarebbe sottoposta ove ricorso non vi fosse stato, di iniziare ex novo il separato giudizio civile. Per spiegarne il perché, va infatti anzitutto considerato che, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile nei confronti di sentenza di proscioglimento, la Corte di cassazione deve annullare quest’ultima con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello giusta quanto previsto dall’art. 622 c.p.p., e in adesione ad un costante indirizzo sul punto di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Bresciani, Rv. 258999 e Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561). Militano infatti in tal senso evidenti ragioni di carattere letterale e sistematico. Al dato letterale ("</em>fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione<em> (...) </em>se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello<em>..."), la cui nettezza di significato non appare consentire letture di segno diverso, si accompagna l’ulteriore rilievo che, ormai intangibile l’esito penale del proscioglimento, non più "</em>rivedibile<em>", neanche solo "</em>virtualmente<em>", come invece possibile al giudice di merito di secondo grado, dal giudice di legittimità, resta inibita ogni possibile prosecuzione del giudizio penale; sì che, per dirla con gli autorevoli commentatori dell’art. 525 c.p.p. del 1913 quale archetipo dell’art. 622, "</em>la corte di cassazione non può<em> (fare) </em>a meno di restituire la cognizione in sede di rinvio<em> (...) </em>all’organo giudiziario cui appartiene naturalmente<em>" e, per richiamare la decisione delle Sezioni Unite n. 306 del 30/11/1974, Buzzi, Rv. 128995 intervenuta a suo tempo in ordine all’applicabilità dell’art. 541 c.p.p. del 1930, antecedente della vigente norma, "</em>verificatasi<em> (...) </em>la separazione tra il giudizio civile e penale, a seguito del ricorso della parte civile avverso la pronuncia penale, il giudice penale non può, in caso di accoglimento del ricorso, continuare nell’esercizio di una giurisdizione che non gli è propria, come in qualunque altro caso in cui l’azione civile non trova più un addentellato in sede penale<em>". In altri termini, ove nulla più vi sia da accertare agli effetti penali, ulteriori interventi del giudice penale sarebbero non giustificati. Dunque, se anche l’art. 573 c.p.p., prevede che "</em>l’impugnazione per i soli effetti civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale<em>", non possono residuare dubbi, senza neppure evocare a conforto la decisione di Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087 (che, sia pure intervenuta con riguardo al ricorso proposto per cassazione non dalla parte civile ma dall’imputato è comunque, quanto ai principi generali affermati, certamente valorizzabile), sulla necessità che il rinvio in conseguenza della pronuncia di annullamento debba essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dovendo dunque l’annullamento avvenire in sede civile, per un verso l’accertamento di responsabilità perseguito dalla parte civile ricorrente resta ormai precluso in sede penale (nessun seguito "interno" al giudizio potendo più esservi) e, per l’altro, lo stesso viene rimesso alla instaurazione di un giudizio civile con conseguente epilogo che, apparentemente, parrebbe analogo a quello che si verificherebbe anche laddove la stessa parte civile non avesse proposto ricorso per cassazione; in entrambi i casi, infatti, ovvero, sia in presenza, sia in assenza di ricorso, il processo penale si arresterebbe (in un caso, in conseguenza di quanto imposto dall’art. 622 c.p.p., e, nell’altro, perché divenuta definitiva la sentenza di appello confermativa della dichiarazione di prescrizione non impugnata) e dovrebbe iniziarsi, su impulso del danneggiato, in un caso su "riassunzione" e nell’altro ex novo, un giudizio civile nel quale l’accertamento incidentalmente operato nel giudizio penale non potrebbe rivestire efficacia di giudicato: infatti, da un lato, l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all’imputato potrebbe irrevocabilmente valere nel giudizio civile per il risarcimento solo ove contenuto in una "sentenza di condanna" formalmente tale stante quanto previsto dall’art. 651 c.p.p. (e tale non è certo la sentenza di improcedibilità che, pur avendo accertato il fatto, si sia arrestata alla causa estintiva) e, dall’altro, il già ricordato art. 652 c.p.p., quanto alle sentenze di proscioglimento, attribuisce efficacia di giudicato alle sole sentenze di "</em>assoluzione<em>", in esse dunque non potendo ricorrere la sentenza di improcedibilità per estinzione. Dal che potrebbe, a prima vista, ed in senso contrario a quanto anticipato, addirittura ritenersi discendere la mancanza di un interesse concreto della parte civile al ricorso per cassazione posto che lo stesso non sarebbe comunque in grado di assicurare un esito più favorevole rispetto al risultato acquisito nel giudizio penale di appello. Ciò, anche considerando che i poteri del giudice civile di valutare le risultanze del giudizio penale dovrebbero essere i medesimi sia che il giudizio civile segua all’annullamento con rinvio a norma dell’art. 622 c.p.p., sia che sia instaurato ex novo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di prescrizione non impugnata. In entrambe le situazioni, infatti, innanzitutto non potrebbe attribuirsi efficacia di giudicato nel giudizio civile, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e alla sua attribuzione, alla sentenza dichiarativa di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione (quale tertium genus tra sentenza assolutoria nel merito e sentenza di condanna non considerata né dall’art. 651 cit. che riguarda le sentenze di "</em>condanna<em>" né dall’art. 652 cit. che riguarda le sentenza di "</em>assoluzione<em>"), con interpretazione avallata da Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit., secondo cui è la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ad avere efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extra-penale, quantunque, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto. Ed in entrambe le situazioni, ancora, potrebbe comunque il giudice civile tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale, potendo anche ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni (da ultimo, Sez. L, n. 14570 del 12/06/2017, Rv. 644683; Sez. L, n. 21299 del 09/10/2014, Rv. 632927; Sez. L, n. 20724 del 30/01/2013, Rv. 624889; Sez. 3 civ. n. 10055 del 27/04/2010, Rv. 612588; Sez. L, n. 16559 del 05/08/2005, Rv. 583647). Ma, in realtà, solo apparentemente le predette situazioni potrebbero essere considerate analoghe. Non è indifferente rammentare che, come affermato dalla Corte costituzionale, tra le sentenze di proscioglimento che possono rivestire un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato che, "</em>ancorché privo di effetti vincolanti<em>", è idoneo a pesare comunque "</em>in senso negativo su giudizi civili amministrativi o disciplinari connessi al medesimo fatto<em>" ben può rientrare anche la sentenza di prescrizione (così, testualmente, con riferimento alla prescrizione dichiarata a seguito del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche nel regime anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, Corte Cost., n. 85 del 2008, che ha, infatti, significativamente parlato di sentenze di "</em>proscioglimento<em>", tra cui quella in oggetto, che, "</em>pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo<em>"). E dunque, a fronte di tale quadro, il fatto che proprio per effetto della previsione di cui all’art. 622 c.p.p., il giudizio civile non debba ricominciare dal primo grado, come previsto in caso di sentenza penale non impugnata dalla parte civile e passata in giudicato, ma da quello di appello, in tal modo consentendosi alla parte civile di godere di tempi più celeri, non può non rappresentare comunque in concreto un vantaggio la cui presenza dà corpo al requisito dell’interesse alla base della proposizione del ricorso (si vedano, del resto, in tal senso, le già richiamate Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Edilscavi, cit., e Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Addonisio, cit.). E ciò, va aggiunto, specie ove la sentenza di prescrizione non si sia semplicemente arrestata a constatare la mancanza di elementi tale da imporre l’assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., ma abbia accertato, sia pure solo incidentalmente, la responsabilità dell’imputato, con la conseguente possibilità di valorizzare gli elementi di prova già emersi in sede penale, pur nell’assenza di ogni efficacia di giudicato della sentenza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nei confronti della sentenza di primo grado che dichiari l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammessa l’impugnazione della parte civile che lamenti l’erronea applicazione della prescrizione.</em></p>