Consiglio di Stato, Sez. IV ,sentenza 14 marzo 2025 n. 2116
PRINCIPIO DI DIRITTO
Deve ritenersi non risarcibile il danno lamentato dalla società ricorrente beneficiara di una concessione edilizia illegittima in quanto la società ha comunque potuto edificare una sopraelevazione che non è stata demolita, ma legittimata in virtù di una servitù onerosa
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Nuova Due Più Due di Gaccione Dario & C. Sas ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere del Comune di Pieve di Cadore, a risarcire alla ricorrente tutti i danni, patiti e patiendi a causa dell’affidamento incolpevole nella concessione edilizia 3473/2002.
- La società appellante ha riassunto il giudizio originariamente incardinato dinanzi al giudice ordinario che denunciava i danni subiti a seguito dell’affidamento riposto nella legittimità della concessione edilizia n. 3473/2002.
La società aveva effettuato un intervento di sopraelevazione dell’edificio del quale è proprietaria in forza di tale concessione che, però, aveva comportato, a seguito di un contenzioso civilistico avviato dalla proprietà confinante, la rimozione delle opere effettuate in forza di tale titolo, in quanto ritenute in contrasto con l’interpretazione data dal Tribunale all’art. 9 delle N.T.A. del Piano particolareggiato della frazione di Tai; rimozione poi evitata in virtù di accorso con il quale è stata costituita una servitù onerosa per poter mantenere il fabbricato dell’appellante ad una distanza inferiore ai 5 metri.
La responsabilità del Comune si fonderebbe sulla formulazione ambigua della norma edilizia e sull’interpretazione data in occasione del rilascio della concessione edilizia n. 3473/2002.
- La sentenza impugnata ha preliminarmente equiparato la richiesta di risarcimento per concessione edilizia illegittima in virtù di una valutazione incidentale del giudice ordinario alla richiesta risarcitoria che derivi da un annullamento del titolo edilizio da parte del giudice amministrativo.
Ha poi respinto il ricorso, dopo aver dato atto che sulla questione di diritto implicata non vi è un orientamento unanime, perché ha ritenuto di aderire all’orientamento, più rigoroso, che risolve in senso negativo il quesito relativo alla configurabilità di una lesione risarcibile da affidamento incolpevole sul provvedimento illegittimo.
Non vi è danno ingiusto poiché se il Comune avesse esercitato correttamente il suo potere la società non avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava. Inoltre in forza del provvedimento illegittimo ha potuto realizzare una sopraelevazione del proprio edificato che ha in seguito mantenuto in essere, pur dietro versamento al vicino di un corrispettivo per la servitù in tal modo imposta alla proprietà finitima.
Le spese legali del contenzioso con il vicino sono la conseguenza di una legittima scelta processuale.
Il danno da mancata approvazione della delibera di interpretazione autentica dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano particolareggiato della frazione di Tai non può configurarsi trattandosi di attività di pianificazione urbanistica caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa.
- L’appello affronta una serie questioni che vengono di seguito illustrate.
4.1. Preliminarmente sottolinea come la condotta del Comune di Pieve di Cadore si sia caratterizzata per un abuso del processo.
Infatti innanzi al giudice ordinario nella causa promossa dal confinante della società appellante ha sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché a suo avviso il contenzioso si sarebbe dovuto radicare innanzi al giudice amministrativo; nel presente giudizio ha sostenuto la tesi opposta invocando la giurisdizione del giudice ordinario.
4.2. Relativamente all’adesione del T.a.r. alla tesi più rigorosa espressa in giurisprudenza, sottolinea gli elementi su cui si fonderebbe a suo avviso la responsabilità del Comune: fu l’Amministrazione comunale ad indicare la strada della sopraelevazione in forza dell’art. 9 delle N.T.A. del proprio piano
Particolareggiato interpretato nel senso che consentisse l’intervento edilizio, tanto è vero che dopo il giudizio di primo grado fu sollecitata un’interpretazione autentica della norma contenuta in una delibera del Consiglio Comunale disattesa dal giudice di appello; a seguito della nuova disapplicazione il Comune non ha voluto dare forza alla sua interpretazione con l’adozione di una variante asserendo che non c’era il P.A.T. quando sarebbe bastato variare il piano particolareggiato.
4.3. Vengono successivamente descritte le voci di danno da risarcire:
- a) costi della progettazione, degli oneri concessori e della costruzione della sopraelevazione;
- b) spese dei tre gradi di giudizio;
- c) costi per la progettazione della demolizione;
- d) costi per la costituzione della servitù.
4.3. Viene poi fatto riferimento alla sentenza 19/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha consolidato un’interpretazione della fattispecie in diritto da cui deriva la responsabilità del Comune.
- Il Comune di Pieve di Cadore si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo ex art. 101 c.p.a. le eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado per mancata impugnazione e/o annullamento di qualsivoglia atto amministrativo per decadenza dall’azione per inosservanza dei termini di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a., per nullità dell’atto di citazione per incertezza della causa petendi e del petitum, per carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, per prescrizione e/o comunque decadenza.
- L’appello è infondato e ciò consente di non affrontare le eccezioni preliminari sollevate dal Comune.
6.1. La prima questione sottolineata dalla società è irrilevante dal momento che rispetto all’affermazione da parte del T.a.r. dell’esistenza della propria giurisdizione non vi sono state contestazioni in appello e quindi non si è verificata una condotta che ha in qualche modo ostacolato l’andamento del processo, ma la semplice espressione di una tesi che non ha avuto conseguenze pratiche.
6.2. La responsabilità del Comune si verificherebbe laddove da una sua delibera illegittima fosse derivato un danno per il privato.
Ma il permesso di costruire rilasciato era legittimo ed il giudice civile si è limitato a disapplicarlo per poter affermare che il mancato rispetto delle distanze non consentiva l’utilizzo dello strumento urbanistico previsto dall’art. 9 della N.T.A. del Piano Particolareggiato della frazione di Tai.
Peraltro il permesso è stato rilasciato, come sempre accade, fatti salvi i diritti di terzi e le servitù presenti.
In particolare la società appellante depositò una dichiarazione della signora De Polo Lea vedova Coletti, la quale in qualità di proprietaria dell’immobile frontistante che consapevole che il fabbricato stesso si trovava allo stato di fatto ad una distanza inferiore a quella dettata dal P.R.G. pari a 5 metri, autorizzava a derogare da tale limite.
Ma dal momento che la signora era solamente comproprietaria dell’immobile gli altri comproprietari hanno promosso l’azione civile che si è conclusa con la sentenza del giudice civile che ha dato luogo poi alla transazione che ha determinato l’esborso pecuniario di cui si chiede il ristoro.
L’atto del Comune è, pertanto, pienamente legittimo e la sua disapplicazione in sede civile aveva solo lo scopo di affermare che la sua esistenza non legittimava la deroga alle distanze tra vicini che era l’oggetto della contestazione. A riprova della bontà di tale assunto sta la circostanza che è stato sufficiente riconoscere un ristoro per il mancato rispetto della distanza minima per salvaguardare l’intero intervento edilizio.
Il fondamento della responsabilità non può fondarsi nemmeno sulla circostanza che il Comune approvò la delibera 5/2010 per fornire un’interpretazione autentica circa la rilevanza della distanza di mt. 5 tra i fabbricati che non opererebbe per le sopraelevazioni.
L’atto non fu ritenuto sufficiente a legittimare l’opera della società appellante sul piano civilistico e fu richiesta una variante al Piano Particolareggiato che il Comune non ritenne di adottare.
Tale manifestazione di volontà non può essere considerata fonte di danno poiché l’approvazione di uno strumento urbanistico costituisce espressione di una discrezionalità amministrativa che il Comune non ha ritenuto di esercitare.
Vi è da dire che sarebbe risultata inutile anche una deliberazione nel senso auspicato dalla società dal momento che la distanza era comunque inferiore ai tre metri e sarebbe stata comunque in contrasto con l’art. 873 c.c.
In conclusione non può che sottolinearsi quanto già affermato dal T.a.r. che per l’effetto di un provvedimento illegittimo sul piano del mancato rispetto delle distanze, la società ha potuto comunque edificare una sopraelevazione che non è stata demolita ma legittimata tramite la costituzione di una servitù onerosa.
- In conclusione, l’appello deve essere respinto.
- La complessità della vicenda autorizza la compensazione delle spese di grado.