Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 29 gennaio 2025 n. 2098
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va individuato il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria come segue:
– alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’ intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
– alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’ intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione”.
TESTO RILEVANTE DELLE DECISIONE
Secondo il costante orientamento di questa Corte “ai sensi dell’art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022).
Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., S.U., n. 10105 del 16 aprile 2021; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 7 settembre 2018, n. 21928).
Nel caso in esame, da quanto emerge in atti e come rilevato dalla Corte di appello di Reggio Calabria, A.A. ha espressamente dedotto di avere esperito due azioni di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti da Equitalia Sud Spa eccependo, in primis, la mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e/o altri atti di sollecito o intimazione) al pignoramento e l’intervenuta prescrizione dello stesso credito azionato.
Ciò posto, in fatto, va ribadito, in diritto, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020): ” In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato:
alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’ intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’ intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione”.
Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che ” in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Alla luce dei superiori principi -i quali risultano attuali (v., di recente, Cass., Sez. U, n. 4227 del 10 febbraio 2023, in fattispecie similare alla presente, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza) e ai quali il Collegio ritiene, condividendoli, di dare continuità- va, quindi, affermato che, in relazione alle domande esperite (e come sopra illustrate) da A.A. avverso le pretese tributarie, la giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese per il carattere officioso del presente regolamento.