Corte di Cassazione civile, sezione III, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20972
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza.
Analogamente, la domanda con la quale l’utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l’ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento.
La domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta dal privato contro il Gestore stesso, per cui anche su tale domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1 co., n. 1, c.p.c., “Errata statuizione in tema di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del G.O. rispetto alla domanda di manleva spiegata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 1 c.p.c.” lamentando erronea statuizione in punto giurisdizione, essendo stata negata la potestas judicandi del giudice ordinario sulla domanda di manleva formulata dalla ricorrente verso la Regione Lazio.
- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c., “Violazione degli artt. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e della O.P.C.M. 3921/2011 , lamentando che il Tribunale di Viterbo avrebbe violato le norme in epigrafe, ribadendo che anche la domanda di manleva da essa svolta contro la Regione Lazio dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati.
3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., sent. 19/12/2018, n. 32780, cui si sono conformate in seguito Cass., Sez. Un., sent. 26/11/2021, n. 36897; Cass., Sez. Un., ord. 25/07/2022, n. 23053), l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e floruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza.
Analogamente, è stato affermato che la domanda con la quale l’utente del servizio idrico integrato chieda la riduzione del canone in ragione del parziale inadempimento della società somministrante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione non già la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa, bensì la contestazione che l’ammontare stabilito spetti per intero al cospetto di un inesatto adempimento. (principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta alla riduzione, per il futuro, del canone del servizio idrico integrato, in considerazione della presenza, nell’acqua somministrata, di una quantità intollerabile di arsenico, che aveva reso la stessa non potabile per un certo periodo). (così, di recente, Cass., sez. III, ord. 08/01/2024, n. 636; conformi Cass., sez. III., ord. 23/10/2023, n. 29395).
In vari precedenti di questa Sezione, poi, ai quali si intende dare ulteriore continuità, è stato più volte affermato, seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite ormai consolidato, che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta dal privato contro il Gestore stesso, per cui anche su tale domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 36897/2021 e n. 17248 del 2022, nonché più di recente, le ordinanze di questa Sezione n. 29395 del 2023 e n. 636 del 2024).
3.2. Contrariamente a quanto statuito nella gravata sentenza, quindi, anche la domanda accessoria (di manleva rivolta da Talete Spa nei confronti di Regione Lazio) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, pertanto, devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, disponendo che il giudice di rinvio provveda ad esaminare anche la domanda di manleva.
- Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento dei precedenti.
- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato al medesimo Tribunale di Viterbo, in persona di un diverso Magistrato, affinché esamini la domanda di manleva sulla quale ha erroneamente declinato la giurisdizione. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. Poiché, peraltro, la causa si conclude nei confronti di A.A., che risulta vincitrice nei confronti dell’odierna ricorrente, quest’ultima va condannata alla rifusione, in suo favore, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.