TAR Lazio, sez, II stralcio, sentenza 24 settembre 2024, n. 16544
PRINCIPIO DI DIRITTO
Per giurisprudenza ormai costante, la controversia riguardante l’esatta esecuzione di
obblighi nascenti da una convenzione urbanistica, ovvero per il risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata od omessa esecuzione dei detti obblighi, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., in quanto estesa a controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento(cfr.: Cass. civile S.U., n. 19914 del 5 ottobre 2016), trattandosi di obbligazioni derivanti da strumenti convenzionali, da comprendere tra gli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, in materia urbanistica ed edilizia (cfr.: Cass. civile S.U., 17.07.2023 n. 20678; T.a.r. Lombardia Milano IV, n. 202 del 29 gennaio 2024); nondimeno, le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno, recentemente, statuito che le controversie relative alla fase esecutiva di un rapporto di affidamento a privati di prestazioni integrate inerenti la realizzazione di opere pubbliche, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario laddove gli attori si dolgano della mancata stipula di atti integrativi funzionali all’esecuzione di lavori, qualora quest’ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento di un obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale (cfr.: Cass. civile, S.U. 31.10.2023 n. 30267);
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
II – Con decreto presidenziale n. 3558 del 2024, sono stati rilevati d’ufficio e messi in
evidenza profili critici circa i limiti di giurisdizione, in relazione a recenti arresti del giudice del riparto, con riguardo al giudizio sulla responsabilità precontrattuale della P.A. (cfr.: Cass. civile S.U., 31.10.2023 n. 30267).
In particolare, è stato osservato che: “per giurisprudenza ormai costante, la
controversia riguardante l’esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione urbanistica, ovvero per il risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata od omessa esecuzione dei detti obblighi, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., in quanto estesa a controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento(cfr.: Cass. civile S.U., n. 19914 del 5 ottobre 2016), trattandosi di obbligazioni derivanti da strumenti convenzionali, da comprendere tra gli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, in materia urbanistica ed edilizia (cfr.: Cass. civile S.U., 17.07.2023 n. 20678;T.a.r. Lombardia Milano IV, n. 202 del 29 gennaio 2024); nondimeno, le Sezioni Unite della Cassazione civile hanno, recentemente, statuito che le controversie relative alla fase esecutiva di un rapporto di affidamento a privati di prestazioni integrate inerenti la realizzazione di opere pubbliche, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, laddove gli attori si dolgano della mancata stipula di atti integrativi funzionali all’esecuzione di lavori, qualora quest’ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento di un’obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale (cfr.: Cass. civile, S.U. 31.10.2023 n. 30267); nel caso di specie, la ricorrente si duole proprio della mancata o ritardata stipula di atti integrativi funzionali all’esecuzione di lavori, prospettata alla stregua di inadempimento di obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale, sicché la causa, nella parte in cui propone domanda risarcitoria per inadempimento degli obblighi previsti in convenzione, a tenore del citato recente orientamento del giudice del riparto, sembrerebbe esulare dall’alveo della giurisdizione del G.A.(…)