Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 17 dicembre 2021 n. 40543
PRINCIPIO DI DIRITTO
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.La questione che le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate a risolvere, involgente l’ambito relativo al perfezionamento della notificazione degli atti tributari impositivi. il rispetto al termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta, per l’esercizio del potere di accertamento e riscossione, è se il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trovi applicazione anche agli atti di imposizione tributaria e, in caso di soluzione positiva, se tale applicabilità sia possibile anche qualora l’Amministrazione finanziaria si avvalga, per la notificazione, del messo notificatore speciale ex art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 e art.16, comma 4, d.lgs. n.546 del 1992, anziché dell’ufficiale giudiziario.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione è stato introdotto, per gli atti processuali, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n.447, sancito a livello normativo dall’art.149 cod.proc.civ. (come modificato dall’art.2 della legge n.263 del 2005) e riconfermato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n.28 del 4 gennaio 2004 (con la declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art.139 e 148 cod.proc.civ.) e con l’ordinanza n.97 del 12 marzo 2004.
Con tale ultima pronuncia la Consulta, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.140 cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt.3 e 24 Cost., ha statuito che, essendo ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio della scissione temporale, tutte le norme in tema di notificazioni di atti processuali devono essere interpretate senza ulteriori interventi del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario.
- Nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.8830 del 14.04.2010, hanno operato, in base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati dalla Corte costituzionale, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, una prima estensione del principio all’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art.6 della legge n.604 del 1996, statuendo che la dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine.
3.1 L‘applicabilità del principio è stata, poi, riconosciuta anche ai fini degli effetti sostanziali degli atti processuali, ove non altrimenti producibili, in tema di azione revocatoria ordinaria e relativa interruzione del termine prescrizionale, c:on la sentenza n.24822 del 9.12.2015, così massimata «La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario>>.
3.2.Con successiva sentenza, n.12332 del 19.05.2017, le Sezioni unite hanno attuato, in materia di atti amministrativi sanzionatori di natura recettizia (quali quelli previsti dall’art.195 d.lgs. n.587 del 1998), un’ulteriore estensione del principio. Omissis
4.Nella giurisprudenza della Sezione tributaria civile l’applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti di imposizione tributaria, in conformità e in applicazione espressa del principio statuito dalla citata Cass.Sez.Un.n.12332/2017, è stata affermata con la sentenza n.9749 del 19.04.2018 (resa in materia di notifica, a mezzo posta, di avviso di accertamento, spedito entro il termine di decadenza), seguita da Cass.n.14580 del 6.06.2018 (in fattispecie di notifica di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine di decadenza, ma consegnato per la notifica anteriormente), da Cass.1.02.2019 n.3091 (in fattispecie relativa alla notificazione di una cartella i cui adempimenti per il notificante erano stati compiuti entro il termine di decadenza), e da Cass.7.02.2019 n.3560, Cass.10.10.2019 n.33277 e Cass. 28.05.2020 n. 10160 le quali tutte hanno fatto applicazione del seguente principio: «L’esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d’interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente>>.
4.1 In realtà, l’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti impositivi era già stato affermato dalla Sezione tributaria civile, anche anteriormente all’intervento delle Sezioni Unite del 2017, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n.477/2002, sin dalla sentenza n.1647 del 29/01/2004, così massimata: «Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – benché emessa in tema di notifica di atti giudiziari, deve trarsi il principio generale (in applicazione del criterio secondo il quale tra varie interpretazioni possibili va preferita quella che esclude dubbi di legittimità costituzionale) per cui anche la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona, per l’amministrazione, al momento della spedizione dell’atto notificando e non della ricezione dello stesso da parte del contribuente.». Dopo l’intervento, nello specifico ambito tributario, del legislatore che ha inserito, con l’art.37, comma 27, lett.f, del d.l. 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2016 n.225, il sesto comma dell’art.60 del d.P.R. n.600 del 1973. Omissis
A fronte di questa, efficacemente definita dal p.m., “oggettivazione” del principio di scissione degli effetti della notifica, che da regola del caso concreto è divenuto principio generale in materia, escluderne l’operatività alle notificazioni effettuate dall’Amministrazione a mezzo dei messi speciale., autorizzati comporterebbe non solo una ingiustificata e irragionevole riduzione del termine per l’esercizio del potere impositivo nei confronti dell’Ente impositore solo perché si sia avvalso, tra le varie tipologie di notificazione possibile, dell’opera di un soggetto che il legislatore ha appositamente previsto per l’esigenza opposta (ovvero assicurare una notificazione dell’atto impositivo la più diretta e, quindi, celere possibile), ma condurrebbe anche a incentivare forme di notificazione, contrarie allo stesso spirito della legge che tali speciali messi notificatori ha previsto, o comportamenti in violazione dello spirito di collaborazione che, pure, deve improntare il destinatario della notificazione.
10.Conclusivamente, va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:
« In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente>>.
- L‘applicazione del superiore principio per la soluzione del ricorso in esame presuppone, come già ipotizzato dal Collegio rimettente, la infondatezza e l’inammissibilità dei primi due mezzi di impugnazione, con i quali si è dedotto, rispettivamente e come meglio illustrato sopra, la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art.115 cod.proc.civ. (primo motivo) e l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (il secondo).
11.1 Per il rigetto del primo mol:ivo di ricorso è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 7.4.2014, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
In particolare, si ha motivazione apparente allorquando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette qualsiasi approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Inoltre, queste Sezioni Unite con la sentenza n.7074 del 20 marzo 2017, hanno statuito che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.
Nel caso in esame, nel motivare la sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale non si è limitata a un asettico rinvio alla sentenza della Commissione di prima istanza, ma ha affrontato tutte le questioni sottoposte al suo esame, argomentando, sia pure con qualche irrilevante imprecisione, le ragioni di condivisione della decisione del primo giudice.
11.2 Anche il secondo motivo di ricorso non trova accoglimento per la sua inammissibilità. Secondo i principi, a tutt’oggi fermi, statuiti da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 07/04/2014:«l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)» Con il mezzo di impugnazione i ricorrenti lamentano l’omesso esame, da parte della Commissione tributaria regionale, non di fatti storici, il cui esame sarebbe stato decisivo per la soluzione della controversia, ma, attraverso la riproduzione dei motivi di appello, di questioni in diritto.
11.3 Il terzo motivo di ricorso, alla luce del principio sopra enunciato, è infondato. E’ pacifico, in atti, che, nel caso in esame, gli avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzione vennero consegnati al messo notificatore sicuramente alla data del 14 luglio 2009 (giorno in cui venne tentata la notificazione presso l’abitazione dei coniugi Maida-Leanza), data questa rispettosa del termine triennale di decadenza fissato per l’imposta in esame dall’art.76 del d.P.R. n. 131 del 1986, risalendo il dies a quo di decorrenza del triennio al 19 luglio 2006, giorno di registrazione dell’atto di acquisto. Né rileva che il primo avviso di deposito, ex art.140 cod.proc.civ., fosse invalido per non essere stato eseguito il deposito presso la casa comunale del Comune di residenza dei coniugi ivlaida-Leanza, in quanto il procedimento notificatorio è stato riattivato e si è perfezionato con la comunicazione, ricevuta dai contribuenti, di avvenuto deposito presso l’esatta casa comunale.
11.4 L‘esame del quarto motivo di ricorso, dell’eventuale applicazione del principio del favor rei, invocato in memoria, e il regolamento delle spese processuali vanno rimessi alla Sezione ordinaria.