<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, ordinanza 11 dicembre 2020 n. 269</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Vanno dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Mantova.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Mantova ed al Tribunale ordinario di Pavia, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., con le ordinanze di rimessione.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Considerato che il Tribunale ordinario di Mantova, con ordinanze del 19 e 22 maggio 2020 (r.o. numeri 82 e 104 del 2020), e il Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 25 maggio 2020 (r.o. n. 116 del 2020), hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19), nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevede che lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell’udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che solo la prima ordinanza del Tribunale di Mantova evoca il possibile contrasto della disposizione censurata anche con l’art. 77 Cost.;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in tutti e tre i giudizi in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza, e comunque non fondate;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che la pressoché integrale coincidenza delle questioni sollevate e dei parametri evocati giustifica la riunione dei tre giudizi;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che appare opportuno premettere un sintetico quadro normativo delle misure legislative in materia di giustizia civile intervenute negli ultimi mesi per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, disponeva ai primi due commi il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per i procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (data finale poi prorogata all’11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il comma 3 del citato art. 83 contemplava, peraltro, una serie di cause per le quali non operavano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, mentre il comma 6 rimetteva ai capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il termine di efficacia di tali misure è stato, in realtà, dapprima esteso fino al 31 luglio 2020 dalla legge n. 27 del 2020, in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, per poi essere nuovamente fissato al 30 giugno 2020 dalla legge n. 70 del 2020, che ha convertito con modifiche il d.l. n. 28 del 2020;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che nel comma 7 dell’art. 83, tra le misure adottabili dai capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità individuate dal comma 6, si contemplava: «d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; […] f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il comma 12-quinquies del medesimo art. 83 aggiungeva che, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (data poi anticipata, come detto, al 30 giugno 2020), nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potessero essere assunte mediante collegamenti da remoto, sempre individuati e regolati dal Ministero della giustizia, con la specificazione che il luogo da cui si collegavano i magistrati era considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il d.l. n. 28 del 2020, entrato in vigore subito dopo la pubblicazione della legge n. 27 del 2020, che aveva convertito il d.l. n. 18 del 2020, ha introdotto diverse modificazioni all’art. 83 di tale ultimo decreto;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera c), del citato d.l. n. 28 del 2020, ha disposto che al comma 7, lettera f), dell’art. 83, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» si aggiungessero le seguenti: «con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che questo testo dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, è stato poi sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 70 del 2020, che in sede di conversione ha previsto l’inserimento, nel citato art. 83, comma 7, lettera f), secondo periodo, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, dopo le parole: «l’effettiva partecipazione delle parti», del seguente periodo: «il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che l’art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 28 del 2020, come modificato in sede di conversione nella legge n. 70 del 2020, ha anticipato nuovamente al 30 giugno 2020 il termine finale di efficacia delle misure organizzative adottate a norma dell’art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che l’art. 1, comma 2, della legge n. 70 del 2020, nel convertire il d.l. n. 28 del 2020, ha tuttavia disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base della sostituzione della data «31 luglio 2020» alla data «30 giugno 2020» operata dall’art. 3, comma 1, lettera b-bis), del d.l. n. 28 del 2020;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, successivamente, l’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come sostituito in sede di conversione dall’art. 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha fissato, nei commi da 3 a 10, una serie di disposizioni applicabili fino al 31 ottobre 2020, sempre per ovviare alle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il termine del 31 ottobre 2020 sopra indicato è stato prorogato al 31 dicembre 2020 a norma dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», non ancora convertito in legge;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in particolare, con il suddetto art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, si è stabilito che: il giudice può sostituire le udienze civili, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (comma 4); le parti e i difensori possono partecipare alle udienze, su loro istanza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza (comma 6); il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l’udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, ferma la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario (comma 7);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, da ultimo, è intervenuto l’art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), non ancora convertito in legge, il quale, fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 (31 gennaio 2021), ha introdotto alcune nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, tra tali disposizioni, al comma 7 viene stabilito che «in deroga al disposto dell’articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario»; al comma 9, si prevede inoltre che «[n]ei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, tanto premesso, le questioni sollevate con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 82 del 2020, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il giudice rimettente già fatto applicazione della norma impugnata;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che l’ordinanza di rimessione riferisce, infatti, che l’udienza del 19 maggio 2020 si è svolta proprio con le modalità di trattazione stabilite dall’art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell’ufficio giudiziario;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009), è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il giudice rimettente ha già fatto applicazione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in ordine alle questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Mantova e di Pavia, con ordinanze rispettivamente iscritte al reg. ord. n. 104 e n. 116 del 2020, le quali hanno posto dubbi sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 83, comma 7, lettera f), del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 e come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c), del d.l. n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020, in relazione ad udienze da svolgersi successivamente alla data di adozione dei provvedimenti di rimessione, deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, invero, a seguito della entrata in vigore dell’art. 23, comma 7, del d.l. n. 137 del 2020, non ancora convertito in legge, si rende necessario un nuovo esame della perdurante sussistenza della rilevanza delle questioni stesse;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il citato art. 23, comma 7, introdotto nell’ambito di alcune nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, in deroga al disposto dell’art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, che il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che tale modificazione normativa, applicabile ai giudizi a quibus allorché saranno riassunti, appare orientata «nella stessa direzione dell’ordinanza di rimessione» (sentenza n. 125 del 2018), con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di emendare i vizi denunciati dai rimettenti (ordinanza n. 185 del 2020).</em></p> <em><strong>Emilio Barile La Raia</strong></em>