<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"> <strong>Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 30 giugno 2021 n. 18493</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>6.1. La sentenza impugnata ha negato la legittimazione ad agire del Club di Lago d’Idro e Valle Sabbia, quale articolazione locale dalla associazione nazionale Amici della Terra, escludendone la rappresentatività con riguardo alle emergenze dell’atto costitutivo, al <strong>rapporto con l’associazione madre ed alla sua limitata composizione</strong>.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Non è allora sindacabile dalla Corte di cassazione (nella specie, logicamente motivato) il giudizio compiuto dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, al fine di verificare in capo ad un’associazione locale la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente, con riguardo ai requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie non occasionali dell’ente, alla adeguata rappresentatività ed alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla cosiddetta vicinitas rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa, trattandosi di accertamento fondato, caso per caso, su un complesso di elementi fattuali. Il primo motivo di ricorso va perciò respinto.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>6.2. Sussiste, invece, la violazione di legge dedotta nel secondo motivo di ricorso.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>6.2.1. La sentenza impugnata ha altresì escluso la legittimazione di Gianluca Bordiga, Elena Bini, Elisabetta Vaglia e Roberto Salicetto ad agire a tutela di interessi incisi dagli atti amministrativi per cui è causa, non reputando a tal fine sufficiente il dato della mera residenza anagrafica in Idro o in altri comuni spondali, e piuttosto occorrendo un “serio principio di prova del vulnus specifico inferto alla loro sfera giuridica in relazione all’affermata compromissione dell’ambiente”. Secondo il Tribunale superiore delle acque pubbliche, la vicinanza ai luoghi ed ai beni ambientali da salvaguardare non può denotare una legittimazione autonoma ad agire, riducendosi l’allegazione ad “un pregiudizio assimilabile a quello che <strong>qualsiasi cittadino</strong> potrebbe lamentare”.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>6.2.2. Deve tuttavia affermarsi che la legittimazione e l’interesse ad agire di Gianluca Bordiga, Elena Bini, Elisabetta Vaglia e ‘Roberto Salicetto ad impugnare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, atti amministrativi in materia di <strong>opere riguardanti acque pubbliche</strong>, giacché lesivi dal punto di vista della tutela delle risorse ambientali, <strong>ben può fondarsi sul requisito della vicinitas</strong>, in quanto gli stessi ricorrenti sono proprietari di immobili o residenti nell’area destinata all’esecuzione dell’intervento idraulico. Come da queste Sezioni Unite già chiarito (Cass. Sez. U, 27/08/2019, n. 21740), il requisito della “vicinitas” è, invero, sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera, senza che occorra la prova puntuale della <strong>concreta pericolosità</strong> della stessa, né ricercare un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica, avendo peraltro i ricorrenti altresì allegato le paventate conseguenze dannose scaturenti, sotto il profilo <strong>della salute e dell’ambiente</strong>, dall’attuazione degli impugnati provvedimenti.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Il requisito della “vicinitas” aggiunge, così, l’elemento della <strong>differenziazione</strong> ad interessi qualificati, che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale ed evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché l’attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche <strong>non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità</strong>, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Anche la giurisprudenza amministrativa sostiene che, ai fini della sussistenza delle condizioni dell’azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della vicínitas, ovvero il fatto che il ricorrente <strong>viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento </strong>o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative, rappresenta un elemento di per sé qualificante dell’interesse a ricorrere, non potendosi pretendere altresì la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all’ambiente o alla salute ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere (da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 10/03/2021, n. 2056; Consiglio di Stato Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6862).</em></p> <ol style="text-align: justify;" start="7"> <li><em> Conseguono il rigetto del primo motivo di ricorso (inerente alla legittimazione dell’associazione Amici della Terra Club di Lago d’Idro e Valle Sabbia), l’accoglimento del secondo motivo (sulla legittimazione di Gianluca Bordiga, Elena Bini, Elisabetta Vaglia e Roberto Salicetto) e l’assorbimento dei restanti cinque motivi di ricorso (2a, 2b, 2c, 2d, 2e), i quali attengono al merito della sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche con riguardo ai provvedimenti impugnati, e dunque a statuizioni non riguardanti gli attuali ricorrenti, nei confronti dei quali era stata resa una decisione su questione pregiudiziale di rito (rilievo del difetto di legittimazione attiva). L’impugnata sentenza va perciò cassata limitatamente alle posizioni dei ricorrenti Gianluca Bordiga, Elena Bini, Elisabetta Vaglia e Roberto Salicetto e la causa va rinviata, anche per le relative spese, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.</em></li> </ol> <p style="text-align: justify;"><em>Va invece rigettato il ricorso con riguardo alla posizione dell’associazione Amici della Terra Club di Lago d’Idro e Valle Sabbia, compensandosi le spese del giudizio di cassazione nel rapporto con i controricorrenti in ragione della novità della questione. Essendo il ricorso, unitariamente presentato da più ricorrenti, accolto in favore di alcuni di loro e respinto con riguardo ad altro, non sussiste il presupposto processuale dell’integrale rigetto dell’impugnazione ai fini del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>